Cassazione Civile, Ordinanza n. 11924/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e dell'adesione della controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c., disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Non è stata affrontata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra proprietari di un caseggiato colonico e dei fondi contigui. Una parte conveniva in giudizio i vicini chiedendo, tra l'altro, la riduzione in pristino della corte comune, del piano di calpestio e del deflusso delle acque meteoriche, la rimozione o modifica di opere poste a distanza non legale (finestra, antenna parabolica, pluviale) e, per quanto poi separato, l'accertamento della distanza inferiore a quella legale di alcuni alberi dal confine con conseguente estirpazione. I convenuti eccepivano l'incompetenza per materia sulla domanda relativa agli alberi e l'intervenuta usucapione della servitù di mantenimento a distanza minore. Dopo la separazione e la riassunzione davanti al giudice competente, veniva accolta la domanda di estirpazione. In appello il gravame veniva respinto. In cassazione i soccombenti proponevano quattro motivi: 1) violazione degli artt. 7, 9 e 39 c.p.c. per errato rigetto dell'eccezione di litispendenza e dell'eccezione di incompetenza per materia; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 50 c.p.c. per avere il giudice ritenuto contestata la circostanza dell'esistenza degli alberi sul confine per il tempo necessario all'usucapione; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 50 c.p.c. per omesso esame del fatto decisivo relativo al piantamento degli alberi da oltre trent'anni e dunque all'intervenuta usucapione della servitù; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese. Prima della decisione la parte ricorrente depositava rinuncia al ricorso, cui aderiva la controricorrente.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'erronea declaratoria di incompetenza per materia/competenza del giudice adito.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla competenza per materia/valore del giudice.
Richiamato dai ricorrenti per l'eccezione di litispendenza.
Invocato per censurare la valutazione della contestazione dei fatti e la prova dell'usucapione; nel ricorso si assume che fatti non contestati dovessero ritenersi provati.
Richiamato nei motivi per contestare il regime processuale seguito dopo la separazione e riassunzione della causa.
Richiamato nel quarto motivo contro la regolamentazione delle spese di lite.
Applicato dalla Corte per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte aderisce, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di merito.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
- Le censure su litispendenza, competenza, non contestazione e usucapione restano assorbite se il ricorso viene dichiarato estinto prima della decisione sul merito.
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