Sentenza n. 4068/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 9 ottobre 2025 con cui la Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta al lavoro e respinto la domanda di autorizzazione all’ingresso. Dal testo emerge che sono state dedotte censure riferite alla violazione della disciplina sull’ingresso e sul lavoro degli stranieri, all’eccesso di potere, alla violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 241/1990 e alla propria estraneità e buona fede rispetto alle carenze riscontrate. La revoca era fondata, tra l’altro, sulla mancata produzione dell’asseverazione prevista dall’art. 44 del d.l. n. 73/2022, secondo il modello indicato dalla circolare dell’Ispettorato del lavoro n. 3/2022, nonché sulla mancata dimostrazione della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro e dell’idoneità alloggiativa. Il ricorrente non ha prodotto l’asseverazione neppure in giudizio e ha allegato, quanto all’alloggio, soltanto una cessione di fabbricato, ritenuta insufficiente. È stata inoltre contestata la mancata concessione di un permesso per attesa occupazione e valorizzata la buona fede del lavoratore, il quale, entrato in Italia il 23 dicembre 2023, avrebbe contattato il datore di lavoro soltanto il 23 agosto 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non dimostrata la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, rilevando che l’asseverazione richiesta non era stata prodotta né in sede amministrativa né in giudizio. Ha giudicato insufficiente la cessione di fabbricato ai fini della prova dell’idoneità alloggiativa. Il giudice ha chiarito che la revoca del nulla osta non è circoscritta alle sole ipotesi impeditive previste dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, ma può riguardare ogni mancanza dei requisiti prescritti per l’ingresso del lavoratore straniero, compresa la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro. Tale revoca è stata qualificata come decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti originari necessari per il rilascio del provvedimento ampliativo. Il TAR ha escluso che potesse essere rilasciato un permesso per attesa occupazione, poiché l’originaria carenza del requisito reddituale del datore di lavoro non può essere neutralizzata mediante tale titolo, altrimenti si svuoterebbe di significato il requisito reddituale e si agevolerebbero elusioni del sistema dei flussi programmati. La dedotta buona fede del ricorrente non è stata ritenuta idonea a superare le carenze oggettive, anche considerando il significativo intervallo tra l’ingresso in Italia e il contatto con il datore di lavoro. Non sono state ravvisate violazioni del d.lgs. n. 286/1998 né eccesso di potere. Quanto alla violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 241/1990, il giudice ha applicato l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 44 d.l. n. 73/2022
asseverazione della capacità economica
La capacità economico-finanziaria del datore di lavoro deve essere attestata mediante l’asseverazione prevista dalla disposizione; la mancata produzione impedisce di dimostrare il requisito.
artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998
situazioni impeditive indicate negli artt. 22 e 24
Le ipotesi ostative previste da tali disposizioni non esauriscono i casi nei quali può essere revocato il nulla osta; la revoca può fondarsi anche sulla mancanza di altri requisiti richiesti per l’ingresso del lavoratore straniero.
art. 7 d.lgs. n. 241/1990
La dedotta violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non conduce all’annullamento, trovando applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Il vizio procedimentale dedotto non determina l’annullabilità del provvedimento, in ragione dell’applicabilità della disposizione sui vizi formali non invalidanti.
art. 1 l. n. 241/1990
efficacia dell’attività dell’amministrazione
La previsione dell’asseverazione da parte di un professionista terzo, con successivi controlli amministrativi, è ricondotta all’esigenza di rendere più efficace l’attività amministrativa.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato di un cittadino straniero può essere disposta non soltanto nelle specifiche ipotesi ostative previste dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, ma ogniqualvolta manchi uno dei requisiti prescritti dalla normativa per l’ingresso, compresa la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro.
- La revoca del nulla osta fondata sulla carenza originaria dei requisiti necessari per il rilascio ha natura di decadenza o di revoca sanzionatoria ed esprime un potere vincolato di controllo, sicché non richiede una valutazione discrezionale comparativa ulteriore rispetto all’accertamento dei requisiti.
- La mancata produzione dell’asseverazione richiesta dall’art. 44 del d.l. n. 73/2022 impedisce di dimostrare il requisito economico del datore di lavoro, se l’asseverazione non viene prodotta neppure nel giudizio di impugnazione.
- In presenza di un’originaria carenza del requisito reddituale del datore di lavoro, non è dovuto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché tale soluzione renderebbe privo di effettività il requisito reddituale e potrebbe eludere il sistema dei flussi programmati d’ingresso.
- La mera cessione di fabbricato non è sufficiente, di per sé, a dimostrare il requisito dell’idoneità alloggiativa richiesto per l’ingresso del lavoratore straniero.
- La violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento del provvedimento quando ricorrono i presupposti applicativi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
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