CCNL Studi Professionali (Confsal - Fisapi)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 dic 2020 al 30 nov 2023
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente negli studi professionali e nelle attività professionali svolte anche in forma societaria, cooperativa o associata, nonché nelle professioni intellettuali e nelle attività di servizi o opere rese prevalentemente mediante lavoro intellettuale. Si applica ai comparti professionale giuridico, economico-amministrativo, tecnico, medico-sanitario e odontoiatrico, nonché alle altre professioni intellettuali non organizzate ex L. 4/2013.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il CCNL si applica ai dipendenti degli studi professionali e delle attività professionali/intellettuali, anche esercitate in forma societaria, cooperativistica o di studio associato.
I principali comparti richiamati dal testo sono:
- professionale giuridico;
- economico-amministrativo;
- tecnico;
- medico-sanitario e odontoiatrico;
- altre professioni intellettuali non organizzate.
Validità
- Decorrenza: 01/12/2020
- Scadenza: 30/11/2023
Il contratto continua comunque a produrre effetti fino al successivo rinnovo.
Struttura dell'inquadramento
Il personale è classificato in 8 livelli:
- Quadri (Q)
- I livello
- II livello
- III Professional (III P)
- III livello
- IV Professional (IV P)
- IV livello
- V livello
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- F.I.S.A.P.I.
- ANTAMOP (adesione successiva dal 01/12/2020)
- ASSIMEA
- ASSIMPRESA
- C.E.P.I.
Organizzazioni sindacali
- F.I.S.A.L.P. - CONFSAL
- SIASO
- con l'assistenza di CONFSAL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
Di seguito i minimi retributivi del regime ordinario riportati dalla sintesi e confermati dal testo contrattuale.
| Livello | 01/10/2020 | 01/02/2021 | 01/09/2021 | 01/04/2022 | 01/11/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.133,31 | 2.153,31 | 2.173,31 | 2.200,31 | 2.227,31 |
| I | 1.887,84 | 1.905,84 | 1.923,84 | 1.974,84 | 1.971,84 |
| II | 1.644,37 | 1.666,37 | 1.682,37 | 1.704,37 | 1.725,37 |
| III P | 1.525,23 | 1.540,23 | 1.555,23 | 1.575,23 | 1.595,23 |
| III | 1.511,37 | 1.526,37 | 1.541,37 | 1.561,37 | 1.581,37 |
| IV P | 1.465,62 | 1.467,47 | 1.470,54 | 1.473,61 | 1.477,30 |
| IV | 1.413,11 | 1.427,14 | 1.441,16 | 1.459,86 | 1.478,56 |
| V | 1.315,12 | 1.328,17 | 1.341,67 | 1.359,07 | 1.376,47 |
Scatti di anzianità
Sono previsti 8 scatti triennali.
| Livello | Importo scatto triennale |
|---|---|
| Q | 30,00 |
| I | 26,00 |
| II | 23,00 |
| III P | 22,00 |
| III | 22,00 |
| IV P | 20,00 |
| IV | 20,00 |
| V | 20,00 |
Gli scatti:
- maturano ogni triennio di anzianità presso lo studio;
- si sommano tra loro fino al limite massimo previsto;
- non sono assorbibili da aumenti di merito.
E.D.R.
È previsto un Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.) di 28,00 euro.
L'importo è dovuto per 13 mensilità dal datore di lavoro che ometta il versamento della quota di finanziamento all'E.BI.L.P. Nazionale.
Divisori e mensilità
- Divisore orario: 170
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità: 13
Una tantum per mancata contrattazione decentrata
In assenza di contrattazione di secondo livello, nel mese di ottobre 2021 spetta una somma una tantum:
| Livelli | Importo euro |
|---|---|
| Q, I, II | 110,00 |
| III P, III | 100,00 |
| IV P, IV, V | 90,00 |
Premio di Risultato Individuale (P.R.I.) e Welfare / P.I.B.
Il CCNL introduce il Premio di Risultato Individuale, collegato a:
- presenza effettiva;
- condotta individuale;
- massimo 15 giorni di assenza annua rilevante;
- massimo 2 sanzioni disciplinari.
Parametri di erogazione del P.R.I.
| Assenze annue rilevanti | Misura del premio |
|---|---|
| da 0 a 5 giorni | 70% della retribuzione mensile |
| da 6 a 10 giorni | 60% della retribuzione mensile |
| da 11 a 15 giorni | 50% della retribuzione mensile |
Non rientrano tra le assenze rilevanti, tra l'altro:
- ferie;
- ricovero ospedaliero e relativa convalescenza certificata;
- infortunio sul lavoro;
- malattia professionale;
- maternita obbligatoria;
- congedi parentali;
- permessi retribuiti di legge o contrattuali;
- permessi sindacali.
