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Sentenza

Sentenza n. 2819/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 245/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 21 gennaio 2025.

Giustizia amministrativa202505144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici indicati

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 245/2025 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero, lamentando che l’Amministrazione non avesse erogato la Carta docente per gli importi e gli anni scolastici stabiliti nella pronuncia. Hanno domandato anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Il TAR ha rilevato d’ufficio la genericità delle procure alle liti: esse erano redatte su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non indicavano il giudice adito, gli estremi della sentenza da eseguire, la parte resistente né la data di rilascio, limitandosi a conferire il mandato per il “presente giudizio avanti al TAR Lombardia”.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura deve individuare specificamente l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia. La genericità può essere superata quando la procura sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso, perché la relazione fisica tra gli atti consente di desumere la specialità del mandato. Tale eccezione, però, non opera per una procura cartacea separata successivamente acquisita come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale: il deposito telematico congiunto non garantisce né la consapevolezza del mandante circa il contenuto specifico dell’atto né la preesistenza o coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non potendo essere conferita soltanto in occasione della notificazione o del deposito. Ha inoltre escluso la sanabilità del vizio mediante rinnovazione ex artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale è requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stato escluso anche l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ricorrendo un’obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la pronuncia dell’Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti. La mancata presenza del difensore dei ricorrenti non imponeva l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la questione era stata rilevata in udienza e l’assenza comportava rinuncia implicita al contraddittorio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura del difensore deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare oggetto, parti, autorità giudiziaria e controversia; la sua mancanza determina l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    Il deposito telematico congiunto della copia informatica della procura separata non esonera dalla necessità che la procura contenga elementi sufficienti a individuare la controversia e non dimostra, di per sé, la preesistenza o coevità della procura rispetto al ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L’avviso sulla questione rilevata d’ufficio è necessario quando essa emerga dopo il passaggio in decisione; se la questione è rilevata in udienza, l’assenza del difensore comporta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di sanare la mancanza originaria della procura speciale quando essa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina della regolarizzazione della procura non è applicabile per sanare una procura speciale mancante o inidonea ab origine, poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistano indirizzi interpretativi alternativi e la parte abbia scelto quello meno prudente.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Il processo amministrativo prevede, in via generale, la difesa tecnica, sicché grava sul difensore l’onere di predisporre una procura speciale conforme ai requisiti processuali.

  • Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 2 ottobre 2025, n. 11

    la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito)

    È valido soltanto il ricorso sottoscritto da un legale munito di procura speciale già esistente o contestuale alla redazione del ricorso; la procura successiva alla redazione non sana il vizio originario.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficiente la controversia, indicando almeno l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità giudiziaria adita; una procura generica rende il ricorso inammissibile.
  • La procura redatta su foglio separato e acquisita telematicamente come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non può considerarsi automaticamente valida per il solo deposito congiunto: deve comunque contenere elementi propri idonei a dimostrare il conferimento dello ius postulandi per quella specifica controversia.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito telematico dell’atto.
  • La carenza originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
  • L’errore scusabile non è concedibile per una procura processuale inidonea quando la pronuncia successiva si limiti a confermare un indirizzo interpretativo già esistente e la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente.
  • L’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d’ufficio non è necessario quando la questione sia sollevata in udienza e il difensore, pur ritualmente convocato, non sia presente, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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