Sentenza n. 2779/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata nei confronti della ditta individuale agricola intestata alla ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva adottata ai sensi degli artt. 84, 91 e 89-bis d.lgs. 159/2011. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 84 e 91, contestando che la valutazione prefettizia avesse colpito la persona fisica senza dimostrare un collegamento concreto con l’attività imprenditoriale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 94-bis in relazione all’art. 86, comma 2, lamentando la mancata applicazione della prevenzione collaborativa. In caso di rigetto, ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 84, commi 3 e 4, 91, comma 1, e 94, comma 1, d.lgs. 159/2011, per asserito contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 27, 97 e 113 Cost. Il quadro istruttorio richiamato dal giudice comprendeva la misura cautelare e il rinvio a giudizio della titolare per condotte di favoreggiamento del latitante aggravate dall’agevolazione mafiosa, i suoi legami familiari con persone condannate per associazione mafiosa, la continuità di terreni, mezzi e personale con l’impresa agricola materna, la provenienza familiare della base fondiaria e il successivo sequestro di beni formalmente intestati alla ricorrente. Dopo l’adozione dell’interdittiva, la titolare è stata condannata in primo grado e la condanna è stata confermata, con rideterminazione della pena, in appello.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e compensato le spese. Ha rigettato il primo motivo rilevando che, nella ditta individuale, la titolare coincide con l’impresa e ne assume direttamente le decisioni gestionali: non occorre quindi dimostrare un distinto veicolo di trasmissione dell’influenza mafiosa dall’esterno. La valutazione prefettizia non si fondava sulla parentela isolatamente considerata, ma su cointeressenze economiche, continuità aziendale oggettivamente riscontrata e condotte di contiguità mafiosa, poi accertate in due gradi di merito. La provenienza della dotazione fondiaria dal patrimonio familiare e il sequestro di beni ritenuti nella disponibilità sostanziale di un familiare hanno ulteriormente corroborato la valutazione. Il Collegio ha giudicato l’istruttoria e la prognosi prefettizie logiche, coerenti, ragionevoli e proporzionate rispetto alla libertà di iniziativa economica. Ha rigettato il secondo motivo: la prevenzione collaborativa non era stata richiesta e la ricorrente, dopo la comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, non aveva presentato osservazioni né chiesto di essere sentita; inoltre, non era individuabile un assetto gestionale idoneo a consentire la riemersione dell’impresa nel circuito legale, considerati gli arresti domiciliari della titolare e la conduzione dei fondi da parte del coniuge, anch’egli destinatario di interdittiva. La misura presuppone la possibilità di restituire l’impresa a una gestione affrancata dal condizionamento, possibilità esclusa nel caso concreto; il provvedimento e il verbale del Gruppo Interforze avevano motivato diffusamente sul carattere immanente, sistematico, stabile e non occasionale del pericolo. La questione di costituzionalità non è stata rimessa: il TAR ha richiamato le pronunce della Corte costituzionale n. 57/2020 e n. 180/2022 e ha ritenuto la questione irrilevante, poiché l’interdittiva era fondata sull’ipotesi tipizzata dell’art. 84, comma 4, lett. a), riferita direttamente alla titolare. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 84, 91 e 89-bis d.lgs. 159/2011
Il Collegio ritiene, dunque, che l’azione della Prefettura si è svolta secondo canoni di logicità, coerenza, ragionevolezza e sistematicità, nel doveroso e proporzionato bilanciamento tra le esigenze della prevenzione antimafia e quelle connesse alla libertà di iniziativa economica privata; sono stati evidenziati persistenti legami di affari all’interno di un contesto familiare, sotto plurime angolazioni, nel loro andamento diacronico, in linea con i consolidati principi di tassatività sostanziale e processuale che devono fondare il giudizio prognostico sull’infiltrazione mafiosa dell’impresa.
Il giudizio prefettizio di pericolo di infiltrazione è legittimo quando si fonda su una valutazione complessiva, coerente e ragionevole di legami economici e familiari persistenti e di elementi di continuità aziendale, bilanciando la prevenzione antimafia con la libertà di iniziativa economica.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
La prevenzione collaborativa presuppone che l’impresa possa essere restituita a una gestione affrancata dal condizionamento, attraverso prescrizioni e controlli.
