Sentenza n. 880/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento - del decreto del 18 ottobre 2021, notificato il 23 novembre 2021, di diniego della domanda di cittadinanza n. k10/-OMISSIS-del 2 dicembre 2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, sostenendo che l'Amministrazione non avesse svolto un'istruttoria completa sulla sua condotta complessiva e non avesse adeguatamente valutato il limitato disvalore e la risalenza temporale dei precedenti penali. Ha dedotto, in particolare, l'assenza di un automatismo ostativo derivante dalla mera esistenza di precedenti o notizie di reato e la necessità di una valutazione concreta e prognostica circa la sua affidabilità e la probabilità di rispetto dei doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. A fondamento del diniego erano stati considerati una pluralità di vicende penali e amministrative, tra cui una carcerazione per rapina, una sospensione della patente, procedimenti per contravvenzioni, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, false dichiarazioni, rifiuto di indicazioni sulla propria identità, disturbo della quiete e ubriachezza; alcune vicende erano state archiviate o definite per prescrizione. Dopo il preavviso di rigetto erano inoltre emersi ulteriori elementi informativi relativi a una segnalazione per il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato il diniego. Ha rilevato che la cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 non costituisce un diritto conseguente automaticamente alla residenza decennale, poiché tale residenza rappresenta soltanto il presupposto per la presentazione della domanda. La concessione implica un'ampia valutazione discrezionale di alta amministrazione sull'integrazione del richiedente, sulle sue condizioni personali e sulla possibilità che rispetti i doveri derivanti dallo status civitatis. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica estrinseca dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa. Nel caso concreto, la pluralità e la gravità delle condotte contestate, considerate unitariamente e nell'arco di un periodo esteso, consentivano di formulare un giudizio prognostico non irragionevole sull'inaffidabilità del richiedente e sull'inopportunità della concessione. Il giudice ha precisato che, ai fini amministrativi, possono assumere rilievo anche mere notizie di reato o vicende non sfociate in condanne definitive, poiché la valutazione amministrativa è autonoma da quella penale e mira a verificare l'affidabilità, l'assimilazione dei valori fondamentali dell'ordinamento e la futura integrazione, non ad accertare una responsabilità penale. È stata ritenuta recessiva la posizione di interesse legittimo del richiedente rispetto all'esigenza di tutela dei principi fondamentali della convivenza sociale e dell'ordine pubblico. Il ricorrente non ha inoltre fornito elementi tali da evidenziare speciali meriti o da superare il quadro valutativo negativo. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per proporre la domanda; la concessione della cittadinanza resta oggetto di un'ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione sull'integrazione, l'affidabilità e la capacità del richiedente di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di rigetto è stato ritualmente inviato; dopo tale comunicazione non sono emersi elementi utili a una definizione favorevole del procedimento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione da remoto nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 non consegue automaticamente alla residenza legale decennale, che costituisce soltanto il presupposto per la presentazione della domanda; essa richiede una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico all'inserimento del richiedente nella comunità nazionale e della sua affidabilità rispetto ai doveri derivanti dallo status civitatis.
- Nella valutazione della domanda di cittadinanza, l'Amministrazione può considerare unitariamente una pluralità di condotte antigiuridiche, anche risalenti, non definitive o non sfociate in condanna, purché il quadro complessivo sia sorretto da un'istruttoria adeguata e da una motivazione logica, coerente e ragionevole.
- La valutazione amministrativa delle condotte rilevanti ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale: notizie di reato, archiviazioni, prescrizioni o altri esiti processuali non impediscono, di per sé, che i medesimi fatti siano valorizzati sul piano amministrativo per formulare un giudizio prognostico sull'affidabilità e sulla futura integrazione del richiedente.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza, quale atto di alta amministrazione, resta estrinseco e non può sostituire la valutazione di merito dell'Amministrazione; esso riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la presenza di una motivazione logica, coerente, ragionevole e proporzionata.
- La posizione del richiedente la cittadinanza deve cedere, quando il quadro istruttorio evidenzi un'affidabilità non sufficientemente comprovata, rispetto all'interesse pubblico alla tutela dei principi fondamentali della convivenza sociale e dell'ordine pubblico.
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