Cassazione Penale, Sentenza n. 24877/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la rettifica del termine di fine pena indicato nel provvedimento di cumulo emesso il 28/02/2023, lamentando: 1) incompetenza della quinta sezione della Corte di appello di Napoli (riteneva competente la quarta sezione che aveva originariamente deliberato il cumulo); 2) nullità/inesistenza del procedimento e diniego di giustizia per ritardi e per non aver fatto valutare l'erroneità del cumulo (omessa detrazione di un lungo periodo di carcerazione presofferta); 3) vizio di motivazione e contraddittorietà perché il giudice dell'esecuzione avrebbe richiesto al PM un nuovo provvedimento di cumulo e poi avrebbe dichiarato l'istanza inammissibile per il sopravvenuto nuovo cumulo (così provocando la inammissibilità); 4) violazione delle norme sul contraddittorio (artt. 178 e 179 c.p.p.) per la mancata attivazione della videoconferenza nell'udienza del 07/10/2024, impedendo la partecipazione del detenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato su tutti i motivi. Motivazioni principali: 1) la competenza ai sensi dell'art. 665 c.p.p. è dell'ufficio giudiziario (la Corte di appello nel suo complesso) e non della singola sezione, per cui l'eccezione di incompetenza era infondata; 2) il giudice dell'esecuzione aveva acquisito documentazione del DAP e aveva invitato il pubblico ministero a emettere un nuovo provvedimento di cumulo (07/10/2024) che ha sostituito quello del 28/02/2023: il cumulo impugnato è dunque venuto meno e viene meno l'interesse all'impugnazione; 3) la dichiarazione di inammissibilità per causa sopravvenuta non è fondata acriticamente ma è corretta quando l'atto impugnato è stato eliminato e non può più produrre effetti; 4) la mancata attivazione della videoconferenza nell'udienza del 07/10/2024 integra una nullità di regime intermedio che doveva essere tempestivamente eccepita (artt. 180 e 182 c.p.p.) e non è stata dimostrata la lesione di un interesse concreto del ricorrente. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La competenza a conoscere dell'esecuzione è attribuita all'ufficio giudiziario che ha deliberato (la Corte di appello nel suo complesso), non alla singola sezione; quindi l'eccezione di incompetenza per assegnazione interna alle sezioni è manifestamente infondata.
art. 606, comma 1, lett. c) e d) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta nullità: la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di specificazione degli elementi di prova non acquisiti, perciò inesistenti i presupposti di annullamento per vizio formale o omessa assunzione di prove decisive.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Sulle nullità per violazione del contraddittorio la Corte ha precisato che l'omessa audizione del detenuto tramite videoconferenza è una nullità di regime intermedio (art. 178, lett. c) che deve essere tempestivamente eccepita; non è automaticamente causa di nullità assoluta in ogni stato del processo.
art. 25 e art. 111 Cost.
Riferite dal ricorrente come violate (diritto alla difesa e al giusto processo); la Corte ha reputato generiche le doglianze e ha ritenuto che la procedura adottata abbia rispettato i diritti difensivi, essendo stato sostituito l'atto impugnato e fissata un'udienza per consentire alla difesa di esaminarlo.
art. 180 e art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha ricordato che le nullità di regime intermedio devono essere eccepite nei termini previsti da queste norme; la mancata eccezione alla prima occasione utile comporta la sanatoria.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata nella decisione per giustificare l'imposizione del pagamento alla Cassa delle ammende, salvo elementi idonei a dimostrare l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La competenza per decisioni sull'esecuzione di provvedimenti emessi dalla Corte di appello spetta all'ufficio giudiziario nel suo complesso e non alla singola sezione: eccezioni relative alla ripartizione interna tra sezioni sono spesso infondate salvo stravolgimenti rilevanti.
- Se il provvedimento impugnato viene sostituito o eliminato per iniziativa dell'ufficio (es. emissione di un nuovo cumulo), viene meno l'interesse all'impugnazione del precedente atto e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Le doglianze generiche (assenza di indicazione precisa di norme violate o di documenti non acquisiti) sono destinate a fallire: è necessario specificare quali atti/documenti mancano e in che modo ciò ha pregiudicato la decisione.
- Le nullità con regime intermedio (es. omessa videoconferenza per detenuti fuori sede) devono essere tempestivamente eccepite nelle prime occasioni utili; la mancata eccezione comporta la sanatoria e l'irrigidimento della censura in grado di legittimare l'annullamento.
- Se il giudice dell'esecuzione acquisisce documentazione e solleva l'organo procedente a correggere o sostituire l'atto viziato (es. invitando il PM a emettere nuovo cumulo), la procedura può ritenersi rispettosa dei diritti difensivi a condizione che sia data alla parte la possibilità di verificare e contestare il nuovo atto.
- Nel proporre ricorso di legittimità occorre evitare affermazioni di 'causa' dell'inammissibilità senza elementi concreti: ad esempio, sostenere che il giudice abbia provocato la sopravvenuta inammissibilità richiede prova di mala fede o di violazione procedurale rilevante.
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