La prevenzione collaborativa è praticabile soltanto se esiste un assetto gestorio concretamente idoneo a sottrarre l’impresa al condizionamento mafioso; non è applicabile quando tale assetto non è individuabile.
art. 86, comma 2, d.lgs. 159/2011
La misura della prevenzione collaborativa non è mai stata richiesta dall’interessata, la quale – ricevuta la comunicazione ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis – non ha fatto pervenire alcuna osservazione né ha chiesto di essere sentita;
Nel caso esaminato, la mancata richiesta della misura e l’assenza di osservazioni o di domanda di audizione dopo la comunicazione procedimentale sono state rilevate nel rigetto della censura relativa alla prevenzione collaborativa.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
La misura della prevenzione collaborativa non è mai stata richiesta dall’interessata, la quale – ricevuta la comunicazione ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis – non ha fatto pervenire alcuna osservazione né ha chiesto di essere sentita;
La comunicazione prevista dalla norma offre all’interessato la possibilità di presentare osservazioni o chiedere di essere sentito; nella fattispecie, la ricorrente non si è avvalsa di tali facoltà.
art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011
Nel caso in esame, infatti, il provvedimento è fondato sulla situazione espressamente tipizzata dall’art. 84, comma 4, lett. a) – i provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. – riferita direttamente alla titolare dell’impresa.
Quando l’interdittiva è fondata sulla misura cautelare o sul giudizio per i delitti indicati dalla norma, riferiti direttamente alla titolare dell’impresa, il giudice ha ritenuto che ricorresse un’ipotesi tipizzata e di massima determinatezza, rilevante anche per escludere la rilevanza della questione di costituzionalità prospettata.
art. 84, commi 3 e 4, d.lgs. 159/2011
Nel caso in esame, infatti, il provvedimento è fondato sulla situazione espressamente tipizzata dall’art. 84, comma 4, lett. a) – i provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. – riferita direttamente alla titolare dell’impresa. Si tratta, cioè, dell’ipotesi di massima determinatezza fra quelle contemplate dalla norma, rispetto alla quale non è predicabile alcun deficit di prevedibilità né alcuna menomazione del diritto di difesa.
La fattispecie tipizzata di cui al comma 4, lett. a), applicata direttamente alla titolare dell’impresa, è stata considerata sufficientemente determinata e prevedibile; per questa ragione la questione di costituzionalità dedotta non è stata rimessa alla Corte.
art. 91, comma 1, d.lgs. 159/2011
Il Collegio ritiene, dunque, che l’azione della Prefettura si è svolta secondo canoni di logicità, coerenza, ragionevolezza e sistematicità, nel doveroso e proporzionato bilanciamento tra le esigenze della prevenzione antimafia e quelle connesse alla libertà di iniziativa economica privata; sono stati evidenziati persistenti legami di affari all’interno di un contesto familiare, sotto plurime angolazioni, nel loro andamento diacronico, in linea con i consolidati principi di tassatività sostanziale e processuale che devono fondare il giudizio prognostico sull’infiltrazione mafiosa dell’impresa.
La valutazione prefettizia è stata ritenuta conforme ai criteri di logicità, coerenza, ragionevolezza e sistematicità quando ricostruisce nel tempo legami economici persistenti e fonda su di essi il giudizio prognostico di infiltrazione.
art. 94, comma 1, d.lgs. 159/2011
Nel caso in esame, infatti, il provvedimento è fondato sulla situazione espressamente tipizzata dall’art. 84, comma 4, lett. a) – i provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. – riferita direttamente alla titolare dell’impresa.
Il passaggio non formula un’interpretazione specifica dell’art. 94, comma 1; la disposizione è menzionata soltanto tra quelle della cui legittimità costituzionale la ricorrente chiedeva il vaglio.
Massime di principio
- Nell’impresa individuale la persona titolare coincide con l’organizzazione imprenditoriale e assume direttamente le decisioni gestionali; quando la titolare è destinataria di gravi addebiti rilevanti ai fini antimafia, non occorre ipotizzare un distinto veicolo di trasmissione dell’influenza mafiosa dall’esterno all’impresa.
- La parentela con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata non è, da sola, sufficiente a fondare l’interdittiva; può tuttavia concorrere alla valutazione prognostica quando sia accompagnata da cointeressenze economiche, continuità aziendale oggettiva e condotte di contiguità specificamente riscontrate.
- Il giudizio prefettizio di pericolo di infiltrazione deve derivare da una valutazione complessiva, diacronica, logica e proporzionata degli elementi disponibili, bilanciando le esigenze di prevenzione antimafia con la libertà di iniziativa economica.
- La prevenzione collaborativa presuppone che sia concretamente individuabile una gestione dell’impresa affrancata dal condizionamento, suscettibile di essere realizzata mediante prescrizioni e controlli; la misura non è praticabile se l’assetto gestionale disponibile non consente tale percorso.
- La questione di legittimità costituzionale relativa alla determinatezza delle ipotesi di pericolo di infiltrazione difetta di rilevanza quando il provvedimento impugnato si fonda sulla specifica ipotesi tipizzata di misura cautelare o giudizio per i delitti richiamati dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., riferita direttamente alla titolare dell’impresa.
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