Sentenza n. 6734/2026 - Roma, Sezione 1B
per la condanna del Ministero dell’università e della ricerca al risarcimento del danno, quantificato: 1) in via principale, in €. 222.610,30, pari alla somma dei versamenti eseguiti e dei costi sostenuti a far data dal momento della cessazione dal ruolo di ricercatore della dott.ssa Silvia Castorina (18.01.2016) al mese di febbraio 2022; 2) in via subordinata, in €. 193.661,82, pari alla somma dei versamenti eseguiti e dei costi sostenuti successivamente alla scadenza del termine di nove mesi di cui all’art. 120 del d.P.R. n. 382/1980, decorrente dal decreto rettorale n 1165 del 18.01.2016, con cui è stata disposta la cessazione dal ruolo di ricercatore della Castorina e, quindi, dal mese di ottobre 2016 al mese di febbraio 2022; 3) in via ancora più gradata, in €. 190.445,58, pari alla somma dei versamenti eseguiti e dei costi sostenuti successivamente alla scadenza del termine di nove mesi di cui all’art. 120 del d.P.R. n. 382/1980 dalla data del 25.02.2016, di presentazione dell’istanza da parte della dott.ssa Silvia Castorina di passaggio ad altra amministrazione, e quindi dal mese di novembre 2016, al mese di febbraio 2022; 4) in via ulteriormente gradata, in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di C.T.U. contabile a disporsi, il tutto, comunque, oltre le somme erogate sia a titolo di stipendio sia a titolo di contributi previdenziali successivamente al mese di febbraio 2022 dal ricorrente Ateneo sino alla collocazione della dott.ssa Silvia Castorina presso altra amministrazione ed oltre la ripetizione dell’importo di €. 709,40 versato a titolo di spese processuali liquidate con la sentenza del TAR Lazio n. 1722/2021 a favore della dott.ssa Silvia Castorina, con riconoscimento degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nella conclusione della procedura di passaggio della ricercatrice non confermata ad altra amministrazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'università ha chiesto il risarcimento dei costi sostenuti per corrispondere alla ricercatrice non confermata il trattamento economico sino all'effettivo inquadramento presso altra amministrazione, assumendo che il Ministero avesse omesso di concludere tempestivamente la procedura prevista dall'art. 120 d.P.R. n. 382/1980. La domanda era articolata in via principale e subordinata, per importi diversi, in relazione alla decorrenza del danno: dalla cessazione dal ruolo, dalla scadenza del termine di nove mesi decorrente dal decreto rettorale di cessazione o dalla scadenza del medesimo termine decorrente dalla domanda di passaggio presentata dalla ricercatrice. Il Ministero ha contestato la domanda, sostenendo che il danno fosse imputabile alle scelte dell'università, che non vi fosse colpa dell'apparato ministeriale, che la procedura non fosse applicabile ai ricercatori delle università non statali e che i conteggi fossero comunque prescritti, non provati o sovrastimati. Il Tribunale ha rilevato d'ufficio la possibile tardività della domanda risarcitoria.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato irricevibile. Il giudice ha qualificato la domanda come risarcimento del danno conseguente all'inosservanza del termine di conclusione del procedimento, soggetta al termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall'art. 30, comma 4, c.p.a., decorrente, comunque, dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. In base all'art. 120, comma 6, d.P.R. n. 382/1980, la procedura di passaggio doveva concludersi entro nove mesi dalla domanda della ricercatrice del 25 febbraio 2016, quindi entro il 25 novembre 2016. Il termine per proporre la domanda risarcitoria scadeva pertanto il 25 marzo 2017. Poiché il ricorso è stato notificato soltanto il 27 giugno 2022, esso è tardivo e irricevibile. Il giudice ha aggiunto che il ricorso sarebbe comunque irricevibile anche assumendo quale momento di acquisita certezza del danno la sentenza del Consiglio di Stato del 3 giugno 2019, che aveva riconosciuto l'applicabilità della procedura e del beneficio economico anche agli atenei privati. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 30, comma 3, c.p.a.
La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.
La domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi è soggetta a un termine decadenziale di centoventi giorni, con decorrenza collegata al fatto lesivo o alla conoscenza del provvedimento dannoso.
art. 30, comma 4, c.p.a.
Il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
Per il danno da inosservanza del termine di conclusione del procedimento, il termine decadenziale non resta indefinitamente sospeso: decorre comunque dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
art. 120, comma 6, d.P.R. n. 382/1980
Le procedure relative al passaggio ad altra amministrazione dei professori associati e dei ricercatori che non abbiano superato il giudizio di idoneità devono concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda di transito.
La procedura di passaggio deve concludersi entro nove mesi dalla domanda di transito; tale scadenza individua il termine per provvedere rilevante ai fini della decorrenza del termine decadenziale risarcitorio.
art. 31 d.P.R. n. 382/1980
È richiamato quale base della procedura relativa ai giudizi di conferma in ruolo dei ricercatori universitari.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento del danno derivante dall'inosservanza del termine di conclusione di un procedimento è soggetta al termine decadenziale previsto dall'art. 30, comma 4, c.p.a.; il termine decorre comunque dopo un anno dalla scadenza del termine legislativo o regolamentare per provvedere, anche se l'inadempimento dell'amministrazione persiste.
- Quando una disciplina speciale stabilisce che una procedura debba concludersi entro un determinato termine decorrente dalla presentazione dell'istanza, la scadenza di tale termine costituisce il dies a quo per il computo del successivo anno previsto dall'art. 30, comma 4, c.p.a.
- La proposizione tardiva della domanda risarcitoria determina l'irricevibilità del ricorso e impedisce l'esame nel merito dei presupposti della responsabilità amministrativa, del nesso causale e della quantificazione del danno.
- Anche qualora si individui in un successivo provvedimento giurisdizionale il momento di acquisita certezza dell'applicabilità della disciplina e dell'esistenza del danno, la domanda è irricevibile se proposta oltre centoventi giorni da tale momento.
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