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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26729/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due soggetti, già ritenuti responsabili dal Giudice di pace di un reato di violenza privata in concorso, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna. Con i primi due motivi hanno contestato la motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, l'attendibilità della persona offesa, l'elemento soggettivo e la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, chiedendo sostanzialmente una diversa lettura del compendio probatorio. Con il terzo motivo hanno censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nella memoria difensiva ex art. 611 c.p.p. è stata inoltre reiterata la deduzione in fatto e, in via subordinata, prospettata la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i primi due motivi sollecitassero una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, poiché la Cassazione non può procedere a una nuova lettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata. Il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato perché la motivazione del giudice di merito sul diniego risultava congrua e immune da evidenti illogicità. La memoria difensiva non ha mutato l'esito, perché si limitava a riproporre questioni di fatto e a dedurre in subordine la prescrizione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato per la contestazione originaria definita dalla sentenza di merito

  • art. 610 c.p.

    norma incriminatrice del reato di violenza privata oggetto della condanna di merito

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato per la memoria conclusiva difensiva depositata in cassazione

  • art. 22242 del 27/01/2011, Scibé

    citata per ribadire il limite della Cassazione alla rilettura degli elementi di fatto e alla rivalutazione del compendio probatorio

  • art. 12 del 31/05/2000, Jakani

    citata a sostegno del medesimo principio di preclusione della rivalutazione del fatto in sede di legittimità

  • art. 5465 del 04/11/2020, F.

    citata come precedente conforme sul divieto per il giudice di legittimità di sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del merito

  • art. 47204 del 07/10/2015, Musso

    citata come precedente conforme sul medesimo principio

  • art. 23903 del 15/07/2020, Marigliano

    citata per il principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato richiamando solo gli elementi decisivi o rilevanti

  • art. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis

    citata per il medesimo principio sul diniego delle attenuanti generiche

  • art. 28535 del 19/03/2014, Lule

    citata per il medesimo principio sul diniego delle attenuanti generiche

  • art. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri

    citata per il medesimo principio sul diniego delle attenuanti generiche

Massime di principio

  • In sede di legittimità è preclusa la richiesta di una nuova valutazione delle prove e degli elementi di fatto già scrutinati dal giudice di merito, salvo la deduzione di specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La mera proposta di una diversa lettura delle risultanze processuali, ritenuta più favorevole dall'imputato, non integra un vizio denunciabile in cassazione se mira soltanto a sostituire al giudizio del merito una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
  • La deduzione di questioni di fatto reiterate nella memoria difensiva non è idonea a superare l'inammissibilità del ricorso quando le censure originarie siano già dirette alla rivalutazione del merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza privataCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaParte generale
IstitutiOnere della provaPrescrizione del reato

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