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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35124/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di vari tributi. Il contribuente aveva sostenuto, nei giudizi di merito, che la notifica fosse stata eseguita in un luogo diverso dalla sua residenza/domicilio effettivi, poiché al momento della notificazione non risiedeva più nell'immobile indicato nell'atto. La CTP aveva accolto il ricorso, ma in sede di rinvio la CTR ha ritenuto valida la notifica, affermando che la cartella era stata notificata il 1 luglio 2010 presso la residenza anagrafica risultante in Monza, via Guardini n. 6, mediante invio postale ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, e che la sottoscrizione del plico da parte di un soggetto presente presso quel domicilio non invalidava la procedura. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, 139 c.p.c. e 7 l. n. 890 del 1982, lamentando che la CTR non avrebbe verificato se la notifica fosse avvenuta presso domicilio, residenza o dimora del destinatario e che tale circostanza poteva essere provata con qualsiasi mezzo; con il secondo deduce violazione degli artt. 221 c.p.c. e 39 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo di avere proposto querela di falso avverso la relata/cartolina di ricevimento e di avere disconosciuto la firma di ricevuta.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo è ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non ha trascritto integralmente nel ricorso gli atti e le relate della notificazione necessari per consentire il controllo della doglianza sulla sola lettura dell'atto di impugnazione. Il secondo motivo è parimenti inammissibile per carenza di interesse, poiché la sentenza impugnata si fondava su una duplice ratio decidendi autonoma: da un lato la validità della notificazione, dall'altro la conseguente tardività/inammissibilità del ricorso originario. Non avendo il ricorrente censurato utilmente entrambe le rationes, la decisione resta ferma. Nulla viene disposto sulle spese perché le intimate non hanno svolto difese. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    La notificazione della cartella può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata specifica, essendo sufficiente l'avviso postale a documentare l'esecuzione della notifica.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il luogo e le modalità della notificazione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 7 l. n. 890 del 1982

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle notificazioni, senza che la Corte entri nel merito della censura per inammissibilità del motivo.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla querela di falso proposta dal ricorrente contro la relata/cartolina di ricevimento; la censura è dichiarata inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente come norma processuale del rito tributario, senza esame di merito per difetto di interesse alla censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma sulla base della quale vengono dedotti i vizi di violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamata nel secondo motivo in via alternativa, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando si contesta in cassazione la ritualità della notificazione di una cartella di pagamento, il ricorso deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza, trascrivendo integralmente gli atti e le relate di notifica necessari al controllo della censura senza accesso a fonti esterne.
  • La notificazione della cartella eseguita dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 non richiede necessariamente una relata in senso tecnico, poiché la prova dell'esecuzione è affidata all'avviso di ricevimento.
  • Se la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e il ricorrente non le censura tutte con motivi ammissibili e fondati, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, poiché la cassazione non potrebbe comunque essere ottenuta.
  • La deduzione dell'avvenuta proposizione di querela di falso o del disconoscimento della firma non è sufficiente, da sola, a superare il giudizio di inammissibilità se la censura non incide su tutte le autonome ragioni poste a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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