Cassazione Civile, Ordinanza n. 25681/2022 del 31/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2008 nei confronti di un geometra libero professionista, a seguito di un questionario con cui l’Ufficio chiedeva chiarimenti e documentazione sui costi dichiarati, in particolare sulle spese residuali, sul carburante e sull’ammortamento dell’autovettura. L’Agenzia recuperava a tassazione vari costi ritenuti non provati e rideterminava il reddito imponibile, con recupero di maggiore IRPEF e IVA. Il contribuente impugnava l’atto e, soccombente in appello, proponeva ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità dell’avviso per violazione dello Statuto del contribuente, assumendo che fosse stato emesso prima del decorso di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni e senza pvc né contraddittorio; 2) erronea applicazione del principio di cassa ex art. 54 TUIR, sostenendo che i ricavi del 2008 erano stati tassati in misura superiore a quelli effettivamente incassati; 3) violazione dei principi di collaborazione e buona fede e omessa pronuncia sul fatto che l’errore dichiarativo non aveva causato danno erariale, ma un versamento indebito; 4) violazione della disciplina dell’accertamento con adesione, per non avere l’Ufficio considerato la dedotta errata indicazione dei ricavi; 5) violazione dell’art. 115 c.p.c. e omessa valutazione di documenti che proverebbero il parziale incasso dei compensi; 6) illegittima doppia tassazione, poiché parte dei compensi fatturati nel 2008 sarebbe stata imponibile per cassa nell’anno 2009.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché lo Statuto del contribuente, con il termine dilatorio di 60 giorni e l’obbligo di pvc/contraddittorio, si applica alle verifiche eseguite mediante accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, non al controllo "a tavolino" svolto tramite questionario; inoltre il contribuente aveva comunque potuto conoscere le ragioni della pretesa e difendersi. Ha dichiarato inammissibili congiuntamente il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo perché l’avviso impugnato non riguardava la rideterminazione dei ricavi percepiti, ma solo il recupero di costi indicati in dichiarazione; pertanto la questione sull’ammontare dei compensi effettivamente incassati non era oggetto dell’accertamento né del giudizio, e il contribuente non aveva nemmeno utilizzato lo strumento della dichiarazione integrativa per correggere i ricavi dichiarati. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio di 60 giorni e le correlate garanzie procedurali operano per accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, non per accertamenti fondati su questionari o controlli a tavolino.
art. 12, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
Nel caso esaminato non sussisteva un obbligo di contraddittorio preventivo in forma di pvc, perché non vi era stata verifica presso i locali del contribuente.
art. 54, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il motivo relativo al principio di cassa è stato ritenuto non pertinente rispetto all’oggetto dell’accertamento, che riguardava solo componenti negativi di reddito.
artt. 3 e 53 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della corretta tassazione del reddito, ma ritenuti non idonei a superare la ratio dell’accertamento impugnato.
artt. 38 e 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamati dal ricorrente nel secondo motivo, ma non decisivi poiché l’atto contestato non verteva sulla ricostruzione dei ricavi.
artt. 53 e 97 Cost.
Invocati per sostenere collaborazione e buon andamento dell’azione amministrativa, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché estraneo all’oggetto dell’accertamento.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Il principio di collaborazione e buona fede non è stato ritenuto violato, anche perché il contribuente aveva potuto difendersi e il tema dei ricavi non era oggetto dell’atto.
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Richiamato in relazione all’accertamento con adesione, ma la deduzione è stata ritenuta inammissibile perché l’adesione non poteva estendersi a profili non compresi nell’oggetto dell’accertamento.
art. 115 c.p.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile poiché mirava a una rivalutazione del merito e delle risultanze documentali, non consentita in cassazione nel caso concreto.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le doglianze sono state esaminate nei limiti del giudizio di legittimità; quelle che sollecitavano un nuovo esame del fatto sono state dichiarate inammissibili.
art. 67 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente per lamentare una doppia tassazione, ma il rilievo è stato ritenuto inconferente rispetto all’oggetto dell’accertamento.
art. 163 T.U.I.R.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’imputazione per cassa dei compensi, ma la Corte ha ritenuto che la questione non incidesse sull’atto impugnato.
art. 2, comma 8, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
La Corte osserva che il contribuente avrebbe potuto utilizzare la dichiarazione integrativa per correggere i ricavi dichiarati, ma non risulta che l’abbia fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 370, primo comma, c.p.c.
La costituzione dell’Agenzia è avvenuta solo ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Le garanzie procedimentali previste dall’art. 12 dello Statuto del contribuente, inclusi il termine dilatorio di 60 giorni e il pvc, si applicano alle verifiche svolte mediante accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente, non anche agli accertamenti "a tavolino" fondati su questionari o richieste documentali.
- Quando l’avviso di accertamento ha ad oggetto solo il recupero di costi o componenti negativi di reddito, non è pertinente censurarlo deducendo la diversa quantificazione dei ricavi o dei compensi dichiarati, se tale profilo non è stato oggetto dell’atto impositivo.
- In cassazione non è ammissibile trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti storici, ove la doglianza miri sostanzialmente a ottenere un riesame del merito.
- L’eventuale errore del contribuente nella compilazione della dichiarazione deve essere corretto attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento, quale la dichiarazione integrativa, quando si intenda modificare elementi dichiarativi non oggetto dell’accertamento impugnato.
- Il principio di collaborazione e buona fede non comporta, di per sé, l’illegittimità dell’accertamento quando il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
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