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Ordinanza

Ordinanza n. 313/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento ​ della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Caserta n. 1144 del 28 luglio 2026 con la quale si dispone, dando immediata eseguibilità al provvedimento, “stante l’urgenza di portare a definizione la procedura di che trattasi”: DI RETTIFICARE, per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria di merito dell’Avviso Pubblico per il conferimento degli incarichi di altissima professionalità A1 e A2 personale dipendente del Dipartimento di Prevenzione, che viene rideterminata come da allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai dirigenti individuati negli stessi; DI ANNULLARE PARZIALMENTE, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90, la deliberazione iniziale di conferimento incarichi di cui alla Deliberazione n. 664 del 28/04/2025 esclusivamente nella parte in cui si disponeva l’approvazione della graduatoria errata e il conferimento dell’incarico …al dott. Reccia Stefano ..;DI ANNULLARE IL CONFERIMENTO, con effetto dalla data di notifica del presente provvedimento, …. al dott. Reccia Stefano dell’incarico A1 “organizzazione e gestione dei controlli ufficiali e delle altre attività inerenti l’igiene urbana veterinaria”..; DI DARE mandato al Servizio Risorse Umane dell’Azienda di predisporre la risoluzione/modifica dei contratti individuali di lavoro dei suindicati Dirigenti; DI CONFERIRE L’INCARICO, in virtù della nuova graduatoria rettificata e dei punteggi conferiti, …… l’incarico di altissima professionalità A1 “organizzazione e gestione dei controlli ufficiali e delle altre attività inerenti l’igiene urbana veterinaria” al dott. Santamaria Antonello……;DI DARE mandato al Servizio Risorse Umane dell’Azienda di predisposizione i contratti individuali di lavoro dei suindicati Dirigenti, ai sensi delle vigenti norme in materia, a decorrere dalla data di sottoscrizione degli stessi e con validità quinquennale; una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali.​

Giustizia amministrativa202604861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Caserta che ha rettificato la graduatoria e annullato il conferimento dell'incarico di altissima professionalità al ricorrente, conferendolo ad altro dirigente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Caserta n. 1144 del 28 luglio 2026, con la quale l'amministrazione ha rettificato la graduatoria di merito relativa all'avviso pubblico per il conferimento di incarichi di altissima professionalità A1 e A2 al personale dirigente del Dipartimento di Prevenzione, ha annullato parzialmente la precedente deliberazione n. 664 del 28 aprile 2025, limitatamente all'approvazione della graduatoria ritenuta errata e al conferimento dell'incarico al ricorrente, e ha conferito il medesimo incarico a un altro dirigente. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il ricorrente ha depositato un'istanza istruttoria, chiedendo l'acquisizione degli atti del procedimento, istruttori e prodromici alla deliberazione impugnata.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ritenendo necessario, ai fini della decisione, acquisire la documentazione indicata nell'istanza istruttoria, ha ordinato all'ASL Caserta di depositare gli atti del procedimento, istruttori e prodromici relativi alla deliberazione n. 1144 del 28 luglio 2026. L'adempimento deve essere eseguito entro quindici giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza. La segreteria è stata incaricata di comunicare il provvedimento. Non risultano statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    annullare parzialmente, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90

    La deliberazione impugnata richiama tale disposizione quale base normativa dell'annullamento parziale d'ufficio della precedente deliberazione di conferimento dell'incarico; l'ordinanza non ne valuta la legittimità.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel disporre gli incombenti processuali; l'ordinanza non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del potere istruttorio esercitato dal giudice per acquisire dall'amministrazione gli atti necessari alla decisione.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ritiene che la documentazione già disponibile non sia sufficiente per decidere, può ordinare all'amministrazione il deposito degli atti del procedimento, degli atti istruttori e degli atti prodromici rilevanti ai fini della decisione.
  • L'ordine istruttorio deve individuare la documentazione da acquisire e fissare un termine per il deposito, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDirigenza e incarichi
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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