Sentenza del 06/12/2016 n. 6489 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Motivazione per relationem - Mancata allegazione verbale interrogatorio - Riproduzione stralci del verbale - Nullità dell'atto - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La mancata allegazione del verbale non determina la nullità dell’avviso quando quest’ultimo riproduce il contenuto essenziale delle dichiarazioni e indica in modo sufficientemente preciso gli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa tributaria. In tali condizioni, il contribuente è in grado di comprendere le ragioni dell’accertamento e di predisporre le proprie difese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell’avviso di accertamento per motivazione per relationem, sostenendo che l’Amministrazione non avesse allegato il verbale di interrogatorio di un terzo, reso davanti agli operanti e al Pubblico Ministero, contenente dichiarazioni accusatorie poste a fondamento della pretesa fiscale. Secondo il contribuente, la mancata allegazione del verbale avrebbe impedito di conoscere integralmente gli elementi utilizzati dall’Ufficio e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa.
Norme richiamate
Principio della motivazione degli atti tributari e motivazione per relationem
La motivazione per relationem è valida se l’atto impositivo rende conoscibili al contribuente gli elementi essenziali dell’atto o del documento richiamato, consentendogli di comprendere la pretesa fiscale e di difendersi efficacemente. L’allegazione materiale del documento non è indispensabile quando il suo contenuto essenziale è riprodotto nell’avviso.
Diritto di difesa del contribuente
La validità dell’avviso dipende dalla possibilità concreta per il contribuente di conoscere i fatti e gli elementi posti a fondamento della pretesa. Non ogni omissione documentale comporta nullità: occorre verificare se l’omissione abbia effettivamente impedito o reso difficoltosa la difesa.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento motivato mediante rinvio ad altri atti può essere valido anche senza la loro allegazione materiale, se ne riporta il contenuto essenziale e consente al contribuente di individuare con precisione i fatti contestati.
- La mancata allegazione di un documento non determina automaticamente la nullità dell’atto: è necessario valutare in concreto se il contribuente abbia potuto comprendere la pretesa e predisporre adeguatamente le proprie difese.
- Quando l’Amministrazione fonda l’accertamento su dichiarazioni di terzi, l’avviso deve comunque indicare in modo sufficientemente chiaro il contenuto rilevante di tali dichiarazioni e il loro collegamento con la pretesa impositiva.
- Per contestare efficacemente un atto motivato per relationem non basta lamentare l’assenza dell’allegato; occorre dimostrare che la motivazione sia incompleta o oscura al punto da compromettere concretamente il diritto di difesa.
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