Sentenza n. 1632/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento della sentenza n. 609/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 703/2024 del Tribunale di Vercelli Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.1.2025, notificata il 5.2.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente dell’indennità sostitutiva per ferie non godute dell’importo di euro 7.472,32 (oltre interessi legali);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 7.472,32, oltre interessi legali, per ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre interessi legali. Ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso era corredato dalla sentenza attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Alla data del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, autorizzandolo a delegare l’incarico ad altro dirigente o funzionario idoneo, anche appartenente ad altro Dipartimento o Direzione generale e a prescindere dalle ordinarie competenze o dai rapporti gerarchici. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell’Ufficio scolastico regionale destinati allo scopo, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo buona amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il TAR ha inoltre trasmesso la pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando la serialità dell’inottemperanza ministeriale relativa a sentenze civili in materia di ferie dei docenti.
Norme richiamate
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata in ottemperanza può essere prodotta come copia attestata conforme all’originale secondo la disciplina richiamata dal giudice.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
Ha riformulato l’art. 475 c.p.c., sulla cui base è stata attestata la conformità della sentenza civile prodotta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio di azioni esecutive nei confronti dell’amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza; il suo decorso costituisce presupposto per la proponibilità dell’azione.
d.m. n. 55/2014
I parametri forensi sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell’attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di un’amministrazione inadempiente all’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, quando il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato civile che impone il pagamento di somme e di un’inottemperanza non contestata dell’amministrazione, il giudice amministrativo deve ordinare il pagamento entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta esercita i poteri conferiti dal giudice per l’integrale attuazione del giudicato senza essere limitato dalle ordinarie attribuzioni dell’ufficio di appartenenza; può pertanto delegare l’incarico a un dirigente o funzionario pubblico idoneo anche se appartenente ad altro settore dell’amministrazione e non legato da un rapporto gerarchico diretto.
- Per dare esecuzione a un giudicato di condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio destinati allo scopo o, secondo criteri di buona amministrazione, altri capitoli disponibili, nonché fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, ove necessario.
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