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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21757/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva convalidato l'offerta reale e il deposito liberatorio effettuati da Bergamin Silvio in esecuzione di una sentenza di riscatto agrario. Il ricorrente deduceva: 1) cessazione della materia del contendere in quanto le somme depositate erano state poi pignorate e assegnate a suo favore; 2) difetto di contraddittorio perché la banca depositaria non era stata chiamata in giudizio; 3) invalidità dell'offerta e del deposito per mancata inclusione di interessi e spese; 4) errata distribuzione dell'onere della prova sulla persistenza del deposito; 5) omesso esame d'ufficio della persistenza del deposito (art.112 c.p.c.); 6) mancanza di interesse e legittimazione del proponente alla convalida in caso di venuta meno del deposito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto inammissibili i documenti prodotti in sede di legittimità ai sensi dell'art.372 c.p.c. perché la sopravvenienza lamentata non risultava riconosciuta dalle controparti e non idonea a determinare la cessazione della materia del contendere. Ha confermato che il procedimento di convalida dell'offerta reale riguarda esclusivamente debitore e creditore e non impone la partecipazione della banca depositaria. Ha poi stabilito che, nel riscatto agrario, il prezzo da versare è il medesimo indicato nel contratto senza interessi e rivalutazione e che, per effetto dell'art.8 co.6 legge n.590/1965 (termine di tre mesi per il versamento), il credito non era esigibile e quindi non produceva interessi; conseguentemente l'offerta era valida anche senza gli interessi richiesti dal ricorrente. Quanto all'onere della prova, la Corte ha ritenuto che la parte che allega fatti estintivi (es. ritiro/assegnazione del deposito) debba provarli ai sensi dell'art.2697 c.c.; la Corte d'appello aveva comunque accertato la persistenza delle somme depositate alla data della riserva. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio e ad ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    Consente la produzione in Cassazione di documenti incidenti sulla proponibilità o procedibilità del ricorso solo se le circostanze indicate sono idonee a determinare la cessazione della materia del contendere e, si richiede, l'adesione o il riconoscimento da parte di tutte le parti; nel caso concreto la Corte ha escluso l'ammissione perché il fatto sopravvenuto non era accertato e conteso dalle parti.

  • art. 1213 c.c.

    Richiamato in tema di ritiro del deposito: la revoca unilaterale dell'offerta liberatoria del debitore rientra nella disciplina del ritiro del contratto a favore del terzo; ma il mero atto giudiziale di assegnazione delle somme non equivale necessariamente a una volontaria revoca del depositante.

  • art. 1210 c.c.

    Riferito al deposito liberatorio come istituto negoziale/obbligatorio; la sentenza conferma che il deposito effettuato secondo le forme è idoneo a liberare il debitore salvo fatti estintivi provati dalla controparte.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del contraddittorio e della chiamata in causa: la Corte ha ritenuto che il procedimento di convalida riguardi solo debitore e creditore e non imponga la partecipazione della banca depositaria.

  • art. 1208 c.c.

    Richiamato con riferimento alla determinazione degli interessi e al rapporto tra esigibilità del credito e decorrenza degli interessi; la Corte ha collegato la non esigibilità del prezzo al termine previsto per il versamento.

  • art. 1212 c.c.

    Richiamato in tema di effetti del deposito e rapporto tra parti; la Corte ha ritenuto corretto il trattamento del deposito come liberatorio se effettuato secondo le formalità.

  • art. 1282 c.c.

    Stabilisce che gli interessi corrispettivi decorrono da quando il credito è liquido ed esigibile; la Corte ha ritenuto che, per il riscatto agrario, il prezzo non fosse ancora esigibile prima del termine di tre mesi previsto dalla legge e quindi non produceva interessi.

  • art. 8 co. 6 legge n. 590/1965

    "...anche nel caso in cui sia sorta controversia giudiziale, il prezzo debba essere versato nel termine di tre mesi"

    La norma fissa il termine entro cui deve essere versato il prezzo in caso di riscatto agrario; tale termine rende il credito non esigibile prima della scadenza e quindi non soggetto a interessi intercalari.

  • art. 76 e seguenti disposizioni attuative cod. civ.

    Richiamate per sottolineare che la sentenza di convalida ha natura costitutiva e verifica la ritualità formale del deposito liberatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Principio di riparto dell'onere della prova: chi allega fatti impeditivi, estintivi o modificativi di un diritto deve provarli; applicato per affermare che chi deduce il venir meno del deposito deve dimostrarlo.

  • art. 112 c.p.c.

    Obbligo del giudice di esaminare d'ufficio i fatti decisivi: la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia comunque esaminato e deciso la questione sulla persistenza del deposito, rendendo infondata la censura.

  • art. 2928 c.c.

    Richiamato marginalmente in ordine alla opponibilità della sentenza di convalida nelle procedure esecutive successive; la Corte segnala che la sentenza di convalida rende opponibile la liberazione del debitore.

  • art. 348 ter e art. 360 c.p.c.

    Richiamati rispetto ai limiti di censurabilità in cassazione: alcune doglianze (es. vizio di motivazione previsto dall'art.360, n.5) sono inammissibili se la Corte d'appello ha deciso conformemente al primo grado sulla medesima base di fatto.

  • art. 1 co. 17 legge n. 228/2012 e art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Normativa introduttiva dell'obbligo di pagamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto successivamente a data determinata; la Corte ne dà atto nel dispositivo.

Massime di principio

  • Il procedimento di convalida dell'offerta reale e del deposito liberatorio, quando riguarda somme di denaro, è finalizzato a verificare la ritualità formale dell'offerta e costituisce giudizio di liberazione coattiva del debitore: parti necessarie sono solo debitore e creditore, non la banca depositaria.
  • Perché una sopravvenienza determini la cessazione della materia del contendere è necessario che il fatto sia incontestato o riconosciuto da entrambe le parti; se la sopravvenienza è allegata da una sola parte, l'altra deve essere chiamata a provarne l'effettiva esistenza.
  • Nel riscatto agrario il retraente è tenuto a versare il prezzo indicato nel contratto senza interessi e rivalutazioni, e il termine legale (art.8 co.6 L.590/1965) per il pagamento può rendere il credito non esigibile e quindi non produttivo di interessi fino alla scadenza.
  • L'onere di provare fatti estintivi/impeditivi (es. il ritiro o l'assegnazione delle somme depositate) grava sulla parte che li allega ai sensi dell'art.2697 c.c.; il giudice d'appello valuta la prova concreta a sua disposizione e la decisione è sindacabile in cassazione solo nei limiti delle regole di ammissibilità.
  • Documenti prodotti in sede di legittimità ai sensi dell'art.372 c.p.c. sono ammissibili solo se pertinenti alla proponibilità/proseguibilità del ricorso e, soprattutto, se la circostanza sopravvenuta è idonea a far venire meno l'interesse alla decisione e non è contestata dalle altre parti.

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