Sentenza n. 1772/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 2025/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 17 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Milano che aveva disposto l'attribuzione della Carta docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo complessivo di 1.500 euro. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto l'esecuzione della pronuncia, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e notificata in copia informatica, indicava soltanto un giudizio di ottemperanza contro il Ministero innanzi al Tribunale amministrativo regionale, senza identificare il TAR competente né la sentenza del giudice ordinario da eseguire. Il ricorso è stato quindi esaminato sotto il profilo della validità della procura speciale, della possibilità di considerare la procura come apposta in calce al ricorso telematico, della sua eventuale sanabilità e della concessione dell'errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a., la procura deve individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia. La procura esaminata era invece assolutamente generica. Il Collegio ha escluso che la procura potesse beneficiare dell'eccezione prevista per quella apposta in calce o a margine del ricorso: la mera allegazione telematica, insieme al ricorso nativo digitale, della copia informatica di una procura cartacea non colma l'assenza di elementi identificativi della controversia né dimostra che la procura fosse anteriore o coeva alla redazione del ricorso. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare apposta in calce la procura depositata telematicamente con l'atto, ma non elimina l'esigenza che, quando la procura è su foglio separato, essa contenga elementi sufficienti a dimostrare la volontà di conferire il potere rappresentativo per quella specifica controversia. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante rinnovazione della procura, poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. È stata altresì esclusa la rimessione in termini per errore scusabile: la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non avrebbe innovato il quadro normativo, ma avrebbe confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare l'interpretazione più prudente. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve consentire l'individuazione dell'oggetto, delle parti, dell'autorità giudiziaria e degli altri elementi essenziali della controversia.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Le disposizioni sono richiamate a fondamento della necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo, che giustifica la richiesta di uno specifico adempimento per il conferimento della procura.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione adegua la nozione di procura apposta in calce al processo telematico, ma non esonera dalla necessità che la procura separata contenga elementi idonei a individuare la specifica controversia e non dimostra, da sola, l'anteriorità o la coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso.
artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
Il combinato disposto non consente la rinnovazione della procura mancante o geneticamente invalida quando la procura speciale, requisito di ammissibilità, non esiste validamente al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini presuppone un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è istituto eccezionale; non opera quando esistevano orientamenti interpretativi alternativi e la parte ha scelto quello meno prudente.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento della pretesa alla Carta elettronica del docente, ma la relativa domanda di ottemperanza non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 99 c.p.a.
La pronuncia richiama il principio enunciato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025 sul necessario carattere anteriore o coevo della procura speciale rispetto alla redazione del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve identificare in modo sufficiente la specifica controversia, indicando almeno l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria, oltre agli elementi utili a collegare il mandato all'azione concretamente proposta.
- La procura cartacea separata dal ricorso nativo digitale, della quale sia depositata o notificata una copia informatica insieme al ricorso, non è automaticamente valida come procura apposta in calce: la regola tecnica sulla congiunzione telematica non sostituisce l'esigenza di specificità del mandato né dimostra che esso fosse anteriore o coevo alla redazione del ricorso.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito telematico dell'atto.
- La mancanza o invalidità genetica della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione successiva ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., in quanto il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la disciplina o la giurisprudenza offrivano orientamenti alternativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente, potendo adottare un comportamento processuale cautelativo; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi un indirizzo già esistente non determina, di per sé, un'obiettiva incertezza normativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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