Sentenza n. 491/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento dell'ASL 1 - Avezzano - Sulmona - L'Aquila – U.O.S.D. Amministrazione Controllo e Monitoraggio Strutture Accreditate, prot. n. 00540/23/RDE1 del 18.5.2023, avente ad oggetto “Richiesta note di credito da verifiche ispettive anni 2020 e 2021 DRG 288 e I e II semestre 2021 – Prestazioni Ospedaliere”; - del provvedimento dell'ASL 1 - Avezzano - Sulmona - L'Aquila – U.O.S.D. Servizio Ispettivo e Controlli – VAP Settore Privato, prot. n. 00008/23 del 5.5.2023, avente ad oggetto “Verbale Sanitario Ispettivo Definitivo relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero e specialistica ambulatoriale Complessa (SDAC) erogate dalla Casa di Cura Accreditata L'Immacolata” di Celano (AQ) – campionamento I e II semestre 2021 + Cartelle cliniche Chirurgia Bariatrica [DRG 288] anno 2020 e anno 2021” e dei relativi allegati; - e ove occorra del provvedimento dell'ASL 1 - Avezzano - Sulmona - L'Aquila – U.O.S.D. Servizio Ispettivo e Controlli – VAP Settore Privato, prot. n. 0062453/23 del 24.3.2023, avente ad oggetto “Verbale Sanitario Ispettivo provvisorio relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero e specialistica ambulatoriale Complessa (SDAC) erogate dalla Casa d Cura Accreditata “L'Immacolata” di Celano (AQ) – campionamento I e II semestre 2021 + Cartelle cliniche Chirurgia Bariatrica [DRG 288] anno 2020 e anno 2021” e dei relativi allegati; - di tutti i verbali e verifiche istruttorie presupposti ai menzionati provvedimenti; - nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai suddetti provvedimenti e tutti limitatamente alla parte in cui pregiudicano la posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di richiesta di emissione di note di credito per € 594.314,48, fondato su verbali ispettivi relativi a prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale erogate nel biennio 2020-2021
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria ha impugnato il provvedimento con cui l'ASL, all'esito di controlli sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale complessa e di chirurgia bariatrica rese a pazienti regionali ed extraregionali, ha richiesto note di credito per complessivi € 594.314,48. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, legittimo affidamento, buona fede e contraddittorietà, nonché della disciplina dell'accordo contrattuale di budget 2020-2021, sostenendo che i controlli fossero stati svolti tardivamente, circa due anni dopo le annualità di riferimento. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 8-octies d.lgs. 502/1992, il difetto di istruttoria e motivazione, la contraddittorietà e la violazione dei principi di trasparenza e proporzionalità, contestando l'assenza di indicazioni sulle metodologie di abbattimento, sui comportamenti concretamente contestati e sui criteri utilizzati per la decurtazione delle singole prestazioni. Con il terzo motivo ha dedotto l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, sostenendo che l'ASL o la Regione Abruzzo non potessero trattenere somme relative a prestazioni rese a pazienti extraregionali e già pagate dalle Regioni di provenienza. Con il quarto motivo ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative, per non avere potuto interloquire adeguatamente prima dell'adozione degli atti definitivi. L'ASL ha inoltre eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura paritetica del rapporto.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia non riguardasse meri corrispettivi del rapporto concessorio, ma la contestazione dell'esercizio di poteri di controllo sulle prestazioni sanitarie, finalizzati alla tutela del diritto alla salute, all'appropriatezza dell'assistenza e all'economicità nell'impiego delle risorse. La controversia rientra quindi nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché il procedimento ispettivo era iniziato circa diciotto mesi dopo le annualità controllate e si era concluso entro un arco temporale ritenuto fisiologico, considerata la complessità delle verifiche documentali e in loco; tempi abnormi, censurabili sotto il profilo dell'affidamento, sarebbero piuttosto quelli superiori a dieci anni. Il secondo motivo è stato respinto perché i verbali provvisorio e definitivo indicavano analiticamente le anomalie riscontrate, tra cui l'erroneo