Cassazione Penale, Sentenza n. 35841/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 2033/18 del 26/06/2018 e, in subordine, la concessione della sospensione condizionale della pena pecuniaria per il reato previsto dall'art. 187 C.d.S. Il G.I.P. aveva rigettato la restituzione per genericità dell'istanza e perché il decreto era stato notificato validamente a mani proprie dell'imputata; aveva inoltre escluso la possibilità di concedere la sospensione condizionale in sede esecutiva, salvo il caso eccezionale previsto dall'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., e aveva ritenuto non prospettabile la procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. La ricorrente in Cassazione denunciava violazione del diritto di difesa per decisione "de plano", omissione di verifica sulla conoscenza del decreto, violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., abnormità del decreto per difetto di correlazione tra richiesta del P.M. e decreto, e prospettava la possibilità di correzione per errore materiale (art. 130).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Ha confermato che: a) il giudice per la restituzione in termini può decidere "de plano" salvo ipotesi particolari; b) nel caso concreto il decreto era stato validamente notificato alla ricorrente e quindi non sussistevano i presupposti per la restituzione; c) la sospensione condizionale è prerogativa del giudice della cognizione e in sede esecutiva non può essere concessa se non nel ristretto caso dell'art. 671, comma 3, non ravvisato nel caso di specie; d) non sussisteva abnormità del decreto penale né discrasia tra contenuto decisorio e forma che legittimasse la correzione per errore materiale ai sensi dell'art. 130. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di rimediare in sede esecutiva all'omessa statuizione mediante art. 130 quando non vi è disarmonia tra decisione e sua rappresentazione formale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 671, comma 3, cod. proc. pen.
Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere applicato in sede esecutiva solo nel caso eccezionale previsto dal comma 3; fuori da tale ipotesi il giudice dell'esecuzione non può concedere o modificare il contenuto del giudicato
art. 460, comma 2, cod. proc. pen.
Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero...
La norma vincola il giudice rispetto alla misura della pena come richiesta dal P.M., ma non impone un vincolo analogo circa la concessione di benefici (p.es. sospensione condizionale), pertanto l'omessa statuizione sul beneficio non è automaticamente correzione materiale
art. 461, cod. proc. pen.
L'opposizione al decreto penale era lo strumento tempestivo previsto per contestare omissioni o vizi del decreto; la mancata opposizione preclude la possibilità di sollevare determinate eccezioni in sede esecutiva
art. 130, cod. proc. pen.
L'errore materiale è correggibile solo quando esiste una disarmonia tra il contenuto effettivo della decisione e la sua formale manifestazione; non è applicabile per omissioni che non manifestano tale disallineamento
artt. 521 e 522, cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza volto a evitare incertezza sull'oggetto dell'imputazione; tale principio non si estende, per la Corte, a trasformare in "abnormità" l'omessa statuizione su una richiesta di beneficio del P.M.
art. 175, comma 4 e art. 127, cod. proc. pen.
In materia di restituzione in termini la procedura "de plano" è ammessa, essendo assente un espresso richiamo alle forme speciali previste dall'art. 127; pertanto il giudice può decidere senza la forma camerale salvo i casi previsti
artt. 459 e ss., cod. proc. pen. (procedimento per decreto)
Il procedimento per decreto è una procedura speciale; l'omessa statuizione del giudice su elementi non essenziali al fatto non determina automaticamente nullità o abnormità ma può essere rimediata dal rimedio processuale ordinario (opposizione)
art. 163 e ss., cod. pen. (sospensione condizionale della pena)
La sospensione condizionale è una causa di estinzione della pena prevista dal codice penale e la sua concessione dipende dalla valutazione del giudice della cognizione; non è vincolata alla sola richiesta del P.M.
art. 187, Codice della Strada
Norma penale sostanziale inerente il reato per cui è stato emesso il decreto penale di condanna; contestazione originaria nei confronti della ricorrente
Massime di principio
- La restituzione in termini per proporre opposizione può essere rigettata se il decreto penale è stato validamente notificato alla parte: la prova della notifica è decisiva
- Il giudice che decide sulla restituzione in termini può procedere "de plano" salvo casi particolari in cui la legge richieda le forme camerali
- La sospensione condizionale della pena è primariamente prerogativa del giudice della cognizione; in sede esecutiva può essere riaperta solo nel ristretto caso previsto dall'art. 671, comma 3, cod. proc. pen.
- L'omessa statuizione del giudice su una richiesta del P.M. relativa a benefici non equivale automaticamente a un "errore materiale" correggibile ex art. 130 se non emerge una discordanza tra decisione e sua forma scritta
- In presenza di omissioni nel decreto penale il rimedio corretto, quando possibile, è l'opposizione prevista dall'art. 461 cod. proc. pen.; non averla esercitata preclude molte impugnazioni in sede esecutiva
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non va esteso in modo da trasformare qualsiasi omissione riguardante richieste di benefici in abnormità del provvedimento
- Chi intende contestare omissioni formali o mancata applicazione di benefici nel decreto penale deve valutare tempestivamente l'azione di opposizione; in mancanza, le chance di ottenere correzioni in sede esecutiva sono molto limitate
- La procedura di correzione per errore materiale è strettamente limitata a discrepanze obiettive tra il contenuto decisorio e la sua rappresentazione formale; questioni di merito o di scelta discrezionale del giudice non rientrano
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35799/2023 del 28/08/2023
- Sentenza penale · 28 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35800/2023 del 28/08/2023
- Sentenza penale · 28 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35801/2023 del 28/08/2023
- Sentenza penale · 28 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35802/2023 del 28/08/2023
- Sentenza penale · 28 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35804/2023 del 28/08/2023
- Sentenza penale · 28 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35806/2023 del 28/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →