Ordinanza n. 7533/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3266/2026, che aveva accolto in parte l’appello cautelare contro il rigetto della tutela cautelare pronunciato dal TAR Lazio e ordinato all’amministrazione di rideterminarsi sulla posizione dello studente nell’ambito della procedura di ammissione a Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (studente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha chiesto, ai sensi dell’art. 58 c.p.a., la revoca dell’ordinanza cautelare n. 3266/2026 del 3 agosto 2026; in subordine, ha chiesto chiarimenti sulle modalità della sua esecuzione ai sensi degli artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a. A fondamento della revoca ha allegato che i posti disponibili sarebbero meno di duecento, che numerosi terzi avrebbero presentato istanze stragiudiziali di scorrimento e assegnazione di sede, che lo studente avrebbe conseguito soltanto 6 CFU e che l’esecuzione della misura comporterebbe difficoltà organizzative e costi per gli Atenei, essendo già terminato il secondo semestre. Il Ministero ha inoltre chiesto di precisare a chi si estendesse lo scorrimento virtuale, quali condizioni dovessero essere soddisfatte per l’accesso al secondo semestre e come dovessero essere gestite le attività didattiche di recupero.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di revoca: l’art. 58 c.p.a. consente la revoca cautelare per mutamento delle circostanze o per fatti anteriori conosciuti successivamente, ma il Ministero non ha dimostrato una sopravvenienza rilevante né il momento della sua conoscenza. Il dato sui posti vacanti non era decisivo, perché l’ordinanza presupponeva l’esistenza di numerosi posti senza fissarne il numero e quelli indicati risultavano comunque sufficienti; le istanze stragiudiziali provenivano da terzi non destinatari dell’ordinanza, il cui dictum non li vincola; il conseguimento di soli 6 CFU non era un fatto sopravvenuto e il d.m. n. 1115/2025 contemplava l’inserimento in graduatoria anche di studenti con una sola sufficienza; le difficoltà organizzative non potevano paralizzare una pretesa cautelare riconosciuta fondata. Il Collegio ha invece accolto la subordinata istanza di chiarimenti, precisando che lo scorrimento virtuale va effettuato soltanto per l’appellante e per gli altri appellanti vittoriosi in analoghi appelli cautelari, verificando se la posizione ricostruita in relazione ai posti vacanti rientri nella soglia utile. Poiché l’appellante ha conseguito soltanto 6 CFU, l’eventuale accesso con riserva al secondo semestre è subordinato al superamento della prova straordinaria di recupero dei CFU prevista dall’art. 4 del d.m. n. 1115/2025. La prova deve essere organizzata dall’Ateneo presso il quale lo studente ha sostenuto gli esami del semestre filtro, secondo modalità modellate su tale disposizione, assegnando un termine di preparazione compreso tra 20 e 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza; il mancato superamento determina la perdita di efficacia dell’ammissione con riserva, ferma la possibilità di proseguire negli insegnamenti affini secondo la disciplina applicabile. In caso di superamento, l’Ateneo può organizzare il recupero delle lezioni del secondo semestre con soluzioni nell’ambito della propria autonomia, anche ammettendo lo studente in sovrannumero nel secondo semestre dell’anno accademico 2026/2027, senza essere tenuto a istituire percorsi didattici dedicati. Spese della fase compensate.
Norme richiamate
l’istanza di revoca ex art. 58 c.p.a. non è suscettibile di accoglimento, poiché nessuno degli elementi allegati dal Ministero integra i presupposti indicati dall’art. 58 c.p.a. ai fini della revoca di provvedimenti cautelari, cioè un mutamento delle circostanze, ovvero un fatto anteriore di cui si è acquisita conoscenza dopo il provvedimento cautelare (nel qual caso la parte richiedente deve fornire la prova del momento in cui ne è venuta a conoscenza: prova che, peraltro, nel caso di specie non è stata data);
La revoca della misura cautelare presuppone un mutamento delle circostanze oppure la sopravvenuta conoscenza di un fatto anteriore; chi chiede la revoca deve provare anche quando ha acquisito conoscenza del fatto.
artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a.
Pertanto, la Sezione formula, ai sensi degli artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a., i seguenti chiarimenti sulle modalità di esecuzione dell’ordinanza cautelare indicata nelle premesse
Gli strumenti previsti dagli artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a. consentono al giudice di chiarire le modalità di esecuzione della misura cautelare.
art. 3 d.m. n. 1115/2025
in ogni caso, poiché, ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 1115/2025, condizione ineludibile per l’accesso degli studenti al secondo semestre del corso di laurea è il superamento degli esami relativi agli insegnamenti del primo semestre e, quindi, il conseguimento di un minimo di n. 18 CFU
L’accesso al secondo semestre del corso di laurea richiede il superamento degli esami del primo semestre e il conseguimento di almeno 18 CFU.
art. 4 d.m. n. 1115/2025
nel caso di esito positivo della verifica di cui al punto A, l’accesso – con riserva – della parte interessata al secondo semestre del corso di laurea è comunque subordinato al superamento, da parte sua, della prova di recupero dei crediti formativi universitari (CFU) ex art. 4 del d.m. n. 1115/2025;
Quando lo scorrimento virtuale colloca lo studente in posizione utile, l’ammissione con riserva al secondo semestre resta subordinata al superamento della prova di recupero dei CFU.
art. 1, comma 1, lettere g), h) e i), d.m. n. 1115/2025
è stato lo stesso d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025 ad allargare le coorti degli ammessi agli studenti che hanno conseguito la sufficienza in uno solo dei tre insegnamenti previsti e che quindi possiedono solo n. 6 CFU, i quali ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere g), h) e i), del citato decreto ministeriale risultano collocati nelle sezioni settima, ottava e nona della graduatoria di merito;
Il decreto ministeriale include nelle sezioni settima, ottava e nona della graduatoria gli studenti che hanno conseguito la sufficienza in un solo insegnamento e dispongono quindi di 6 CFU.
Massime di principio
- La revoca di un provvedimento cautelare richiede un mutamento delle circostanze oppure la sopravvenuta conoscenza di un fatto anteriore; chi la domanda deve provare il momento in cui ha acquisito conoscenza del fatto.
- Un elemento addotto a sostegno della revoca non è decisivo se non modifica il presupposto fattuale su cui si fondava la misura cautelare o non incide sul bilanciamento degli interessi già compiuto.
- Gli effetti soggettivi di una misura cautelare non si estendono automaticamente a terzi che non ne sono destinatari; le loro autonome istanze restano affidate alla valutazione dell’amministrazione.
- Quando l’ammissione cautelare a una fase successiva di un corso universitario dipende dal recupero di crediti formativi mancanti, il giudice può precisare le condizioni, i tempi e le modalità di verifica, mantenendo provvisoria la misura e rimettendo all’autonomia organizzativa dell’Ateneo le soluzioni didattiche, senza imporre percorsi dedicati.
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