Quota welfare
Una parte del P.R.I., pari a 250,00 euro, è erogata in fringe benefit tramite Piano Individuale di Benessere (P.I.B.).
La restante parte è corrisposta come retribuzione aggiuntiva.
Il P.I.B. può essere destinato, tra l'altro, a:
- educazione e istruzione;
- assistenza familiare;
- servizi sanitari;
- beni e servizi in natura nei limiti fiscali;
- trasporto pubblico;
- previdenza complementare.
Orario di lavoro
Orario ordinario
- 40 ore settimanali
- per i lavoratori discontinui: 45 ore settimanali
Flessibilità e plurisettimanalità
Il datore di lavoro può gestire l'orario con riferimento alla media delle prestazioni rese in 6 mesi.
Può inoltre disporre eccedenze rispetto alle 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane annue, con recupero compensativo entro 24 settimane; in mancanza, le ore vanno retribuite come straordinario.
Incremento permessi per flessibilità
| Superamento orario | Incremento permessi |
|---|---|
| fino a 44 ore settimanali | 30 minuti per ogni settimana |
| oltre 44 e fino a 48 ore | 60 minuti per ogni settimana |
Se tali permessi non vengono fruiti, le ore maturate sono pagate con la maggiorazione per straordinario entro il sesto mese successivo al termine del programma annuale di flessibilità.
Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale
Lavoro notturno
È considerato notturno il lavoro svolto dalle 22:00 alle 06:00.
- Maggiorazione lavoro notturno ordinario: 15%
Maggiorazioni lavoro straordinario
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Diurno feriale fino a 8 ore settimanali | 15% |
| Diurno feriale oltre l'ottava ora settimanale | 20% |
| Notturno fino a 8 ore settimanali | 30% |
| Notturno oltre l'ottava ora settimanale | 40% |
| Festivo | 30% |
| Festivo notturno | 50% |
Lavoro domenicale / giorno di riposo
- Maggiorazione: 25%
- spetta anche il riposo compensativo nel giorno successivo.
Ferie, permessi e festività
Ferie annuali
- 26 giorni lavorativi
Festività soppresse
- 32 ore di permessi retribuiti
ROL / riduzione orario
| Articolazione orario | Monte ore annuo |
|---|---|
| Orario su 5 giorni | 40 ore |
| Orario su 6 giorni | 66 ore |
Maturazione permessi per neoassunti
Per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore del CCNL, la maturazione dei permessi ROL è graduale.
| Periodo di servizio | Articolazione su 5 giorni | Articolazione su 6 giorni |
|---|---|---|
| Primi 12 mesi | 32 ore annue | 32 ore annue |
| Dal 13° al 24° mese | 52 ore annue | 65 ore annue |
| Dal 25° al 36° mese | 62 ore annue | 81,5 ore annue |
| Dopo il 36° mese | 72 ore annue | 98 ore annue |
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi, escludendo i giorni festivi.
Permessi per lutto o grave infermità
- 3 giorni complessivi retribuiti all'anno nei casi previsti dalla L. 53/2000.
Trasferta
Al lavoratore in trasferta spettano, oltre ai rimborsi spese, le seguenti diarie:
| Durata trasferta | Diaria |
|---|---|
| Oltre 8 ore e fino a 24 ore | 16,00 euro giornalieri |
| Oltre 24 ore | 30,00 euro giornalieri |
Malattia, infortunio, maternità
Periodo di comporto
- 180 giorni di calendario in un anno solare
- per malattie di particolare gravità (es. oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica): fino a 24 mesi
Trattamento economico di malattia
Il datore integra il trattamento INPS fino a:
- 100% per i primi 3 giorni (carenza), con regole differenziate per evento;
- 100% dal 4° al 20° giorno;
- 100% dal 21° giorno in poi.
Regola sui primi 3 giorni di carenza
| Evento di malattia nell'anno | Integrazione |
|---|---|
| 1° e 2° evento | 100% |
| 3° evento | 66% |
| 4° evento | 50% |
| Dal 5° evento | nessuna integrazione |
Infortunio
Il datore di lavoro è tenuto all'assicurazione INAIL per il personale soggetto all'obbligo assicurativo.
Maternità
Durante l'astensione obbligatoria:
- integrazione all'80%;
- il datore può facoltativamente corrispondere il restante 20%.
Part-time
Il trattamento economico e normativo è riproporzionato all'orario ridotto.
Clausole elastiche
Le ore prestate in applicazione delle clausole elastiche sono retribuite con una maggiorazione del:
- 2%
Lavoro supplementare e straordinario
- il lavoro straordinario segue la disciplina del tempo pieno;
- per le prestazioni supplementari è prevista una maggiorazione forfettaria del 40% sulla quota oraria della retribuzione di fatto;
- la sintesi richiama anche una maggiorazione massima del 5% rispetto alla paga base per prestazioni straordinarie nel part-time.
