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Sentenza

Sentenza del 15/12/2016 n. 9601 - Comm. Trib. Prov. Milano

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE - Rapporto finanziario cointestato - Adesione allo scudo fiscale - Effetti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'effetto dell'adesione allo scudo fiscale, previsto dall'art. 14 del d.l. 350/2001, su un rapporto finanziario cointestato. Il contribuente aveva rimpatriato la parte di somme di propria spettanza e sosteneva che il pagamento dell'imposta sostitutiva estinguesse integralmente le sanzioni relative alla propria posizione, comprese quelle collegate all'omesso monitoraggio dell'intero rapporto cointestato. L'Amministrazione finanziaria riteneva invece che l'effetto estintivo dovesse essere limitato alla sola quota individuale rimpatriata.

La decisione

È stato riconosciuto che l'adesione allo scudo fiscale, perfezionata mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva e il rimpatrio delle somme, estingue integralmente, per il cointestatario aderente, le sanzioni amministrative relative alla propria posizione. L'estinzione comprende anche le sanzioni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale riferiti all'intero rapporto finanziario cointestato, nonostante il rimpatrio riguardi soltanto la quota di spettanza del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 14 del decreto-legge n. 350/2001

    L'adesione allo scudo fiscale si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva e il rimpatrio delle somme detenute all'estero, con estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e di quelle previste dall'art. 5 del d.l. 167/1990.

    La norma è interpretata nel senso che, per il cointestatario che aderisce allo scudo fiscale e rimpatria la propria quota, l'effetto estintivo delle sanzioni è integrale rispetto alla sua posizione e comprende anche le sanzioni relative all'omesso monitoraggio dell'intero rapporto cointestato.

  • Art. 5 del decreto-legge n. 167/1990

    Sanzioni previste per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

    Le sanzioni per il mancato monitoraggio fiscale rientrano tra quelle estinte dall'adesione allo scudo fiscale, nei limiti soggettivi stabiliti per il contribuente aderente.

Massime di principio

  • Quando un rapporto finanziario estero è cointestato, il cointestatario che aderisce validamente allo scudo fiscale e rimpatria la propria quota beneficia dell'estinzione integrale delle sanzioni riferibili alla propria posizione.
  • L'effetto estintivo non deve essere necessariamente proporzionato alla sola quota materialmente rimpatriata: può estendersi alle sanzioni di monitoraggio riferite all'intero rapporto cointestato, purché riguardi il cointestatario aderente.
  • L'effetto dello scudo fiscale è personale: la regolarizzazione effettuata da un cointestatario non estingue automaticamente le sanzioni eventualmente riferibili agli altri cointestatari che non abbiano aderito.
  • La regola riguarda le sanzioni amministrative connesse agli obblighi di monitoraggio fiscale e non implica, da sola, una generale regolarizzazione di ogni possibile violazione o di ogni altro soggetto coinvolto.

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