Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8097/2026 - Roma, Sezione 5B

PER L'ACCERTAMENTO dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all'estero (Spagna) e contrassegnata da n. 42818 e inoltrata il 20.02.2025 (cfr. doc. all. sub lett. A); PER LA CONDANNA dell'Amministrazione resistente all'adozione del provvedimento espresso; PER LA NOMINA di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

Giustizia amministrativa202601821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno, conseguito in Spagna, ai fini dell'esercizio della professione docente. L'istanza era stata presentata il 20 febbraio 2025. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine di conclusione del procedimento, individuato nel termine generale previsto dall'art. 2 l. 241/1990 e nei termini speciali di cui all'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, nonché l'assenza di un provvedimento espresso. Ha chiesto anche la condanna dell'Amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma; il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine senza adozione di un provvedimento espresso. In particolare, l'art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007 prevede trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e chiedere eventuali integrazioni, mentre il comma 6 prevede tre mesi per il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi arrivare, al massimo, a quattro mesi. Poiché il termine era scaduto senza una decisione, il Tribunale ha accertato il silenzio inadempimento e ordinato al Ministero di provvedere con un atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando il carattere massivo dei procedimenti. Per l'eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine ministeriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di agire contro il silenzio-inadempimento e di ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea; tale competenza è oggi riferita al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della domanda e, se necessario, richiedere le integrazioni documentali.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Il provvedimento espresso sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha determinato la denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca quale amministrazione competente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione o abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
  • Ai fini dell'azione contro il silenzio-inadempimento sono sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine di conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso.
  • Nel procedimento disciplinato dall'art. 16 d.lgs. 206/2007, l'autorità competente dispone di trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e richiedere eventuali integrazioni, nonché di tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo massimo è quindi di quattro mesi.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La complessità organizzativa o il carattere massivo dei procedimenti può giustificare l'assegnazione giudiziale di un termine di adempimento più ampio, senza escludere l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanzaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.