Sentenza n. 760/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Medical Chirurgica S.r.l. il 22/2/2023: della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Medical Chirurgica S.r.l. il 29/3/2023: della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell'8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.M. 6 luglio 2022, D.M. 6 ottobre 2022 e determinazioni della Regione Puglia relative agli importi dovuti dalle aziende fornitrici di dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, con ricorso introduttivo, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e, con motivi aggiunti, due determinazioni della Regione Puglia relative agli obblighi di corresponsione degli importi connessi al ripiano della spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota del 25 per cento prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. La cessazione della materia del contendere non è stata dichiarata perché mancava la produzione, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni di avvenuto versamento e degli ulteriori adempimenti previsti dalla norma. Il Collegio ha tuttavia rilevato d'ufficio la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dandone avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La domanda di cessazione della materia del contendere non è stata accolta in senso tecnico, poiché non risultavano depositate le attestazioni regionali richieste dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Tuttavia, il versamento della quota del 25 per cento previsto dalla disciplina sopravvenuta è stato ritenuto idoneo a far venir meno l'interesse attuale alla decisione. Il Collegio ha dato alle parti avviso della questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 95/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo; la cessazione della materia del contendere richiede inoltre la produzione delle attestazioni regionali previste dalla norma.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
La norma individua gli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, cui si riferiscono i provvedimenti oggetto di impugnazione.
art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
La disposizione è richiamata dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 tra le norme fondative degli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015
La disposizione riguarda i provvedimenti regionali e provinciali relativi agli importi dovuti dalle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve darne preventivo avviso alle parti; tale adempimento è stato effettuato in udienza.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Il versamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta per il ripiano degli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici può estinguere l'obbligazione relativa agli anni interessati e determinare il venir meno dell'interesse alla decisione delle impugnazioni pendenti.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere fondata sulla disciplina sopravvenuta richiede la produzione in giudizio delle attestazioni regionali previste dalla legge; in mancanza, il giudice può comunque dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando risulti venuto meno l'interesse attuale alla decisione.
- La questione rilevata d'ufficio che il giudice intende porre a fondamento della decisione deve essere previamente sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
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