Cassazione Civile, Ordinanza n. 10141/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex dipendente INPS, divenuto pensionato, aveva chiesto all'INPS e all'Agenzia delle Entrate la quantificazione delle ritenute IRPEF operate sul trattamento di pensione complementare, assumendo di avere diritto all'aliquota agevolata prevista dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005 e volendo poi domandare il rimborso delle somme trattenute in eccedenza. Poiché gli enti non avevano risposto, egli aveva impugnato il silenzio-rifiuto davanti al giudice tributario; in appello la CTR aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto al rimborso nei limiti del termine quadriennale ex art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per avere la CTR omesso di rilevare l'inammissibilità dell'originaria impugnazione, perché l'istanza non era una vera domanda di rimborso ma solo una richiesta di dati/quantificazione, priva dell'indicazione dell'importo richiesto; 2) nullità per mancata rilevazione del difetto di specificità dei motivi di appello; 3) violazione della disciplina sulla tassazione delle pensioni complementari, sostenendo che la nuova disciplina non fosse applicabile ai montanti contributivi maturati in epoca anteriore; 4) violazione delle norme sul rimborso e sul processo tributario, perché la CTR avrebbe riconosciuto il rimborso anche per periodi d'imposta successivi senza nuova istanza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'istanza presentata dal contribuente non integrasse una domanda di rimborso giuridicamente valida né fosse idonea a far formare un silenzio-rifiuto impugnabile, poiché mancava la diretta richiesta restitutoria e mancava la quantificazione delle somme pretendute. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CTR ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., dichiarando inammissibile l'originario ricorso del contribuente. I motivi secondo, terzo e quarto sono rimasti assorbiti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 252 del 2005
richiamato dal contribuente come base per invocare l'aliquota agevolata sulla pensione complementare; la Corte non decide nel merito della sua applicabilità perché assorbe ogni ulteriore questione per difetto di valida istanza di rimborso.
art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla CTR per delimitare il termine quadriennale del rimborso; la Cassazione non entra nel merito del termine perché dichiara inammissibile l'originaria domanda per mancanza dei presupposti del silenzio-rifiuto.
art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 546 del 1992
invocato dall'Agenzia nel primo motivo per sostenere l'inammissibilità del ricorso originario per assenza di un atto impugnabile.
art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per sostenere che nel processo tributario l'impugnazione presuppone un atto esistente e impugnabile; una mera istanza esplorativa non è sufficiente.
art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dall'Agenzia per contestare l'ammissibilità dell'azione proposta contro il silenzio dell'Amministrazione in assenza di un vero diniego tacito.
art. 23, commi 5 e 7, D.Lgs. n. 252 del 2005
invocato nel terzo motivo per contestare l'estensione temporale della disciplina fiscale delle pensioni complementari.
art. 37 D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato nel primo motivo insieme all'art. 38 per contestare la corretta configurazione della domanda di rimborso.
art. 382, terzo comma, c.p.c.
utilizzato come base per la cassazione senza rinvio e per il rilievo officioso dell'improponibilità/inammissibilità quando manca un atto impugnabile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per incardinare i motivi di nullità della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per incardinare il motivo di violazione di legge sostanziale.
art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per dedurre il difetto di specificità dell'appello.
art. 57, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel quarto motivo per contestare il riesame di questioni nuove o non introdotte correttamente nel processo tributario.
art. 382, comma 3, c.p.c.
richiamato in relazione al potere della Corte di dichiarare l'improponibilità e cassare senza rinvio in presenza di un ricorso originario non ammissibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'impugnazione del silenzio-rifiuto presuppone una domanda di rimborso giuridicamente completa: la mera richiesta di dati o di quantificazione delle ritenute, senza una diretta pretesa restitutoria e senza l'indicazione dell'importo domandato, non è idonea a formare un silenzio impugnabile.
- Una domanda di rimborso generica o incompleta, priva degli estremi di versamento, dell'ammontare delle ritenute e della somma chiesta in restituzione, non consente all'Ufficio di valutarne la fondatezza e non può essere sanata con documenti prodotti successivamente nel processo.
- L'assenza di un atto impugnabile nel processo tributario non determina difetto di giurisdizione, ma improponibilità/inammissibilità della domanda, rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
- Quando la Corte accerta che il ricorso introduttivo era inammissibile per mancanza del presupposto processuale, può cassare senza rinvio la sentenza di merito che abbia deciso comunque sulla domanda.
- Le ulteriori censure sul merito fiscale restano assorbite se la controversia si arresta a monte per l'inammissibilità originaria della domanda.
- Il rilievo dell'improponibilità della domanda non è eccezione in senso stretto e può essere esaminato anche se sollevato in una fase successiva del giudizio, perché attiene a un presupposto processuale e non al merito della pretesa.
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