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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3107/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Corvino impugna la conferma in appello della condanna (provvedimento di primo grado del Tribunale di Nola del 05/11/2012) per due reati: ricettazione (art. 648 c.p., capo 1) e reato previsto dall'art. 322, comma secondo c.p. (capo 2). Deduce due motivi: (a) violazione di legge e difetto di motivazione per non avere i giudici riconosciuto l'ipotesi attenuata ex art. 648, comma finale (ossia la particolare tenuità del fatto); (b) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo 2), la cui prescrizione sarebbe maturata alla data della decisione di appello, anche tenendo conto della recidiva e dei periodi di sospensione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo (escludendo l'attenuante speciale ex art. 648 c.p. ritenendo congrua la valutazione dei giudici di merito, che hanno considerato la condotta come attività professionale di commercializzazione di reperti archeologici illeciti e ha richiamato l'orientamento secondo cui il valore del bene è elemento sussidiario ai fini della tenuità). Ha invece accolto il secondo motivo: il reato di cui al capo 2) (tempus commissi 23/04/2009) era già estinto per prescrizione alla data della decisione in appello (8/04/2021) anche considerando la recidiva e i periodi di sospensione; perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 2) per estinzione per prescrizione, eliminando l'aumento di pena per continuazione (mesi 4 di reclusione e euro 400 di multa) e rideterminando la pena per la sola ricettazione (capo 1) in anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Riferito al reato di ricettazione; i giudici di merito hanno escluso l'applicazione dell'ipotesi attenuata (comma finale) perché la condotta denota attività professionale di commercializzazione di reperti archeologici illeciti; il valore del bene è rilevante solo sussidiariamente ai fini della particolare tenuità del fatto.

  • art. 322 c.p., comma secondo

    Contestato come capo 2). La Corte ha ritenuto che il relativo termine di prescrizione, calcolato alla luce del tempus commissi delicti (23/04/2009), della recidiva e dei periodi di sospensione, si era già compiuto alla data della decisione di appello, determinando l'estinzione del reato.

  • art. 133 c.p.

    Individua i criteri per valutare l'attenuante della particolare tenuità del fatto; la sentenza richiama che, oltre al valore economico del bene, devono valutarsi altri elementi (entità del profitto, capacità a delinquere, e altri requisiti) per riconoscere l'attenuante.

  • art. 23, co. 8 D.L. n. 137/2020

    Norma citata in ordine alle conclusioni scritte formulate dal Sostituto Procuratore Generale; utilizzata nella fase di discussione innanzi alla Cassazione per le conclusioni del P.G.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013 - Brunetti)

    Orientamento richiamato secondo cui il valore del bene, ai fini dell'attenuante della particolare tenuità, è elemento concorrente ma non determinante: se il valore non è particolarmente lieve, l'attenuante va esclusa; se il valore è lieve, occorre valutare anche gli altri elementi di cui all'art. 133 c.p.; elementi negativi (entità del profitto, capacità a delinquere) escludono l'attenuante.

Massime di principio

  • L'attenuante della particolare tenuità (art. 648, comma finale nel contesto della ricettazione) non si riconosce automaticamente dal solo valore economico del bene: il valore è un elemento sussidiario e deve essere integrato da una valutazione degli ulteriori criteri dell'art. 133 c.p.; la professionalità o sistematicità della condotta esclude l'attenuante.
  • La prescrizione va calcolata a partire dal tempus commissi delicti e tenendo conto di eventuali circostanze che allungano il termine (es. recidiva) e dei periodi di sospensione; se alla data della statuizione di merito il termine è già decorso, il reato è estinto e la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza limitatamente alla parte prescritta.
  • Se la prescrizione riguarda uno soltanto dei reati per cui l'imputato è stato condannato, la Corte deve eliminare eventuali aumenti di pena correlati (es. aumenti per continuazione) e rideterminare la pena residua per le rimanenti imputazioni.
  • La valutazione motivazionale dei giudici di merito circa la qualificazione giuridica della condotta (es. esclusione di ipotesi attenuate) è sindacabile in Cassazione solo nei limiti del corretto esame degli elementi di fatto e del diritto; se la motivazione è congrua e coerente con orientamenti consolidati, il motivo è manifestamente infondato.

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