CCNL Terziario (Confsal - Sistema Comm. e Impresa )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 27 dic 2018 al 31 mar 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi, anche in forma cooperativa secondo la sintesi di riferimento, con applicazione a un ampio perimetro di attività commerciali, distributive e di servizi. Il testo consolidato include numerose attività del commercio al dettaglio e all'ingrosso, servizi alle imprese, call center, agenzie immobiliari, agenzie di scommesse, distribuzione carburanti, parcheggi e aree di sosta, servizi ICT, consulenza, revisione, pubblicità, organizzazione eventi e altre attività rientranti nella sfera del terziario.
Inquadramento generale
Il contratto disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti del terziario, commercio, distribuzione e servizi.
Validità
- decorrenza: 27/12/2018
- scadenza: 31/03/2027
Il testo originario è del 01/07/2013, poi modificato e integrato da numerosi accordi successivi, fino al rinnovo del 02/09/2024.
L'ambito applicativo comprende, tra gli altri:
- commercio al dettaglio e all'ingrosso;
- distribuzione e servizi;
- call center in outsourcing;
- agenzie immobiliari;
- agenzie di scommesse;
- imprese ICT e servizi professionali alle imprese;
- attività di gestione parcheggi e aree di sosta;
- impianti di distribuzione carburanti.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Sistema Impresa
- AiFOS
Organizzazioni sindacali
- FESICA CONFSAL
- CONFSAL FISALS
- con assistenza di CONFSAL
Trattamento economico
Minimi tabellari
Di seguito i minimi retributivi mensili per livello, secondo le decorrenze indicate nella sintesi di riferimento.
| Livello | 01/04/2023 | 01/04/2024 | 01/03/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2026 | 01/02/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadri | 2.749,85 | 2.871,38 | 2.923,46 | 2.984,22 | 3.044,98 | 3.114,42 |
| 1 | 2.292,93 | 2.402,40 | 2.449,32 | 2.504,06 | 2.558,80 | 2.621,36 |
| 2 | 2.050,96 | 2.145,65 | 2.186,23 | 2.233,58 | 2.280,93 | 2.335,04 |
| 3 | 1.825,74 | 1.906,68 | 1.941,37 | 1.981,84 | 2.022,31 | 2.068,56 |
| 4 | 1.646,68 | 1.716,68 | 1.746,68 | 1.781,68 | 1.816,68 | 1.856,68 |
| 5 | 1.536,05 | 1.599,29 | 1.626,39 | 1.658,01 | 1.689,63 | 1.725,77 |
| 6 | 1.430,20 | 1.486,98 | 1.511,31 | 1.539,70 | 1.568,09 | 1.600,53 |
| 7 | 1.302,14 | 1.350,75 | 1.371,58 | 1.395,89 | 1.420,20 | 1.447,98 |
| Operatore di vendita 1 | 1.589,60 | 1.655,68 | 1.684,00 | 1.717,04 | 1.750,08 | 1.787,84 |
| Operatore di vendita 2 | 1.414,07 | 1.469,55 | 1.493,33 | 1.521,07 | 1.548,81 | 1.580,51 |
Nota Quadri
- l'indennità di funzione di euro 260,77 è considerata inclusa nella retribuzione tabellare.
Nota livello 7
- l'elemento distinto della retribuzione di euro 5,16 è ricompreso nella paga base del livello 7.
Scatti, terzo elemento, EAR ed EDR
| Livello | 3° elemento | E.A.R. | E.D.R. | Scatti (10 triennali) |
|---|---|---|---|---|
| Quadri | 2,07 | 25,46 | 37,00 | 30,00 |
| 1 | 2,07 | 24,84 | 16,00 | 30,00 |
| 2 | 2,07 | 22,83 | 16,00 | 30,00 |
| 3 | 2,07 | 21,95 | 16,00 | 30,00 |
| 4 | 2,07 | 20,66 | 16,00 | 30,00 |
| 5 | 2,07 | 20,30 | 16,00 | 30,00 |
| 6 | 2,07 | 19,73 | 16,00 | 30,00 |
| 7 | 2,07 | 19,47 | 16,00 | 30,00 |
| Operatore di vendita 1 | 15,50 | 30,00 | 16,00 | - |
| Operatore di vendita 2 | 14,46 | 30,00 | 16,00 | - |
Precisazioni
- il 3° elemento di euro 2,07 spetta in assenza di determinazione provinciale;
- l'E.A.R. è erogato mensilmente dalle imprese non aderenti al sistema della bilateralità;
- l'E.D.R. è erogato a impiegati e quadri per 14 mensilità dalle imprese che non versano i contributi al Fondo di assistenza sanitaria integrativa; rientra nella retribuzione di fatto.
Una tantum del rinnovo 02/09/2024
Il rinnovo ha previsto, a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del 02/09/2024, una una tantum aggiuntiva per completare la copertura del periodo di carenza contrattuale.
Caratteristiche principali:
- importo base: euro 350 lordi al IV livello;
- riparametrato sugli altri livelli;
- riferito al periodo 01/01/2022 - 31/03/2023;
- calcolato in proporzione alla durata del rapporto e al servizio effettivamente prestato;
- ridotto proporzionalmente nei casi di assenze o aspettative non retribuite, part-time, sospensioni o riduzioni d'orario concordate, instaurazione o cessazione del rapporto nel periodo di riferimento;
- non utile ai fini di alcun istituto contrattuale, incluso il TFR;
- assorbibile da somme già corrisposte a titolo di futuri aumenti/miglioramenti contrattuali.
Erogazione in due rate
| Livello | 01/09/2024 | 01/07/2025 |
|---|---|---|
| Quadro | 303,81 | 303,81 |
| I | 273,67 | 273,67 |
| II | 236,73 | 236,73 |
| III | 202,34 | 202,34 |
| IV | 175,00 | 175,00 |
| V | 158,11 | 158,11 |
| VI | 141,95 | 141,95 |
| VII | 121,53 | 121,53 |
| Operatori di vendita I categoria | 165,20 | 165,20 |
| Operatori di vendita II categoria | 138,69 | 138,69 |
Terzo elemento provinciale
Negli ambiti provinciali indicati, il terzo elemento di euro 2,07 è sostituito dagli importi seguenti.
| Provincia/Voce | Livello | Importo |
|---|---|---|
| Verona | I | 13,42 |
| Verona | II | 13,42 |
| Verona | III | 13,42 |
| Verona | IV | 9,79 |
| Verona | V | 7,74 |
| Verona | VI | 7,74 |
| Verona | VII | 13,42 |
| Belluno | Tutti | 6,19 |
| Bergamo | Tutti | 10,33 |
| Bolzano | Tutti | 5,16 |
| Brescia | Tutti | 8,78 |
| Catania | Tutti | 5,68 |
| Como | Tutti | 7,75 |
| Ferrara | Tutti | 7,74 |
| Firenze | Tutti | 7,23 |
| Livorno | Tutti | 3,62 |
| Milano | Tutti | 11,36 |
| Modena | Tutti | 7,74 |
| Novara | Tutti | 6,19 |
| Padova | Tutti | 7,74 |
| Palermo | Tutti | 10,32 |
| Parma | Tutti | 6,45 |
| Piacenza | Tutti | 9,30 |
| Prato | Tutti | 7,23 |
| Ravenna | Tutti | 4,38 |
| Reggio Emilia | Tutti | 9,00 |
| Rovigo | Tutti | 7,75 |
| Siena | Tutti | 5,16 |
| Torino | Tutti | 6,71 |
| Trento | Tutti | 7,74 |
| Treviso | Tutti | 9,30 |
| Udine | Tutti | 5,16 |
| Varese | Tutti | 7,74 |
| Venezia | Tutti | 5,16 |
| Vercelli | Tutti | 4,13 |
| Vicenza | Tutti | 6,20 |
Altri elementi economici
Divisori e mensilità
- divisore orario:
- 168 con orario di 40 ore settimanali;
- 182 con orario di 42 ore settimanali;
- 195 con orario di 45 ore settimanali.
- divisore giornaliero: 26
- mensilità: 14
Indennità di cassa
- 5% della paga base nazionale conglobata.
Salario incentivante call center outbound
Per i lavoratori di sesto livello dei call center che svolgano almeno il 70% dell'attività in campagne outbound:
- il salario è composto da una parte fissa tabellare e una parte variabile;
- la parte variabile può arrivare fino al 15% della parte fissa.
Se per almeno 6 mesi non vi sono campagne outbound:
- spetta un'indennità forfettaria pari al 5% della paga base;
- per massimo 30 mesi;
- dopo 30 mesi, inquadramento automatico al 5° livello con cessazione del salario incentivante.
Superminimo ad personam agenzie di scommesse
Per addetti alle agenzie di scommesse inquadrati al 2° livello con qualifica di responsabile di agenzia, assunti prima del 01/01/2000:
- superminimo ad personam di euro 41,32;
- natura di retribuzione di fatto;
- non assorbibile.
Indennità di reperibilità
Gestori parcheggio/area sosta
- euro 7,75 per ogni giornata feriale di reperibilità;
- euro 10,33 per ogni giornata festiva o di riposo legale di reperibilità.
Call center in outsourcing
- euro 15,00 per reperibilità di 24 ore, con minimo euro 7,50;
- rimborso spese di trasporto in caso di intervento;
- compenso per lavoro straordinario per la durata dell'intervento, con minimo euro 9,00.
Indennità di trasferta
Regola generale:
- oltre al rimborso spese di viaggio, spetta una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto;
- senza pernottamento: diaria ridotta di 1/3;
- missioni superiori al mese o viaggi abituali: diaria ridotta del 10%.
Trasporto e messa in opera mobili
- in sostituzione della diaria: indennità pari al 70% della quota giornaliera.
Trasporto merci con autocarri e autotreni in servizio extraurbano
| Durata assenza | Indennità di trasferta |
|---|---|
| da 9 a 11 ore | 50% della quota giornaliera |
| oltre 11 e fino a 16 ore | 80% della quota giornaliera |
| oltre 16 e fino a 24 ore | 120% della quota giornaliera |
Operatori di vendita
- la diaria fissa di trasferta ha carattere retributivo per il 50%;
- se il lavoratore non viene inviato in viaggio per tutto il periodo convenuto, spetta un'indennità per i giorni di mancato viaggio pari a 2/5 della diaria.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali come regola generale;
- 45 ore per lavoro discontinuo;
- 45 ore per impianti di distribuzione carburanti;
- 42 ore per aziende distributrici di carburante metano;
- 40 ore per impianti autostradali, con assorbimento di 24 ore di ROL.
Articolazioni richiamate dalla sintesi
- 40 ore settimanali;
- 39 ore settimanali con assorbimento di 36 ore di ROL;
- 38 ore settimanali con assorbimento di 56 ore di ROL e 16 ore delle ex festività.
Flessibilità e banca ore
Il contratto prevede diversi regimi di flessibilità.
Regime base
- fino a 44 ore settimanali per massimo 16 settimane;
- per le agenzie immobiliari: fino a 24 settimane.
Permessi aggiuntivi
- call center in outsourcing e agenzie immobiliari:
- 45 minuti di permessi retribuiti per ogni settimana di superamento dell'orario normale nel regime fino a 44 ore;
- 70 minuti per ogni settimana nel regime fino a 48 ore.
Ipotesi aggiuntiva A
- da 44 a 48 ore settimanali;
- massimo 16 settimane;
- agenzie immobiliari: fino a 24 settimane;
- call center in outsourcing: per non oltre il 40% dei dipendenti, fino a 48 ore per massimo 12 settimane.
