Sentenza n. 1129/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza del 17 maggio 2022 n. 4, Registro generale n. 187, avente ad oggetto “Edificio in via Medaglie d'oro – Ordinanza di demolizione opere e strutture e rimessione in pristino. (Art. 31 – D.P.R. n. 380/2001)” notificata in data 26 maggio 2022, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di opere e strutture edilizie, relativa a un garage e a una recinzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari hanno impugnato l'ordinanza del 17 maggio 2022, notificata il 26 maggio 2022, che ingiungeva la demolizione di opere ritenute abusive e la rimessione in pristino. Il testo non riporta i motivi di illegittimità articolati nel ricorso. Il 30 giugno 2026 i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, riferendo che il Comune, con comunicazione del 23 giugno 2026, aveva concluso il procedimento: per il garage era stata fiscalizzata la difformità edilizia mediante pagamento della sanzione; per la recinzione era stata riconosciuta l'erroneità della precedente qualificazione catastale, essendo l'opera interamente su proprietà privata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché dichiarare cessata la materia del contendere. Ha ritenuto che il bene della vita perseguito — il riconoscimento della legittimità originaria delle opere — non fosse stato pienamente soddisfatto: per il garage il Comune aveva dato atto della fiscalizzazione della difformità, non della legittimità originaria dell'opera; per la recinzione aveva accertato soltanto che essa ricadeva interamente sulla particella privata e non sulla particella comunale indicata nell'ordinanza. Il Comune ha aderito alla richiesta di definizione del giudizio e alla compensazione delle spese; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Collegio ritiene che le descritte sopravvenienze debbano essere qualificate non già come un’ipotesi di cessata materia del contendere, configurabile solo nel caso in cui il bene della vita azionato in giudizio sia stato pienamente soddisfatto, ma come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, a termini dell’art. 35, comma 1, lett. c) del codice di rito.
La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento del bene della vita richiesto; quando le sopravvenienze fanno venir meno l'interesse alla decisione senza realizzare tale pieno soddisfacimento, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede che il bene della vita perseguito in giudizio sia stato pienamente soddisfatto; se l'interesse alla decisione viene meno per sopravvenienze che non attribuiscono integralmente quel bene, la domanda va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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