Cassazione Civile, Ordinanza n. 05847/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un precetto per il pagamento di spese legali derivanti da un precedente giudizio, intimato da un avvocato in nome dei propri assistiti contro un condominio debitore. Il condominio aveva già corrisposto la somma all’avvocato, e i giudici di merito hanno ritenuto che tale pagamento fosse liberatorio, applicando l’art. 1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente o a chi appaia autorizzato a ricevere. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per omesso esame di tre documenti depositati in appello (verbale di udienza, comparsa di costituzione del nuovo difensore, comunicazione di cancelleria), che secondo il ricorrente avrebbero dimostrato che l’avvocato che aveva ricevuto il pagamento non era più difensore dal 1991 e quindi non aveva alcun potere di riscuotere le somme. Sosteneva inoltre che, se tali documenti fossero stati valutati, la Corte d’appello avrebbe dovuto negare l’efficacia liberatoria del pagamento e rigettare l’opposizione a precetto del condominio, con conseguente accoglimento delle domande ulteriori, comprese quelle ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha ritenuto superfluo disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte non evocata in cassazione, perché il ricorso è stato giudicato prima facie infondato. Nel merito ha escluso che i documenti prodotti in appello fossero "indispensabili" ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, osservando che essi non eliminavano il dubbio che il debitore fosse in buona fede e ragionevolmente indotto a ritenere l’avvocato legittimato a ricevere il pagamento, anche perché il precetto era stato intimato dallo stesso avvocato che aveva difeso i creditori nel giudizio presupposto e la sentenza esecutiva lo indicava ancora come difensore. La Corte ha quindi valorizzato il principio di apparenza del diritto e la verifica in concreto della buona fede e della ragionevolezza dell’affidamento del terzo, ritenendo il ragionamento della Corte territoriale conforme alla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore del controricorrente; nessuna statuizione sulle spese è stata resa nei confronti del condominio intimato. È stata altresì richiamata la possibile debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1189 c.c.
Si applica al pagamento eseguito in buona fede a chi appaia legittimato a ricevere la prestazione; la liberazione del debitore dipende dalla ragionevole affidabilità dell’apparenza e dalla buona fede del solvens.
art. 345, comma 3, c.p.c.
Nel testo previgente, la prova nuova in appello è ammissibile solo se indispensabile, cioè idonea da sola a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per omesso esame di documenti; la Corte, però, ha escluso il vizio rilevante.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Richiamati per affermare che il giudice deve evitare formalità superflue e attività processuali inutili quando il ricorso è manifestamente infondato.
art. 96 c.p.c.
Citato dal ricorrente come domanda conseguenziale che avrebbe dovuto essere rigettata o accolta a seconda dell’esito della controversia principale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la possibile debenza dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La prova nuova in appello è "indispensabile" solo se, da sola, è idonea a eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione fattuale posta a base della sentenza impugnata; non basta che sia astrattamente utile o rafforzi una tesi di parte.
- Nel giudizio di legittimità, quando si denuncia l’erronea ammissione o esclusione di documenti in appello, la Corte di cassazione può valutare direttamente l’indispensabilità della prova, trattandosi di questione attinente al rito e non al merito.
- Il pagamento eseguito a un soggetto che appaia legittimato a riceverlo libera il debitore solo se l’affidamento è in buona fede e sorretto da un errore scusabile; l’apparenza non tutela chi abbia colpevolmente trascurato un agevole controllo della realtà.
- Ai fini dell’art. 1189 c.c., conta l’affidamento ragionevole del debitore sulla legittimazione dell’accipiens, da apprezzarsi in concreto secondo le circostanze del caso, e il relativo accertamento di fatto è censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici manifesti.
- Quando il medesimo professionista che ha difeso la parte nel giudizio presupposto utilizza il proprio nominativo nel precetto e nel titolo esecutivo, ciò può costituire un elemento idoneo a fondare l’affidamento del debitore circa la sua legittimazione a ricevere il pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05806/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05807/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05810/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05811/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05812/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05815/2023 del 27/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →