Cassazione Civile, Ordinanza n. 26323/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato, non iscritto alla cassa forense per mancato raggiungimento del volume minimo d'affari e non iscritto spontaneamente alla Gestione Separata, era stato iscritto d'ufficio dall'INPS per contributi dovuti sui redditi professionali dell'anno 2009. La Corte d'appello aveva dichiarato prescritto il credito contributivo, ritenendo che la prescrizione quinquennale decorresse dalla scadenza del termine di versamento della contribuzione e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, sostenendo che il termine prescrizionale dovesse decorrere solo dal momento in cui aveva appreso, tramite dichiarazione dei redditi, l'esistenza e l'ammontare del reddito imponibile, poiché prima non avrebbe potuto conoscere il credito, variabile in base al reddito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione fosse già risolta in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità: per i contributi dovuti alla Gestione Separata la prescrizione decorre dal momento in cui la contribuzione è dovuta, cioè dalla scadenza del termine di versamento, e non dalla successiva dichiarazione dei redditi, che è mera esternazione di scienza e non presupposto del credito contributivo. Ha inoltre escluso rilievo al diverso precedente invocato dall'INPS, perché riferito a una fattispecie caratterizzata da omessa compilazione dolosamente finalizzata a occultare il debito, profilo non contestato specificamente nel giudizio di appello e quindi coperto da giudicato interno. Poiché la richiesta di pagamento era pervenuta il 30 giugno 2015 e il dies a quo era stato correttamente individuato nel 16 giugno 2010, il credito era ormai prescritto. L'INPS è stato condannato alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi della Gestione Separata il dies a quo coincide con la scadenza del termine di versamento, non con la dichiarazione dei redditi.
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
Disciplina l'iscrizione e l'obbligo contributivo alla Gestione Separata per i professionisti interessati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza è stata formulata come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360-bis c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione Separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine legale per il versamento della contribuzione, ossia dal momento in cui il credito è esigibile, e non dalla successiva acquisizione da parte dell'ente della dichiarazione dei redditi del contribuente.
- La dichiarazione dei redditi del professionista ha natura di mera esternazione di scienza e, di regola, non costituisce presupposto costitutivo del credito contributivo né condiziona il decorso della prescrizione.
- Un precedente che valorizzi l'omessa compilazione della dichiarazione può operare solo se la fattispecie presenti un comportamento doloso di occultamento del debito; in mancanza di una specifica contestazione su tale punto, la diversa ricostruzione fattuale può risultare coperta da giudicato interno.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura contrasta con un orientamento consolidato della Corte sulla medesima questione di diritto.
- rami
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