Ordinanza n. 35/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Piano Educativo Individualizzato 2025/2026, approvato dall’Istituto scolastico in data 14 novembre 2025, nella parte in cui, nella sezione -OMISSIS- (Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse), assegna -OMISSIS-, alunno con certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3 della l. 5 febbraio1-OMISSIS--OMISSIS-2, n. 104,tre ore settimanali di operatore socio educativo. E per l’accertamento: - del diritto del minore a fruire del numero di ore dell’assistenza specialistica con O.S.E. secondo le effettive esigenze rilevate dal gruppo di lavoro operativo ed in relazione alla sua condizione di disabilità accertata dalle competenti autorità sanitarie; - nonché dell’obbligo del Comune di Genova di disporre l’assegnazione dell’assistenza specialistica secondo le valutazioni già espresse dal gruppo di lavoro operativo. Per la condanna, anche con provvedimento cautelare, alla rielaborazione della sezione -OMISSIS- del PEI 2025/2026 secondo le indicazioni del gruppo di lavoro operativo e alla conseguenziale condanna del Comune di Genova all’attribuzione a -OMISSIS- di un operatore socio educativo per il numero di ore settimanali ritenute necessarie dal competente Gruppo di Lavoro Operativo (ossia per otto ore settimanali, così come da indicazione contenuta nella sezione -OMISSIS- del PEI 2024/2025 con riferimento alla programmazione delle risorse per l’anno scolastico 2025/2026)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Educativo Individualizzato 2025/2026, nella parte relativa all'assegnazione di tre ore settimanali di operatore socio educativo
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di alunno)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il PEI 2025/2026 approvato dall'istituto scolastico, deducendo l'illegittimità dell'assegnazione al minore di sole tre ore settimanali di operatore socio educativo, in contrasto con la proposta del Gruppo di Lavoro Operativo, che aveva individuato la necessità di otto ore settimanali. È stato inoltre chiesto l'accertamento del diritto del minore a beneficiare dell'assistenza specialistica secondo le effettive esigenze derivanti dalla disabilità e secondo le valutazioni del gruppo di lavoro, nonché la condanna delle amministrazioni alla rielaborazione della relativa sezione del PEI e all'attribuzione dell'assistenza per otto ore settimanali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ravvisato il fumus boni iuris nelle indicazioni contenute nella proposta del Gruppo di Lavoro Operativo e nella gravità della disabilità attestata dalla documentazione richiamata, il Collegio ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, individuandolo nell'esigenza prevalente di garantire pienamente il diritto all'istruzione del minore durante l'anno scolastico in corso. Ha quindi ordinato alle amministrazioni resistenti di rielaborare la relativa sezione del PEI 2025/2026 secondo le indicazioni del gruppo di lavoro, attribuendo al minore un operatore socio educativo per otto ore settimanali. È stata fissata l'udienza pubblica del 17 dicembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104
certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3
La condizione di handicap con connotazione di gravità costituisce, insieme alle indicazioni del Gruppo di Lavoro Operativo, elemento rilevante per la valutazione cautelare della necessità dell'assistenza specialistica.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata concessa in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora, mediante un ordine di rielaborazione della sezione del PEI e di attribuzione dell'assistenza specialistica.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare relativa all'assistenza scolastica specialistica per un alunno con disabilità grave, assumono rilievo le indicazioni formulate dal Gruppo di Lavoro Operativo e la documentata gravità della disabilità.
- Quando l'insufficienza dell'assistenza scolastica incide sul pieno esercizio del diritto all'istruzione durante l'anno scolastico, il periculum in mora può essere ravvisato nella necessità di evitare che il pregiudizio si consumi nel corso del tempo scolastico.
- In sede cautelare il giudice amministrativo può ordinare alle amministrazioni competenti di rielaborare il PEI in conformità alle indicazioni del Gruppo di Lavoro Operativo e di assicurare il numero di ore di assistenza specialistica individuato come necessario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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