Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11924/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e dell'adesione della controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c., disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Non è stata affrontata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra proprietari di un caseggiato colonico e dei fondi contigui. Una parte conveniva in giudizio i vicini chiedendo, tra l'altro, la riduzione in pristino della corte comune, del piano di calpestio e del deflusso delle acque meteoriche, la rimozione o modifica di opere poste a distanza non legale (finestra, antenna parabolica, pluviale) e, per quanto poi separato, l'accertamento della distanza inferiore a quella legale di alcuni alberi dal confine con conseguente estirpazione. I convenuti eccepivano l'incompetenza per materia sulla domanda relativa agli alberi e l'intervenuta usucapione della servitù di mantenimento a distanza minore. Dopo la separazione e la riassunzione davanti al giudice competente, veniva accolta la domanda di estirpazione. In appello il gravame veniva respinto. In cassazione i soccombenti proponevano quattro motivi: 1) violazione degli artt. 7, 9 e 39 c.p.c. per errato rigetto dell'eccezione di litispendenza e dell'eccezione di incompetenza per materia; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 50 c.p.c. per avere il giudice ritenuto contestata la circostanza dell'esistenza degli alberi sul confine per il tempo necessario all'usucapione; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 50 c.p.c. per omesso esame del fatto decisivo relativo al piantamento degli alberi da oltre trent'anni e dunque all'intervenuta usucapione della servitù; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese. Prima della decisione la parte ricorrente depositava rinuncia al ricorso, cui aderiva la controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 7 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'erronea declaratoria di incompetenza per materia/competenza del giudice adito.

  • art. 9 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla competenza per materia/valore del giudice.

  • art. 39 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per l'eccezione di litispendenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione della contestazione dei fatti e la prova dell'usucapione; nel ricorso si assume che fatti non contestati dovessero ritenersi provati.

  • art. 50 c.p.c.

    Richiamato nei motivi per contestare il regime processuale seguito dopo la separazione e riassunzione della causa.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo contro la regolamentazione delle spese di lite.

  • art. 306, comma 3, c.p.c.

    Applicato dalla Corte per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte aderisce, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di merito.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
  • Le censure su litispendenza, competenza, non contestazione e usucapione restano assorbite se il ricorso viene dichiarato estinto prima della decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.