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Sentenza

Sentenza n. 82/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’annullamento a) della determinazione del responsabile P.O. n. 1019 del 7 luglio 2021; b) dei verbali della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di categoria giuridica ‘B', profilo professionale esecutore tecnico da assegnare al Servizio Manutenzione e Ambiente n. 3 del 13 maggio 2021, n. 4 del 25 maggio 2021 e n. 5 del 8 giugno 2021; c) delle note della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di categoria giuridica ‘B', profilo professionale esecutore tecnico da assegnare al Servizio Manutenzione e Ambiente del 16 giugno 2021, del 28 giugno 2021, del 4 agosto 2021, del 9 settembre 2021 e del 22 settembre 2021; d) di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e/o consequenziali; nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla migliore collocazione nella graduatoria di merito del Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di categoria giuridica ‘B', profilo professionale esecutore tecnico da assegnare al Servizio Manutenzione e Ambiente, in ragione della rivalutazione dei titoli formativi dello stesso, per complessivi 23,90 punti.

Giustizia amministrativa202101870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della selezione pubblica per due posti di esecutore tecnico, inclusi i verbali di valutazione dei titoli e la determinazione di approvazione della graduatoria definitiva e di nomina dei vincitori

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il punteggio di 21,50 attribuitogli nella graduatoria dei titoli, sostenendo che avrebbe dovuto ottenere ulteriori 2,40 punti per la frequenza, con superamento dell’esame finale, di un corso annuale di formazione professionale a distanza in materia di infortunistica stradale. Ha dedotto la violazione dell’art. 7 del bando e dell’art. 3 del D.P.Reg. Sicilia 5 aprile 2005, nonché la violazione dei principi di favor partecipationis, tutela dell’affidamento, semplificazione, non aggravamento, ragionevolezza e proporzionalità, lamentando che la Commissione avesse richiesto ulteriore documentazione e non avesse riconosciuto il titolo. Il Comune ha eccepito la tardività e il difetto di interesse, sostenendo che gli atti lesivi fossero i verbali nn. 4 e 5, già pubblicati nel maggio-giugno 2021, e che anche con il punteggio aggiuntivo il ricorrente sarebbe giunto soltanto all’ottavo posto, senza possibilità di incidere sulla posizione dei due vincitori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, ritenendo che il pregiudizio lamentato derivasse già dai verbali nn. 4 e 5, relativi alla graduatoria dei titoli e all’individuazione dei candidati da sottoporre alla prova pratica, e non dalla successiva determinazione n. 1019, meramente approvativa degli atti precedenti. Poiché il verbale n. 5 era stato pubblicato fino al 24 giugno 2021 e il ricorso era stato notificato il 20 ottobre 2021, il termine di impugnazione era decorso. Il giudice ha inoltre dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale: l’eventuale attribuzione dei 2,40 punti avrebbe collocato il candidato all’ottavo posto, senza consentirgli di incidere sulla posizione dei primi due classificati, già risultati idonei e assunti. L’eventuale scorrimento della graduatoria degli ammessi alla prova pratica avrebbe avuto natura meramente ipotetica e non avrebbe comportato automaticamente l’assunzione, ma soltanto la possibilità di sostenere la prova. Nel merito, il TAR ha comunque ritenuto infondata la censura, poiché non era stata provata con certezza la sussistenza del requisito del riconoscimento legale dell’ente privato organizzatore del corso. La documentazione prodotta, compreso lo stralcio dell’elenco degli enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione, non presentava elementi ufficiali formali idonei a garantirne l’attendibilità. Spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 7 del bando di concorso

    la scelta del candidato da assumere viene effettuata sulla base di apposita selezione per titoli e prova pratica di idoneità

    La disposizione distingue la graduatoria dei titoli degli ammessi alla prova pratica dalla successiva graduatoria finale degli idonei e stabilisce i criteri di valutazione dei titoli.

  • art. 3 D.P.Reg. Sicilia 5 aprile 2005

    corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3

    Il riconoscimento del punteggio per i corsi di formazione richiede, oltre alla durata minima e al superamento dell’esame finale, che il corso sia organizzato da un ente pubblico o legalmente riconosciuto; tale requisito deve essere provato con documentazione certa e ufficiale.

  • art. 29 c.p.a.

    Il ricorso avverso l’atto lesivo deve essere proposto entro il termine decadenziale; nel caso concreto il termine decorreva dalla pubblicazione degli atti di graduatoria già immediatamente lesivi, non dalla successiva determinazione meramente approvativa.

  • art. 1, comma 148, legge n. 160/2019

    Il richiamo alla possibile utilizzazione della graduatoria non rende attuale l’interesse all’impugnazione quando lo scorrimento è meramente ipotetico e riguarda una graduatoria che consentirebbe soltanto l’ammissione alla prova pratica.

Massime di principio

  • Quando un candidato contesta il punteggio attribuito ai titoli e tale punteggio determina immediatamente la sua posizione nella graduatoria degli ammessi a una successiva prova selettiva, l’atto lesivo deve essere impugnato entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione della graduatoria o del verbale che cristallizza tale valutazione, anche se la procedura si conclude successivamente con un atto formale di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori.
  • La graduatoria può essere considerata immediatamente lesiva, ai fini dei punteggi e dell’ammissione alle prove successive, anche quando sia denominata provvisoria rispetto a eventuali scorrimenti: la possibilità di futuri scorrimenti non priva il candidato dell’onere di impugnare tempestivamente la posizione e il punteggio già attribuiti.
  • L’interesse a contestare il mancato riconoscimento di un titolo di formazione deve essere concreto e attuale; non sussiste quando l’eventuale incremento del punteggio consentirebbe soltanto una collocazione ancora insufficiente per accedere ai posti disponibili e non vi siano elementi concreti che rendano probabile uno scorrimento fino a tale posizione.
  • L’ammissione, per effetto dello scorrimento di una graduatoria, a una prova pratica o di idoneità non comporta automaticamente il diritto all’assunzione; pertanto, finché lo scorrimento non sia concretamente disposto e non sia superata la prova, l’interesse all’impugnazione può rimanere meramente ipotetico.
  • Per ottenere il punteggio previsto per un corso di formazione professionale, quando la lex specialis richiede che il corso sia organizzato da un ente legalmente riconosciuto, il candidato deve dimostrare con documentazione certa e ufficiale sia la frequenza e il superamento dell’esame finale sia il riconoscimento legale dell’ente organizzatore.
  • La documentazione priva di elementi ufficiali formali, anche se riferita a un asserito elenco di enti accreditati, non è sufficiente a provare il requisito del riconoscimento legale dell’ente organizzatore ai fini dell’attribuzione del punteggio concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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