Ipotesi aggiuntive B1 e B2
- fino a 44 ore per massimo 24 settimane con incremento permessi di 45 minuti a settimana;
- fino a 48 ore per massimo 24 settimane con incremento permessi di 70 minuti a settimana.
Recuperi
- il 50% delle ore da recuperare secondo il programma di flessibilità;
- il restante 50% confluisce nella banca ore e viene fruito con riposi compensativi.
Lavoro notturno, domenicale, festivo e straordinario
Lavoro notturno
- fascia notturna: dalle 22:00 alle 06:00;
- maggiorazione: 15%.
Per call center:
- con almeno 4 ore di lavoro notturno, la maggiorazione minima non può essere inferiore a euro 15,00;
- la maggiorazione spetta anche con almeno 2 ore lavorate tra le 23:00 e le 08:00.
Lavoro domenicale
- maggiorazione ordinaria: 30%.
Eccezioni richiamate dalla sintesi:
- impianti distribuzione carburante autostradali: 10%;
- agenzie immobiliari in località di interesse turistico: 10%;
- gestori parcheggio/area sosta: 20%;
- agenzie di scommesse: 20%;
- call center: 20%.
Lavoro nel giorno di riposo settimanale
- maggiorazione: 30%.
Lavoro festivo
- le ore lavorate nei giorni festivi sono compensate come straordinario festivo.
Lavoro straordinario
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| diurno feriale fino alla 48ª ora | 15% |
| diurno feriale oltre la 48ª ora | 20% |
| notturno non in turni | 50% |
| festivo o domenicale | 30% |
Agenzie immobiliari
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| diurno feriale | 15% |
| festivo o domenicale | 30% |
| notturno | 30% |
| notturno festivo/domenicale | 50% |
Call center
- oltre le 50 ore di straordinario: spetta un riposo compensativo retribuito;
- la maggiorazione viene retribuita entro il mese successivo.
Ferie, permessi ed ex festività
Ferie
- 26 giorni lavorativi annui;
- la settimana è considerata convenzionalmente di 6 giorni lavorativi.
Ex festività
- spettano gruppi di 4 o 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite.
ROL
Le ore maturano:
- al 50% dopo 2 anni dall'assunzione;
- al 100% dopo 4 anni dall'assunzione.
Quantità annue:
- aziende fino a 15 dipendenti: 56 ore;
- aziende oltre 15 dipendenti: 72 ore.
Permessi call center
- aziende fino a 15 dipendenti: 88 ore;
- aziende oltre 15 dipendenti: 104 ore.
Permessi operatori di vendita
- oltre ai permessi per ex festività, spettano 9 giornate annue;
- maturazione in ragione di 1/12 per ogni mese intero di servizio;
- se non fruiti entro l'anno, danno luogo a indennità sostitutiva oppure possono essere utilizzati entro il 30/06 dell'anno successivo.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni di calendario.
Permessi per lutto e grave infermità
- 3 giorni complessivi all'anno;
- richiamo alla disciplina della Legge 53/2000.
Assistenza a persone disabili
Applicazione della normativa di legge (Legge 104/1992 e D.Lgs. 151/2001) con richiamo espresso nel CCNL alle agevolazioni per genitori e familiari di persone con handicap grave.
Donne vittime di violenza di genere
Il contratto richiama la normativa di legge e prevede, in coerenza con la sintesi:
- diritto di astensione fino a 90 giorni lavorativi;
- fruizione giornaliera o oraria nell'arco di 3 anni;
- possibile proroga di ulteriori 90 giorni al ricorrere delle condizioni previste.
Malattia e infortunio
Malattia
Periodo di comporto
- 180 giorni in un anno solare.
Operatori di vendita
- 8 mesi se anzianità fino a 6 anni;
- 12 mesi se anzianità superiore.
