Sentenza n. 3795/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici del 18 settembre 2025, con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per esame, per un'aliquota di n. 2517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato di cui all'articolo 2, a causa di una «Imperfezione dell'apparato cardiocircolatorio (valvola aortica bicuspide) ai sensi dell'art. 3 comma 2 rif. Tab 1 lettera A del D.M. n. 198 del 30 giugno 2003 e Alterazione della composizione corporea (PBF 25,9%) ai sensi dell'art. 3, comma 1 rif. Tab A del D.P.R. nr. 207 del 17 dicembre 2015»; - di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato per accertata valvola aortica bicuspide e alterazione della composizione corporea
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici del 18 settembre 2025 e gli atti connessi, deducendo l'illegittimità della propria esclusione dal concorso per 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato. L'esclusione era stata motivata da una presunta imperfezione dell'apparato cardiocircolatorio, individuata nella valvola aortica bicuspide, e da un'alterazione della composizione corporea, con percentuale di massa grassa inizialmente indicata nel 25,9%. Il TAR, con ordinanza istruttoria, ha disposto una verificazione per accertare il rilievo patologico della malformazione cardiaca, la riconducibilità della condizione alle patologie previste dalla normativa concorsuale, nonché i valori antropometrici e l'idoneità complessiva del candidato. Il verificatore ha diagnosticato valori antropometrici ai limiti della norma, con PBF pari al 23,9%, in soggetto con valvola aortica bicuspide con stenoinsufficienza aortica lieve-moderata, ritenendo patologica la malformazione e concludendo per la non idoneità al ruolo di agente. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione del ricorrente, pur non rispettando le formalità previste dall'art. 84, commi 1, 2 e 3, c.p.a. per una rinuncia rituale, è stata ritenuta idonea ad attestare il venir meno dell'interesse a ricorrere, cioè di una condizione dell'azione. Il giudice non ha quindi deciso nel merito la legittimità dell'esclusione né ha recepito la verificazione come accertamento definitivo della fondatezza della pretesa annullatoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura, dell'andamento della controversia e della particolarità delle questioni; le spese della verificazione, liquidate in 500 euro, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale decisione in forma semplificata previa audizione delle parti
Ha consentito al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti e loro audizione.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Sono stati utilizzati come base normativa per disporre la verificazione tecnica sulla condizione cardiaca, sui valori antropometrici e sull'idoneità concorsuale.
art. 84, commi 1, 2 e 3, c.p.a.
formalità previste per la definizione di una rituale rinuncia
Il TAR ha rilevato che la dichiarazione del ricorrente non integrava una rinuncia rituale, ma ha comunque ritenuto che attestasse il venir meno dell'interesse a ricorrere.
art. 3, comma 2, tabella 1, punto 5, lettera a, d.m. 30 giugno 2003, n. 198
malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio
Costituiva il parametro normativo richiamato per valutare la rilevanza della condizione cardiaca ai fini dell'idoneità al concorso.
art. 3, comma 1, tabella A, d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207
eventuale alterazione della composizione corporea
Costituiva il parametro normativo richiamato per la verifica dei valori antropometrici e della composizione corporea del candidato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute
Ha costituito, insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
dati relativi alla salute
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati sanitari contenuti nella pronuncia.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
eventuale tutela dei dati relativi alla salute
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- La dichiarazione con cui il ricorrente rappresenta il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, pur non possedendo le formalità proprie della rinuncia al ricorso, consente al giudice amministrativo di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando esprime in modo inequivoco il venir meno di una condizione dell'azione.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve pronunciarsi nel merito della legittimità dell'atto impugnato, anche qualora sia stata espletata un'attività istruttoria o una verificazione.
- Le spese della verificazione possono essere poste a carico della parte che ha determinato o dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione, anche quando le spese generali di giudizio siano integralmente compensate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 468/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 469/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 31/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 32/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 33/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 404/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →