Cassazione Penale, Sentenza n. 49707/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Perugia del 15/03/2022, che, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva in parziale riforma condannato Stefano Eusebi al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativamente a episodi di induzione indebita (con ruolo di intermediario per le vicende corruttive relative a ricorsi tributari). Il ricorrente deduceva violazioni di legge e vizi di motivazione: (i) la Corte d'appello non avrebbe rispettato i limiti motivazionali fissati dalla sentenza rescindente della Cassazione (che aveva prosciolto per prescrizione alcuni capi ai sensi dell'art.129 c.p.p. e aveva disposto rinvio per statuizioni civili); (ii) insufficiente e contraddittoria valutazione della prova dichiarativa (in particolare della deposizione di Federoni) in relazione al riconoscimento della responsabilità civile; (iii) carenza di motivazione sulla sussistenza del danno non patrimoniale e sull'an debeatur, in violazione dei principi civilistici sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia all'impugnazione, attesta la rinuncia formale del ricorrente del 6/10/2023 e, per effetto di tale rinuncia, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, statuendo che l'art.616 c.p.p. non opera distinzioni tra le diverse ipotesi di inammissibilità previste dagli artt.606, comma terzo, e 591 c.p.p.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte d'appello e la difesa richiamavano il proscioglimento per intervenuta prescrizione disposto dalla Cassazione ai sensi di questa norma; nel ricorso si osservava che la Cassazione aveva prosciolto l'imputato per prescrizione e rimesso al giudice di merito la decisione sulle statuizioni civili
art. 319-ter cod. pen.
Norma penale relativa all'induzione indebita, su cui si fondava l'accusa per alcuni capi; la sentenza di merito aveva ritenuto la responsabilità di Eusebi in relazione a specifici episodi come intermediario
art. 319-quater cod. pen.
Richiamata nel ricorso difensivo in relazione alla qualificazione del fatto e alle conseguenze civili, con contestazioni sulla correttezza dell'applicazione e sul nesso con il danno non patrimoniale
artt. 1223, 2043, 2697 cod. civ.
Richiamati dalla difesa in ordine agli oneri probatori e alla fondatezza della domanda risarcitoria: 1223 e 2043 come fondamento della responsabilità e del risarcimento, 2697 sul criterio di ripartizione dell'onere della prova; la difesa contestava l'assenza di prova dell'an debeatur e del danno non patrimoniale
artt. 578, 627 cod. proc. pen.
Citate tra le norme processuali invocate dal ricorrente per asserite violazioni procedurali nel procedimento di merito; il testo della sentenza di cassazione non entra nel merito di queste censure perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia
art. 185 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme di diritto penale pertinenti all'analisi di legittimità; dalla decisione di inammissibilità non emergono specifiche interpretazioni sulla sua applicazione
art. 616 cod. proc. pen.
Interpretata dalla Cassazione come norma che consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione e la conseguente applicazione di sanzioni; la Corte ha affermato che l'art.616 non opera distinzioni tra le varie fattispecie di inammissibilità previste dagli artt.606 e 591 c.p.p
art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
Richiamato nel confronto con l'art.616; la Corte ha osservato che l'art.616 non richiede una diversa disciplina a seconda delle ipotesi di inammissibilità previste dall'art.606, comma terzo
art. 591 cod. proc. pen.
Citate come altra disposizione concernente l'ammissione dei motivi di ricorso; la decisione conclude che per la rinuncia all'impugnazione non vi è distinzione tra le varie ipotesi di inammissibilità previste da queste norme
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso in Cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e può determinare la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; l'art.616 c.p.p. disciplina questa fattispecie senza distinguere tra le diverse ipotesi di inammissibilità
- Quando la Cassazione proscioglie un imputato per prescrizione ma rinvia per le statuizioni civili, il giudice di merito chiamato a decidere sulle pretese risarcitorie deve rispettare i limiti motivazionali fissati dalla sentenza rescindente: le decisioni sul civile devono risultare adeguatamente motivate e coerenti con la valutazione probatoria disposta dalla Cassazione
- La pretesa risarcitoria per danno non patrimoniale richiede specifica allegazione e prova dell'an debeatur e del quantum; non è sufficiente un'affermazione generica: chi domanda il risarcimento deve dimostrare la rilevanza pubblica, il discredito o gli effetti lesivi della condotta
- Le contestazioni sulla valutazione delle prove dichiarative (es. testimonianze come quella di Federoni) sono oggetto di giudizio di merito e, se oggetto di censura in Cassazione, devono essere inquadrate rispetto ai limiti di sindacabilità della valutazione nel giudizio di legittimità
- In caso di procedimenti complessi con più episodi e parti, la Corte può decidere in modo frazionato: assolvere per alcuni episodi e confermare responsabilità civile per altri, purché tali decisioni siano motivatamente distinte e supportate dalla prova
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