Sentenza del 12/02/2018 n. 116 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il recupero a tassazione di euro 27.945,90 relativo alla deduzione di canoni di locazione finanziaria, sostenendo che fossero deducibili. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la deduzione perché il contratto aveva durata triennale, inferiore alla durata minima richiesta dalla disciplina previgente: almeno la metà del periodo di ammortamento del bene. L'Ufficio ha inoltre proposto appello incidentale per negare la deduzione di due parcelle dello Studio legale kkkkk, ritenendole non di competenza dell'esercizio 2003.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello principale della società, ritenendo corretti il recupero dei canoni di leasing e la decisione di primo grado. Per l'attività di lavanderia industriale, il bene rientrava nella voce "attrezzatura specifica", con coefficiente di ammortamento del 12,50% e periodo di ammortamento di otto anni; la durata minima del leasing doveva quindi essere di quattro anni, mentre il contratto durava soltanto tre anni. È stato invece respinto l'appello incidentale dell'Agenzia, poiché le prestazioni dello Studio legale risultavano concluse nel 2003 e i relativi costi erano correttamente deducibili in tale esercizio. La sentenza di primo grado è stata confermata. La società è stata condannata a rifondere all'Agenzia due terzi delle spese, liquidate in euro 2.000, mentre un terzo è stato compensato.
Norme richiamate
Art. 67 del TUIR, oggi art. 102 del TUIR
La durata della locazione finanziaria deve essere almeno pari alla metà del periodo di ammortamento previsto per il bene.
Ai fini della deducibilità dei canoni di leasing secondo la disciplina previgente, occorre confrontare la durata contrattuale con il periodo di ammortamento fiscale del bene determinato in base ai coefficienti ministeriali. Se il contratto dura meno della metà di tale periodo, i canoni non sono deducibili.
Tabella ministeriale dei coefficienti di ammortamento
Gruppo XXII, specie 3: "lavanderie, stiratorie, smacchiatorie, tintorie e servizi affini"; voce "attrezzatura specifica": coefficiente del 12,50%.
Il coefficiente del 12,50% determina un periodo di ammortamento di otto anni. Di conseguenza, la durata minima del leasing fiscalmente rilevante era pari a quattro anni.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
La parte soccombente è stata condannata al rimborso delle spese di giudizio, con compensazione parziale in ragione della soccombenza reciproca.
Massime di principio
- Per verificare la deducibilità dei canoni di leasing secondo la disciplina applicabile al periodo d'imposta, occorre individuare il corretto coefficiente fiscale di ammortamento del bene e confrontare la durata del contratto con la soglia minima prevista dalla legge.
- La classificazione del bene nella voce corretta della tabella ministeriale è determinante: un coefficiente di ammortamento più elevato comporta un periodo di ammortamento più breve e, conseguentemente, una diversa durata minima del leasing.
- Un contratto di leasing con durata inferiore alla metà del periodo di ammortamento fiscale può comportare l'indeducibilità dei relativi canoni, anche se il bene è effettivamente utilizzato nell'attività d'impresa.
- Per la competenza dei costi professionali, rileva il momento in cui la prestazione è conclusa o il servizio è stato effettivamente reso, purché adeguatamente documentato; se la prestazione è ultimata nell'esercizio, il costo può essere imputato a quell'esercizio.
- La soccombenza reciproca può incidere sulla liquidazione delle spese: anche quando l'Amministrazione perde una specifica questione, il contribuente può essere condannato alle spese se risulta principalmente soccombente.
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