impiego di codici di intervento e la violazione di standard di sicurezza, con elenchi riferiti alle singole prestazioni. Il giudice ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva contestato specificamente i rilievi tecnici e che il controllo sulla discrezionalità tecnica dell'amministrazione non può tradursi nella sostituzione del giudizio del giudice a quello amministrativo, salvo manifesta illogicità o incoerenza. Il terzo motivo è stato respinto perché l'ASL conserva il potere-dovere di verificare appropriatezza e legittimità anche delle prestazioni rese a pazienti extraregionali; il successivo rimborso mediante compensazione interregionale non esclude il controllo dell'ente che anticipa l'esborso. Il quarto motivo è stato respinto perché la struttura aveva partecipato alle verifiche, aveva fornito documentazione, era stata coinvolta nei controlli in loco, aveva ricevuto il verbale provvisorio e aveva presentato controdeduzioni, esaminate prima dell'adozione del verbale definitivo. Non è necessario che il provvedimento confuti analiticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente idonea. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell'ASL, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori; nulla spese nei confronti della Regione Abruzzo, non costituita.
Norme richiamate
art. 8-octies d.lgs. 502/1992
La disciplina dei controlli sulle prestazioni sanitarie accreditate è stata richiamata dalla ricorrente; il giudice ha ritenuto che gli atti impugnati fossero adeguatamente istruiti e motivati e che i controlli perseguissero finalità pubblicistiche di appropriatezza, qualità ed economicità.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La controversia relativa all'esercizio dei poteri di controllo sull'appropriatezza e sulla legittimità delle prestazioni rese da una struttura sanitaria accreditata rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non trattandosi di una mera controversia su canoni o corrispettivi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Norma richiamata nell'intestazione processuale in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 73 c.p.a.
Norma richiamata per il deposito di documenti e memorie in vista dell'udienza di merito.
Massime di principio
- Le controversie relative ai controlli pubblicistici sull'appropriatezza, qualità e legittimità delle prestazioni erogate da strutture sanitarie accreditate rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando l'esito del controllo comporti una decurtazione economica o una richiesta di note di credito; non si tratta di mere controversie su corrispettivi del rapporto concessorio.
- Un'attività di controllo sulle prestazioni sanitarie conclusa entro circa uno o due anni dalle annualità esaminate non è, di per sé, tardiva o lesiva dell'affidamento, quando la verifica richieda campionamento, esame analitico della documentazione, controlli in loco e valutazione delle controdeduzioni; la tardività rilevante richiede un ritardo abnorme e non una mera distanza temporale di alcuni mesi o anni.
- Il provvedimento di recupero o decurtazione è adeguatamente motivato quando i verbali ispettivi espongono le anomalie riscontrate, i criteri applicati e gli esiti riferiti alle singole prestazioni, anche senza una puntuale confutazione di ogni argomento difensivo, purché la motivazione complessiva sia logicamente idonea a sorreggere la decisione.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche dell'amministrazione sanitaria resta circoscritto alla verifica di manifesta illogicità, incoerenza o erroneità; spetta al soggetto interessato fornire elementi specifici e adeguati per sconfessare le valutazioni tecniche, non essendo sufficiente una contestazione generica.
- L'ente sanitario che anticipa il costo di prestazioni rese a pazienti extraregionali conserva il potere-dovere di verificarne appropriatezza e legittimità, anche se il relativo rimborso viene successivamente regolato tramite procedure di compensazione interregionale.
- Le garanzie partecipative risultano rispettate quando la struttura sanitaria sia coinvolta nei controlli, possa produrre documentazione e partecipare alle verifiche in loco, riceva un verbale provvisorio e possa presentare controdeduzioni prima dell'adozione del verbale definitivo.
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