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Sentenza

Sentenza n. 391/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’accertamento dell’illecita occupazione, ad opera del Comune di Villabate, di un’area di circa 800 mq sita in Villabate, individuata in catasto al foglio -OMISSIS-, e per la condanna del Comune di Villabate al risarcimento di tutti i consequenziali danni patiti dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa201300257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: occupazione e trasformazione irreversibile di un'area privata per la realizzazione di un'area verde, nonché successiva acquisizione del bene da parte del Comune

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso in riassunzione ex art. 11 c.p.a. per l'accertamento dell'illecita occupazione di un'area di circa 800 mq e per il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita della proprietà, all'abbattimento degli alberi e alla demolizione dell'impianto idrico. Dopo l'annullamento con rinvio della precedente sentenza, la domanda è stata riqualificata chiedendo l'adozione di un provvedimento di acquisizione del bene oppure, in alternativa, la restituzione del fondo, oltre al risarcimento del danno da occupazione sine titulo. Il Comune ha eccepito il difetto di prova della proprietà, la prescrizione dei danni da occupazione e all'impianto di irrigazione, la rinuncia implicita al risarcimento per accettazione dell'indennità di esproprio, l'intervenuta conclusione della procedura espropriativa e l'assenza di prova dei danni. Il giudice ha accertato, mediante verificazione, che la particella oggetto dell'ordinanza comunale del 30 gennaio 2006 coincideva con il fondo della ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. È stata respinta la domanda principale di restituzione del bene o di acquisizione sanante, perché l'ordinanza comunale del 30 gennaio 2006, non impugnata e quindi consolidata, aveva già acquisito la proprietà del fondo in favore del Comune; era pertanto venuto meno il presupposto della perdurante proprietà privata. Il giudice ha ritenuto non necessaria un'ulteriore prova della proprietà, poiché il Comune aveva sempre individuato la ricorrente come proprietaria negli atti della procedura ablativa. È stata respinta anche l'eccezione di rinuncia implicita al risarcimento, poiché la dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente conteneva contestazioni sulla quantificazione dell'indennità. La domanda risarcitoria per l'impianto di irrigazione non è stata esaminata perché non riproposta in sede di riassunzione. È stata invece riconosciuta la fondatezza parziale della domanda di risarcimento per l'occupazione illegittima. Il danno è stato qualificato come conseguenza della temporanea perdita del godimento del bene e, per tale periodo, non richiede autonoma prova ulteriore. L'occupazione è divenuta sine titulo dal 30 ottobre 2001, alla scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, e il risarcimento è stato limitato al periodo non prescritto anteriore all'acquisizione del bene del 30 gennaio 2006, tenendo conto della conservazione degli effetti della domanda proposta davanti al giudice ordinario e della translatio iudicii. Ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., il Comune deve formulare entro sessanta giorni una proposta risarcitoria calcolata, per ogni anno di occupazione illegittima e pro quota per le frazioni di anno, nel 5% del valore venale del terreno secondo la destinazione urbanistica esistente al momento dell'occupazione, ed eseguirla entro trenta giorni dall'accettazione. Le spese di lite sono state compensate; le spese di verificazione sono state poste a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    La tempestiva riassunzione davanti al giudice amministrativo conserva gli effetti della domanda proposta davanti al giudice ordinario secondo i principi della translatio iudicii.

  • art. 105 c.p.a.

    Ha costituito la base processuale della rimessione al primo giudice disposta dal giudice d'appello dopo l'annullamento della precedente sentenza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice di stimolare il contraddittorio quando intenda fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, consentendo la riqualificazione della domanda.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine.

    Consente di condannare l'amministrazione a formulare una proposta risarcitoria secondo criteri determinati dal giudice, rinviando la quantificazione definitiva all'eventuale mancato accordo o inadempimento.

  • art. 2943 c.c.

    La domanda proposta davanti al giudice ordinario conserva efficacia interruttiva della prescrizione, in ragione della tempestiva riassunzione davanti al giudice amministrativo.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    Era stato invocato dalla ricorrente per la quantificazione del danno, ma il giudice ha determinato il risarcimento secondo il criterio del 5% annuo del valore venale.

  • art. 43 d.P.R. 327/2001

    Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico

    L'ordinanza comunale del 30 gennaio 2006 richiamava tale disposizione, pur disponendo nel dispositivo l'espropriazione definitiva del bene; indipendentemente dalla qualificazione dell'atto, esso aveva trasferito la proprietà al Comune ed era divenuto incontestabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione abbia adottato, prima dell'instaurazione del giudizio, un atto non impugnato che abbia trasferito o comunque acquisito la proprietà del bene occupato, la domanda di restituzione o di successiva acquisizione sanante è priva del presupposto della perdurante proprietà privata, anche se l'atto presenta un'ambigua qualificazione giuridica.
  • In caso di occupazione illegittima, il danno risarcibile deriva dalla temporanea perdita del godimento del bene e non richiede, per la sua esistenza, una prova autonoma ulteriore rispetto alla dimostrazione dell'occupazione e della privazione del godimento.
  • L'occupazione illegittima costituisce un illecito permanente: il diritto al risarcimento sorge progressivamente per i pregiudizi maturati nel tempo e la prescrizione quinquennale decorre separatamente per ciascun danno, impedendo il ristoro del periodo anteriore al quinquennio precedente la domanda salvo validi atti interruttivi.
  • La tempestiva riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo, dopo la declinatoria o il trasferimento della controversia, conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta davanti al giudice ordinario, compresa l'interruzione della prescrizione.
  • Ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., il giudice amministrativo può stabilire i criteri di liquidazione del danno e condannare l'amministrazione a formulare una proposta risarcitoria entro un termine, rinviando la determinazione definitiva della somma all'eventuale successivo procedimento previsto dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteDanno da provvedimento illegittimoIstruttoria processuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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