Cassazione Penale, Ordinanza n. 30962/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore del condannato propone ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. contro la sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso per cassazione, rendendo definitiva la condanna per omicidio premeditato commesso ai danni di una persona offesa nel 2001, quale mandante in concorso con un esecutore materiale. Il ricorso straordinario deduceva plurimi errori percettivi della Corte di cassazione: a) sul quinto e sull'ottavo motivo del precedente ricorso, sostenendo che non si trattasse di minime incongruenze ma di contraddizioni insanabili; b) sul secondo motivo, assumendo che esso non riguardasse le discrasie tra dichiarazioni di collaboratori, bensì la violazione dell'art. 192 c.p.p. in tema di valutazione delle dichiarazioni dell'imputato e dei riscontri; c) sul terzo motivo, collegato al precedente, per aver ignorato le contraddizioni tra collaboratori di giustizia; d) sui motivi decimo e undicesimo, perché i giudici di merito avrebbero erroneamente preteso dall'imputato la prova della propria innocenza; e) sulla mancata considerazione di elementi che avrebbero escluso che il mandante fosse un diverso soggetto e che un correo avesse autonomamente modificato le modalità esecutive dell'omicidio. La Corte rileva però che tali doglianze, per contenuto e formulazione, non integrano errori di fatto ma, al più, contestazioni valutative e di diritto, e mirano in realtà a una nuova rivalutazione di motivi già dichiarati inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto. Ha ritenuto che le censure proposte non rientrassero nell'ambito dell'art. 625-bis c.p.p., perché non denunciavano una svista percettiva su atti interni al giudizio di legittimità, bensì un dissenso sulla valutazione dei motivi già esaminati e, in parte, questioni di diritto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
ricorso straordinario per errore di fatto
il rimedio è ammissibile solo per errori di fatto consistenti in una svista o in un equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità, con percezione difforme dal contenuto effettivo; restano esclusi i vizi di motivazione, le errate valutazioni probatorie e gli errori di diritto.
art. 192 c.p.p.
richiamato dal ricorrente come parametro di valutazione delle dichiarazioni dell'imputato e dei riscontri; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la ritiene non deducibile come errore di fatto nel ricorso straordinario.
art. 625-bis cod. proc. pen.
norma richiamata per delimitare l'ambito dell'errore di fatto esperibile con ricorso straordinario in cassazione.
Massime di principio
- L'errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è configurabile solo quando la decisione di legittimità sia stata condizionata da una falsa percezione della realtà processuale immediatamente desumibile dagli atti o dalla sentenza, e non quando la censura investa la valutazione del materiale processuale.
- Non può essere dedotto come errore di fatto ciò che, in sostanza, mira a ottenere una nuova lettura dei motivi di ricorso già dichiarati inammissibili o una rivalutazione delle prove.
- Sono estranei al rimedio straordinario gli errori di motivazione, gli errori di diritto e gli apprezzamenti sulle risultanze probatorie, anche se formulati come errori percettivi.
- Perché l'errore di fatto sia rilevante, esso deve essere decisivo e oggettivamente immediatamente rilevabile dal controllo degli atti; in difetto, la doglianza si risolve in errore di giudizio.
- Le censure che contestano il significato attribuito dalla Corte ai motivi originari del ricorso non integrano errore di fatto, ma investono l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle doglianze.
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