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Ordinanza

Ordinanza n. 162/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del-OMISSIS-c.) emesso dal Questore di Salerno in data 7.11.2025;

Giustizia amministrativa202600025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Salerno del 7 novembre 2025, il cui oggetto è oscurato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il privato ha proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di un provvedimento emesso dal Questore di Salerno. Nell’ambito del giudizio cautelare, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha chiesto di essere autorizzata a depositare su supporto DVD materiale video relativo alla vicenda, deducendo che le dimensioni dei file eccedevano i limiti tecnici per il deposito telematico tramite PAT. L’ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dell’atto questorile né la domanda cautelare, ma decide esclusivamente sulle modalità di acquisizione del materiale video.

La decisione

Il TAR ha autorizzato eccezionalmente il Ministero dell’Interno - Questura di Salerno a depositare il materiale video richiesto. Il deposito dovrà avvenire entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, prioritariamente mediante le modalità tecniche del PAT; in via subordinata, potrà essere effettuato mediante DVD o chiavette USB presso l’Ufficio ricevimento ricorsi, in cinque copie. La segreteria, con l’ausilio dell’Ufficio informatica, dovrà verificare la sicurezza e la compatibilità dei supporti con il sistema informativo della giustizia amministrativa, nonché la presenza dell’attestazione di conformità, caricare nel fascicolo telematico l’indice degli atti acquisiti e annotare le modalità del deposito. Il giudice ha ritenuto sussistenti le ragioni informatiche e la necessità dei documenti ai fini della decisione, richiamando l’art. 65, comma 2, e l’art. 136, comma 2, c.p.a., nonché l’art. 9, commi 8 e 8-bis, dell’Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 10 marzo 2026. Il provvedimento dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 65, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell’acquisizione della documentazione necessaria ai fini della decisione.

  • art. 136, comma 2, c.p.a.

    il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito telematiche

    Consente, con provvedimento motivato, di derogare alle ordinarie modalità telematiche di deposito nei casi previsti dalla legge o dalle regole tecniche.

  • art. 9, commi 8 e 8-bis, Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021

    nel corso del giudizio, il giudice può, per eccezionali e comprovate ragioni tecniche preclusive del deposito telematico ordinario, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti

    Il deposito su supporto informatico è autorizzabile per eccezionali e comprovate ragioni tecniche e previa verifica della sicurezza e compatibilità del materiale; il mero superamento dei limiti dimensionali non basta, salvo che il file non sia divisibile o comprimibile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il deposito di singoli documenti su supporto informatico diverso dal sistema telematico può essere eccezionalmente autorizzato quando ricorrano ragioni tecniche comprovate che impediscano il deposito telematico ordinario e il documento sia necessario ai fini della decisione.
  • Il semplice superamento dei limiti dimensionali di upload del PAT non integra, di per sé, una ragione tecnica eccezionale; la deroga è ammissibile soltanto se il file non può essere diviso in più parti o compresso per rientrare nei limiti consentiti.
  • L’autorizzazione al deposito su supporto digitale può essere subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della sicurezza e compatibilità del materiale con il sistema informativo della giustizia amministrativa e alla produzione dell’attestazione di conformità.
  • Quando il deposito avviene su supporto digitale, gli uffici possono assicurare la tracciabilità nel fascicolo telematico mediante il caricamento dell’indice degli atti acquisiti e l’annotazione delle modalità di deposito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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