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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46510/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rondinone ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati giudicati separatamente. La Corte di appello aveva ritenuto astrattamente sussistente l'unitarietà del programma criminoso ma aveva negato la continuazione perché l'applicazione della regola di cui all'art. 81, comma 4, c.p. (aumento per recidiva) avrebbe prodotto un effetto peggiorativo, dato che Rondinone era stato dichiarato recidivo. Il ricorrente lamentava che la Corte non avesse verificato se la recidiva fosse stata dichiarata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati e, quindi, se fosse applicabile l'aggravante prevista dalla legge 251/2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha stabilito che, se sussistono i requisiti di unitarietà del disegno criminoso, l'istante ha diritto al riconoscimento della continuazione anche quando l'applicazione dell'art. 81, comma 4, c.p. potrebbe determinare un aumento in pejus; in tal caso il giudice deve applicare la pena più favorevole derivante dal cumulo materiale. Inoltre la Corte d'appello dovrà verificare se la dichiarazione di recidiva sia intervenuta anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 251/2005 e, più in generale, se la recidiva potesse legittimare l'aumento contestato.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata per chiedere il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati separatamente; la Corte riconosce il diritto dell'imputato alla continuazione se ne sussistono i requisiti.

  • art. 81, comma 4, cod. pen.

    Regola che dispone un limite minimo di aumento per la continuazione nei casi di recidiva (e che può comportare un aumento superiore al cumulo materiale); la Corte precisa che, se l'applicazione di tale regola determina un effetto peggiorativo, il giudice deve scegliere la pena più favorevole risultante dal cumulo materiale; inoltre va verificato che la recidiva sia stata dichiarata anteriormente ai fatti o secondo i requisiti di legge.

  • art. 74 DPR n. 309/1990

    Norma relativa alla contestazione di partecipazione al sodalizio legato agli stupefacenti; nel caso concreto la contiguità temporale con violazioni della normativa sugli stupefacenti è stata valutata ai fini dell'astratta unità del programma criminoso.

  • Legge 5 dicembre 2005, n. 251

    Ha introdotto un regime di maggior rigore in tema di recidiva; la Corte ha richiamato la necessità di verificare se la dichiarazione di recidiva sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge, essendo ciò rilevante per l'applicabilità del nuovo regime.

  • Corte Cost. n. 183 del 2013

    Citata come motivo per il rinvio in diversa composizione della Corte d'appello; richiede che il nuovo giudizio sia conformato ai principi costituzionali richiamati.

  • Giurisprudenza (Sez.4, n. 22545 del 13/09/2018, Dal Pan)

    Richiamata dal ricorrente per il principio secondo cui il limite di aumento minimo previsto dall'art. 81, comma 4, c.p. si applica soltanto quando la recidiva reiterata sia stata dichiarata con sentenza definitiva precedente alla commissione dei reati per i quali si procede.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. va valutato sui requisiti di unità del disegno criminoso indipendentemente dall'eventuale effetto peggiorativo derivante dall'applicazione di norme aggravanti; in caso di peggioramento il giudice deve preferire la soluzione più favorevole al reo (cumulo materiale).
  • Prima di applicare gli aumenti previsti per la recidiva (art. 81, comma 4, c.p.) il giudice deve accertare se la dichiarazione di recidiva sia intervenuta con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati rilevanti e se la recidiva rientri nel regime più severo introdotto dalla legge 251/2005.
  • La regola del favor rei prevale: se la disciplina della continuazione conduce a una pena complessiva più mite rispetto all'applicazione di aumenti per recidiva, deve essere applicata la disciplina più favorevole.
  • Se il provvedimento impugnato omette accertamenti rilevanti (es. data e natura della dichiarazione di recidiva), la via corretta è l'annullamento con rinvio per consentire al giudice di merito di compiere le verifiche necessarie.
  • La mera astratta sussistenza di un programma criminoso non basta per rigettare la continuazione quando, in concreto, l'applicazione di norme aggravanti renderebbe la posizione del condannato più grave; il giudice dell'esecuzione deve comparare l'effetto delle alternative (continuazione vs cumulo materiale) e scegliere la più favorevole.

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