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Sentenza

Sentenza n. 2779/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), n. 211/2025.

Giustizia amministrativa202503161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, n. 211/2025, che aveva accolto il ricorso contro le comunicazioni AGEA di imputazione dei prelievi supplementari per la campagna lattiero-casearia 2014/2015

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (aziende agricole)

Prevale il privato

La controversia

Le aziende agricole avevano impugnato le comunicazioni con cui AGEA aveva determinato a loro carico i prelievi supplementari per le consegne di latte vaccino relative alla campagna 2014/2015. Esse sostenevano che il calcolo del prelievo fosse contrario alla disciplina dell’Unione europea e alla normativa nazionale di recepimento, poiché il d.l. n. 51/2015, convertito nella l. n. 91/2015, avrebbe introdotto, a campagna già conclusa, nuovi criteri di priorità per la compensazione non previsti e incompatibili con il diritto eurounitario. Il TAR aveva accolto il ricorso. AGEA e il Ministero hanno appellato la sentenza deducendo esclusivamente l’inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo di primo grado, per violazione degli artt. 40 c.p.a. e 100 c.p.c., nonché il difetto di interesse a ricorrere. Secondo gli appellanti, le posizioni delle singole aziende non sarebbero state sufficientemente omogenee, poiché variavano sia l’importo del prelievo sia il quantitativo individuale di riferimento (QRI), con la conseguente necessità di specifici accertamenti per ciascuna impresa. Sarebbe inoltre mancata la prova del concreto pregiudizio subito da ogni ricorrente e dell’incidenza della censura sull’importo individualmente richiesto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. La controversia di secondo grado era limitata alla questione preliminare dell’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo proposto in primo grado. Richiamando la propria precedente giurisprudenza su fattispecie analoga, la Sezione ha ritenuto sostanzialmente omogenee le posizioni delle aziende, poiché tutte contestavano le modalità generali di imputazione dei prelievi relative alla medesima campagna lattiera 2014/2015 e la compatibilità comunitaria dei criteri utilizzati. L’eventuale erroneità dei calcoli individuali era estranea al perimetro dell’appello, circoscritto dall’amministrazione al solo profilo processuale. L’interesse dei ricorrenti non costituiva un generico interesse alla legittimità dell’azione amministrativa, poiché gli atti impugnati incidevano direttamente e concretamente sulla sfera giuridica di ciascun produttore. Inoltre, l’atto presupposto, pur recando criteri generali e astratti, individuava direttamente la platea dei destinatari e la sua eventuale illegittimità avrebbe travolto tutte le imputazioni individuali successive. Non erano state dedotte specifiche istruttorie individuali né erano emerse situazioni di conflitto, anche potenziale, tra le aziende. Il giudice ha escluso che i privati fossero tenuti a dimostrare preventivamente quale sarebbe stato l’esito favorevole del ricalcolo, rilevando che una diversa soluzione determinerebbe un’inversione dell’onere della prova. Ritenuta ammissibile l’azione collettiva, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello senza esaminare i motivi di merito assorbiti dal TAR e riproposti in appello, poiché non più sorretti da concreto interesse. Le spese sono state poste a carico delle amministrazioni appellanti e liquidate in euro 3.000, oltre accessori, in favore della parte appellata costituita.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    La disposizione è stata invocata dagli appellanti per sostenere l’inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo; il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto ammissibile il ricorso in presenza di posizioni sostanzialmente omogenee e di una contestazione comune.

  • art. 100 c.p.c.

    È stato richiamato dagli appellanti in relazione al difetto di interesse a ricorrere; il giudice ha riconosciuto un interesse concreto e attuale, poiché gli atti incidevano direttamente sulle posizioni economiche dei produttori.

  • art. 88, comma 2, lett. d, c.p.a.

    La norma è stata utilizzata per motivare il richiamo alla precedente sentenza della Sezione relativa a una fattispecie analoga.

  • art. 9 d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito nella l. 30 maggio 2003, n. 119

    Costituisce una delle basi normative del sistema di imputazione dei prelievi supplementari nel settore lattiero-caseario.

  • artt. 1 e 2 d.l. 5 maggio 2015, n. 51, convertito nella l. 2 luglio 2015, n. 91

    La disciplina nazionale è stata contestata dalle aziende agricole per avere introdotto criteri di priorità per la compensazione del prelievo ritenuti incompatibili con il diritto dell’Unione europea.

  • art. 5 d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito nella l. 30 maggio 2003, n. 119

    Rileva per gli adempimenti degli acquirenti e per la dichiarazione dei quantitativi di latte consegnati, utilizzati da AGEA per il calcolo dell’esubero individuale.

  • art. 34, n. 2, comma 2, TUE

    È stato invocato dalle aziende agricole nel motivo di merito relativo alla compatibilità della disciplina nazionale con il quadro eurounitario; il Consiglio di Stato non ha esaminato tale questione, limitandosi al profilo dell’ammissibilità del ricorso collettivo.

  • artt. 16 e 17 del regolamento (CE) n. 595/2004

    Sono stati indicati dalle aziende agricole quali parametri eurounitari violati nel calcolo dei prelievi; la questione di merito è rimasta assorbita.

  • art. 4 del regolamento (CE) n. 1788/2003

    È stato richiamato quale norma europea rilevante per il regime dei prelievi supplementari; non è stato oggetto di scrutinio nel presente appello.

  • regolamento (CE) n. 72/2009

    È stato indicato tra le fonti eurounitarie poste a fondamento della censura di incompatibilità dei criteri nazionali; il giudice non ne ha esaminato il merito.

Massime di principio

  • È ammissibile il ricorso collettivo e cumulativo proposto da più destinatari quando le impugnazioni riguardano atti inseriti nella medesima sequenza procedimentale, fondati sui medesimi presupposti di fatto e di diritto e lesivi secondo una contestazione comune, purché non emergano conflitti, anche potenziali, tra le posizioni dei ricorrenti.
  • La circostanza che gli effetti economici dell’atto generale o presupposto debbano poi essere quantificati individualmente non esclude, di per sé, l’omogeneità necessaria per il ricorso collettivo, quando la censura investe unitariamente il criterio generale applicato dall’amministrazione.
  • L’interesse a ricorrere è concreto e attuale quando l’atto impugnato incide direttamente sulla sfera giuridica di ciascun destinatario individuato, anche se l’atto presupposto stabilisce criteri generali e astratti per una platea ampia di soggetti; non si tratta in tal caso di un’azione a tutela del mero interesse alla legittimità dell’azione amministrativa.
  • Il privato che contesta il criterio generale di calcolo applicato dall’amministrazione non è tenuto a dimostrare preventivamente quale sarebbe l’esito favorevole del ricalcolo individuale; imporre tale dimostrazione comporterebbe un’inversione dell’onere della prova.
  • Quando l’appello è circoscritto alla sola ammissibilità del ricorso collettivo e tale ricorso viene ritenuto ammissibile, il giudice d’appello può rigettare il gravame senza esaminare i motivi di merito assorbiti in primo grado e riproposti, se non è contestato l’esito favorevole del giudizio di merito e manca quindi un concreto interesse alla loro decisione.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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