Trattamento economico malattia
| Evento | Dal 1° al 3° giorno | Dal 4° al 20° giorno | Dal 21° giorno in poi |
|---|---|---|---|
| 1° e 2° evento | 100% | 75% | 100% |
| 3° evento | 66% | 75% | 100% |
| 4° evento | 50% | 75% | 100% |
| Eventi successivi | non spettante | 75% | 100% |
Operatori di vendita - trattamento a carico azienda
| Anzianità di servizio | Durata assenza | Percentuale |
|---|---|---|
| fino al 6° anno | primi 5 mesi | 100% |
| fino al 6° anno | successivi 3 mesi | 50% |
| oltre il 6° anno | primi 8 mesi | 100% |
| oltre il 6° anno | successivi 4 mesi | 50% |
Infortunio
Periodo di comporto
- 180 giorni in un anno solare;
- per operatori di vendita: per tutta la durata dell'indennità INAIL per malattia temporanea.
Integrazione economica
| Periodo | Trattamento complessivo |
|---|---|
| primi 3 giorni | 60% |
| dal 5° al 20° giorno | 90% |
| dal 21° giorno in poi | 100% |
Operatori di vendita - integrazione
| Anzianità di servizio | Durata assenza | Percentuale |
|---|---|---|
| fino al 6° anno | primi 5 mesi | 100% |
| fino al 6° anno | successivi 3 mesi | 50% |
| oltre il 6° anno | primi 8 mesi | 100% |
| oltre il 6° anno | successivi 4 mesi | 50% |
Maternità e congedi parentali
Il contratto richiama la normativa del D.Lgs. 151/2001.
Astensione obbligatoria madre
- 2 mesi prima della data presunta del parto;
- periodo intercorrente fra data presunta e parto;
- 3 mesi dopo il parto;
- eventuali giorni non goduti prima del parto si aggiungono dopo.
Astensione obbligatoria padre
- 1 giorno, anche durante il congedo di maternità della madre, entro il quinto mese di vita del figlio.
Congedo parentale
- fruibile da ciascun genitore entro i 12 anni di vita del bambino;
- limite complessivo ordinario: 10 mesi, elevabile nei casi previsti dalla legge.
Integrazione datoriale
- integrazione al 100% durante l'astensione obbligatoria.
Part-time
Trattamento
- economico e normativo riproporzionato alla prestazione ridotta.
Lavoro supplementare e straordinario
- lavoro supplementare: maggiorazione 15%;
- in caso di superamento dell'orario pieno, lavoro straordinario con maggiorazione 50%.
Clausole elastiche
- maggiorazione minima: 1,5% sulla quota di retribuzione di fatto per le ore interessate dalla variazione.
In alternativa:
- indennità annuale minima di euro 120,00;
- dal 01/01/2025, indennità minima di euro 155,00;
- da corrispondere per quote mensili;
- non cumulabile.
Part-time post maternità
- limite numerico: 3% della forza occupata nell'unità produttiva;
- nelle unità con 20-33 dipendenti, può fruirne al massimo 1 lavoratore.
Apprendistato professionalizzante
Durata
- 2° livello: 36 mesi;
- 3° livello: 36 mesi;
- 4° livello: 36 mesi;
- 5° livello: 36 mesi;
- 6° livello: 24 mesi;
- figure professionali con contenuti omologhi e sovrapponibili a figure artigiane: fino a 4 anni.
Per agenzie di scommesse e società di revisione:
- laurea triennale: 36 mesi;
- laurea specialistica/magistrale: 24 mesi.
Trattamento economico apprendisti
- 2 livelli inferiori alla qualifica finale per la prima metà del periodo;
- 1 livello inferiore per la seconda metà.
Per apprendisti finalizzati al 6° livello:
- trattamento economico al 7° livello per la prima metà.
Limiti numerici
- rapporto massimo: 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati;
- nelle imprese sotto 10 dipendenti: rapporto 1 a 1;
- se i qualificati sono meno di 3 o assenti: massimo 3 apprendisti.
