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Sentenza

Sentenza n. 321/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento 1. del riscontro fornito dall'Istituto di Istruzione Superiore "Ten. Col. G. Familiari" con nota prot. 0006517 del 14.10.2025, nella parte in cui nega l'accesso agli atti richiesti con istanza dell’8.10.2025; 2. del diniego tacito formatosi sulle istanze di accesso agli atti presentate il 12.10.2025 e 13.10.2025, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990; 3. del riscontro del Difensore Civico della Regione Calabria del 22.10.2025 alla richiesta di riesame presentata dalla ricorrente il 17.10.2025; 4. per quanto occorra, dei verbali del Collegio dei Docenti relativi all'organizzazione dell'orario e alla formazione delle classi per l'a.s. 2025/2026, nella sola parte lesiva per gli interessi della ricorrente; 5. per quanto occorra, degli atti di costituzione delle classi dell'ITE per l'anno scolastico 2025/2026, con particolare riferimento alla classe "1EQ" e alle relative articolazioni virtuali, nella sola parte lesiva degli interessi della ricorrente; 6. per quanto occorra, degli atti di conferimento degli incarichi di gestione dell'orario e dei relativi criteri di individuazione dei collaboratori del Dirigente Scolastico, ove lesivi degli interessi della ricorrente; 7. per quanto occorra, della documentazione relativa al quadro orario dell'Istituto e alle autorizzazioni ministeriali, inclusi il D.M. 240/2023 e il Decreto Dipartimentale n. 92/2024, nella parte eventualmente lesiva degli interessi della ricorrente; 8. per quanto occorra, degli orari definitivi dell'Istituto per l'a.s. 2025/2026 e delle successive modifiche, nella parte lesiva degli interessi della ricorrente; 9. per quanto occorra, della documentazione relativa all'inserimento della disciplina "arabo" nell'orario curricolare del Liceo Linguistico e dei relativi progetti formativi, nella parte eventualmente lesiva degli interessi della ricorrente; 10. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, con riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202500626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego espresso o tacito di accesso a documenti relativi all'organizzazione dell'orario scolastico, alla formazione delle classi, agli incarichi di gestione dell'orario e agli ordinamenti didattici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (istituto scolastico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il riscontro del 14 ottobre 2025 con cui l'istituto aveva negato l'accesso richiesto l'8 ottobre, contro il silenzio formatosi sulle istanze del 12 e 13 ottobre e contro il successivo riesame negativo del Difensore civico regionale. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24, comma 7, l. 241/1990, sostenendo di avere un interesse personale, concreto e qualificato, derivante dall'incidenza degli atti richiesti sulla composizione della propria cattedra, sull'orario di servizio e sull'organizzazione didattica. Ha inoltre richiamato gli artt. 396 d.lgs. 297/1994 e 25 d.lgs. 165/2001, il d.P.R. 89/2010, l'art. 64 d.l. 112/2008 e gli ordinamenti ministeriali, al fine di dimostrare l'illegittimità dell'organizzazione scolastica e la necessità dell'accesso per finalità difensive. L'amministrazione ha eccepito, tra l'altro, che alcuni documenti non esistevano, che altre richieste avevano contenuto esplorativo o miravano a ottenere chiarimenti e rielaborazioni, che il ricorso contro il silenzio era stato proposto prima della scadenza del termine legale e che, nelle more, le istanze erano state riscontrate con atto espresso non impugnato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato quanto all'istanza dell'8 ottobre 2025 e al diniego confermato dal Difensore civico. Il giudice ha ritenuto legittima la dichiarazione dell'istituto sull'inesistenza degli atti relativi agli incarichi e ai criteri di gestione dell'orario: l'obbligo di ostensione incontra il limite dell'oggettiva possibilità e l'accesso non può imporre all'amministrazione di esibire documenti mai formati. Le contestazioni della ricorrente sulla mancata formazione di tali atti riguardano la legittimità dell'organizzazione amministrativa e non possono essere esaminate nel giudizio sull'accesso. Quanto agli ulteriori punti dell'istanza dell'8 ottobre, il giudice ha rilevato che essi non individuavano documenti già esistenti, ma richiedevano verifiche, riesami, rivalutazioni, riorganizzazioni, modalità alternative di messa a disposizione o chiarimenti; tali attività non sono conseguibili mediante l'accesso documentale, che riguarda documenti amministrativi già formati e non informazioni non incorporate in documenti né la formazione di nuovi atti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile riguardo alle istanze del 12 e 13 ottobre, perché notificato il 4 novembre e depositato il 7 novembre, prima della scadenza del termine legale per la risposta dell'amministrazione. Il giudice ha aggiunto che tali domande sarebbero comunque divenute improcedibili, poiché l'istituto aveva successivamente adottato riscontri espressi, non specificamente impugnati dalla ricorrente. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 800 euro di spese processuali, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 24, comma 7, l. 241/1990

    L'istanza di accesso documentale deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione; non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

    L'accesso documentale presuppone l'individuazione sufficientemente precisa di documenti amministrativi esistenti e non può essere utilizzato per ottenere informazioni generiche, chiarimenti o la formazione di nuovi documenti.

  • art. 116 c.p.a.

    Il ricorso attiene alle determinazioni lesive in materia di accesso ovvero all'inutile decorso del termine di legge per dare corso a un'istanza di accesso.

    L'azione in materia di accesso è ammissibile soltanto in presenza di un diniego espresso oppure dopo l'inutile decorso del termine legale previsto per la risposta; un ricorso proposto prima di tale momento è inammissibile.

  • art. 396 d.lgs. 297/1994

    Procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti.

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente per dimostrare l'interesse all'accesso, ma il giudice ha precisato che le questioni sulla legittimità dell'organizzazione didattica esulano dal giudizio avente esclusivamente ad oggetto il diritto di accesso.

  • art. 25 d.lgs. 165/2001

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere la necessità di atti formali relativi alla gestione dell'orario e per qualificare il proprio interesse all'accesso; il giudice non ha accolto tale prospettazione, ritenendo decisiva l'inesistenza documentale dichiarata dall'amministrazione.

  • art. 64, comma 4, lett. c), d.l. 112/2008

    Revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi.

    La disposizione è stata invocata per dimostrare l'interesse conoscitivo della ricorrente, senza incidere sulla decisione, limitata ai presupposti e ai limiti dell'accesso documentale.

  • d.P.R. 89/2010

    La normativa è stata richiamata per sostenere la vincolatività del monte ore degli insegnamenti liceali, ma il giudice non ha deciso la legittimità dell'organizzazione didattica, ritenendo tali questioni estranee al giudizio sull'accesso.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale presuppone la richiesta di documenti amministrativi specificamente individuati e già esistenti; non comprende dati o informazioni generiche, né può imporre all'amministrazione di elaborare dati, svolgere verifiche o formare nuovi documenti.
  • Quando l'amministrazione dichiara motivatamente l'inesistenza dei documenti richiesti, l'istanza di accesso deve essere respinta, poiché l'obbligo di concreta ostensione incontra il limite dell'oggettiva possibilità; il giudizio sull'accesso non può trasformarsi in un accertamento sulla legittimità della mancata formazione degli atti.
  • Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. il ricorso è ammissibile solo dopo un diniego espresso oppure dopo l'inutile decorso del termine legale per la definizione dell'istanza di accesso; la proposizione anticipata determina l'inammissibilità della domanda.
  • Se, dopo la formazione del silenzio-rifiuto, l'amministrazione adotta un diniego espresso, il ricorrente deve impugnare specificamente quest'ultimo atto; in mancanza, il ricorso contro il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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