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Livello finale | Durata |
|---|---|
| II, III P, III, IV P, IV | 36 mesi |
| V | 24 mesi |
Inquadramento economico
- prima metà del periodo: 2 livelli sotto quello finale;
- seconda metà del periodo: 1 livello sotto;
- per apprendista destinato al IV livello, nella prima metà si applica il V livello.
Limiti numerici
- massimo 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso lo studio.
Formazione
- almeno 120 ore annue di formazione interna e/o esterna per l'apprendistato professionalizzante.
Contratto a tempo determinato
Limiti quantitativi
- massimo 20% annuo dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nello studio.
- nelle unità con meno di 5 dipendenti resta possibile assumere 1 lavoratore a termine.
Esclusioni dai limiti
Non si applicano i limiti quantitativi, tra l'altro, per:
- avvio di nuove attività;
- start-up innovative;
- attività stagionali;
- spettacoli / programmi radio-tv specifici;
- sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori con età superiore a 50 anni.
Durata
- fino a 12 mesi senza causali;
- fino a 24 mesi con causali previste dal contratto.
Proroghe
- massimo 4 proroghe nell'arco di 24 mesi;
- dalla quinta proroga il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Prosecuzione oltre scadenza
| Prosecuzione del rapporto | Maggiorazione |
|---|---|
| fino al 10° giorno successivo | 20% |
| dall'11° giorno in poi | 40% |
Intervalli temporali tra contratti
Se il lavoratore viene riassunto entro:
- 10 giorni dalla scadenza di un contratto fino a 6 mesi;
- 20 giorni dalla scadenza di un contratto oltre 6 mesi; il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Diritto di precedenza
Spetta al lavoratore che abbia prestato attività per oltre 6 mesi presso lo stesso studio, da esercitarsi entro i termini previsti dal CCNL e dalla legge.
Somministrazione
Limite numerico
- massimo 20% annuo dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio, con esclusione dei contratti per avvio nuove attività o sostituzione assenti.
Limite complessivo TD + somministrazione
Nel corso dell'anno solare, contratti a tempo determinato e somministrazione a termine non possono superare complessivamente il 20% dell'organico a tempo indeterminato, salvo le esclusioni previste.
Periodo di prova
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| Q e I | 180 giorni |
| II, III P e III | 120 giorni |
| IV P e IV | 90 giorni |
| V | 60 giorni |
Preavviso
I termini di preavviso sono espressi in giorni di calendario.
| Livello | Fino a 5 anni | Oltre 5 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Q | 110 | 140 | 160 |
| I | 100 | 130 | 160 |
| II | 70 | 100 | 130 |
| III P | 40 | 50 | 60 |
| III | 40 | 50 | 60 |
| IV P | 30 | 40 | 50 |
| IV | 30 | 40 | 50 |
| V | 25 | 30 | 35 |
Il periodo di preavviso è computato agli effetti del TFR.
TFR
Si applica la disciplina della L. 297/1982.
La base di calcolo comprende in particolare:
- minimo tabellare conglobato;
- scatti di anzianità;
- superminimi e aumenti di merito continuativi;
- tredicesima mensilità;
- assegni ad personam.
Welfare contrattuale e bilateralità
Il CCNL attribuisce rilievo centrale al sistema bilaterale, in particolare:
- E.BI.L.P. Nazionale;
- SANI.S.P. per l'assistenza sanitaria integrativa.
Contribuzione bilaterale richiamata dal testo
- 4,00 euro mensili per 12 mensilità all'E.BI.L.P. (2,00 euro datore + 2,00 euro lavoratore);
- 12,00 euro mensili per 12 mensilità per prestazioni sanitarie integrative al SSN.
In caso di omissione del versamento all'E.BI.L.P., spetta al lavoratore l'E.D.R. di 28,00 euro per 13 mensilità.
Altri istituti rilevanti
- Tredicesima mensilità: pari a 1 mensilità.
- Permessi sindacali: 8 ore annue pro capite.
- Congedi formativi: fino a 11 mesi, alle condizioni contrattuali.
- Lavoratori studenti: fino a 120 ore di permessi retribuiti nel triennio.
- Telelavoro e lavoro agile: espressamente disciplinati dal CCNL.
Osservazioni finali di sintesi
Il contratto si caratterizza per:
- una struttura retributiva scandita da più aumenti periodici tra il 2020 e il 2022;
- l'introduzione del Premio di Risultato Individuale legato a presenza e condotta;
- la previsione di una quota welfare obbligatoria tramite P.I.B. di 250,00 euro;
- una disciplina articolata di flessibilità oraria, apprendistato, part-time, tempo determinato e bilateralità.
Accordi e rinnovi
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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