Contratto a tempo determinato
Durata
- regola generale: non superiore a 12 mesi;
- possibile durata fino a 24 mesi nei casi previsti dalla legge e dal contratto.
Causali individuate dal rinnovo 02/09/2024
Tra le principali:
- saldi;
- fiere;
- festività natalizie;
- festività pasquali;
- riduzione impatto ambientale;
- terziario avanzato;
- digitalizzazione;
- nuove aperture/ristrutturazioni;
- incremento temporaneo.
Proroghe
- massimo 4 nell'arco di 24 mesi;
- alla quinta proroga il rapporto si trasforma a tempo indeterminato.
Limiti numerici
- massimo 20% annuo dei lavoratori in forza nell'unità produttiva;
- complessivamente 28% se si considera anche la somministrazione.
Soglie minime comunque ammesse:
- fino a 15 dipendenti: 4 lavoratori a termine;
- da 16 a 30 dipendenti: 6 lavoratori.
Esenzioni dai limiti
Esenti, tra gli altri:
- avvio nuove attività;
- start-up innovative;
- attività stagionali;
- sostituzione di assenti;
- lavoratori over 50.
Somministrazione di lavoro
Limite generale
- 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto.
Somministrazione a tempo determinato
- massimo 15% annuo dei lavoratori in forza nell'unità produttiva.
Soglie minime comunque ammesse:
- fino a 15 dipendenti: 2 lavoratori;
- da 16 a 30 dipendenti: 5 lavoratori.
Preavviso
| Livelli | Fino a 5 anni | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri e 1 | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
| 2 e 3 | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| 4 e 5 | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| 6 e 7 | 15 giorni | 20 giorni | 20 giorni |
TFR
Si applica la disciplina della Legge 29/05/1982 n. 297.
Sono escluse dalla base annua, tra l'altro:
- rimborsi spese;
- somme una tantum occasionali e gratificazioni straordinarie non contrattuali;
- compensi per straordinario e lavoro festivo;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- indennità sostitutiva ferie;
- indennità di trasferta e diarie non continuative, nei limiti previsti;
- prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore;
- elementi espressamente esclusi dalla contrattazione integrativa.
Assistenza sanitaria integrativa e bilateralità
Fondo assistenza sanitaria integrativa (F.AS.S.)
Per impiegati e apprendisti:
- contributo mensile complessivo: euro 12,00;
- di cui euro 10,00 a carico azienda e euro 2,00 a carico lavoratore.
In caso di mancato versamento:
- EDR di euro 16,00 lordi per 14 mensilità.
Per i quadri:
- contributo annuo complessivo: euro 406,00;
- di cui euro 350,00 a carico datore e euro 56,00 a carico lavoratore.
In caso di mancato versamento:
- EDR di euro 37,00 lordi per 14 mensilità.
Bilateralità
La sintesi richiama:
- E.A.R. di euro 30,00 mensili per le imprese non aderenti al sistema della bilateralità;
- obblighi contrattuali legati alla bilateralità e agli enti/fondi di settore.
Periodo di prova
| Livello | Durata |
|---|---|
| Quadri e 1 | 6 mesi di calendario |
| 2 e 3 | 60 giorni di lavoro effettivo |
| 4 e 5 | 60 giorni di lavoro effettivo |
| 6 e 7 | 45 giorni di lavoro effettivo |
| Operatori di vendita | 60 giorni di lavoro effettivo |
Osservazioni finali di sintesi
Il rinnovo 2024 ha inciso soprattutto su:
- parte economica, con nuovi minimi fino al 01/02/2027;
- una tantum aggiuntiva per la vacanza contrattuale;
- conferma e aggiornamento delle regole su tempo determinato, con specifiche causali contrattuali;
- consolidamento delle discipline speciali per call center, agenzie immobiliari, operatori di vendita, agenzie di scommesse, ICT e altri comparti del terziario.
Accordi e rinnovi
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