Cassazione Penale, Sentenza n. 06505/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di attribuzione, in fungibilità ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p., di un periodo di detenzione "sofferto in eccesso" relativo alla sentenza indicata sub 3) del cumulo, da imputare alla condanna indicata sub 1) (e, in un motivo, sub 2). La difesa deduceva l'esistenza di una continuazione/partecipazione prolungata dell'imputato al clan Abbinante (reati associativi permanenti) sin dal 2008, e quindi che la detenzione espiata in precedenza dovesse essere computata a favore delle successive condanne.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto corretta e coerente la motivazione del giudice dell'esecuzione che ha escluso la possibilità di attribuire il periodo di detenzione in eccesso al titolo sub 1) (e ha dichiarato non luogo a provvedere con riferimento alla richiesta di riassegnazione rispetto al titolo sub 2), motivando che: a) le doglianze della difesa attengono al merito (ri-valutazione dei fatti e della persistenza della partecipazione all'associazione) e pertanto sono inammissibili in sede di legittimità; b) il reato associativo è di natura permanente, perciò non è possibile operare una scomposizione temporale del reato per ritenere che la carcerazione senza titolo sia "successiva" alla commissione del reato permanente; per tali ragioni l'art. 657, comma 4, c.p.p. non opera nel caso di specie. Sono richiamati precedenti giurisprudenziali (Cartillone, Pesce, Fiammetta) a conferma del principio. Di conseguenza, la decisione impugnata è confermata e il ricorso è infondato.
Norme richiamate
art. 657 cod. proc. pen.
Per l'attribuzione in fungibilità della detenzione "sofferta in eccesso" è richiesto che tale periodo sia successivo alla commissione del reato per il quale si chiede la detrazione; non opera quando il reato è di natura permanente e si protrae oltre il periodo di detenzione senza titolo
art. 416-bis cod. pen.
Norma relativa all'associazione di tipo mafioso; richiamata per descrivere la fattispecie e la natura associativa e permanente della condotta che impedisce la scomposizione temporale ai fini dell'art. 657 c.p.p.
d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309
Norme sul traffico di stupefacenti richiamate per i reati inseriti nel cumulo; utili a ricostruire i periodi contestati ma non modificano il principio di fungibilità quando il reato è permanente
legge 14 ottobre 1974, n. 497
Richiamate come rubriche collegate a specifiche contestazioni penali; non incidono sul principio applicativo dell'art. 657 c.p.p.
art. 385 cod. pen.
Reato oggetto della sentenza sub 2) del cumulo; citato per individuare i titoli di pena interessati dalla richiesta di computo
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b) e lett. e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze prospettate rientrassero in contestazioni di merito o in valutazioni fattuali non sindacabili ai sensi dell'art. 606
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti di motivazione e prosecuzione dell'esposizione dei motivi nel ricorso; la Corte ha osservato che la difesa ha enunciato i motivi nei limiti strettamente necessari
Massime di principio
- La detrazione (o l'attribuzione in fungibilità) della detenzione "sofferta in eccesso" ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p. è possibile solo se il periodo di detenzione è successivo alla commissione del reato per il quale si chiede la detrazione.
- Nei reati di natura permanente (es. delitti associativi), la fattispecie ha struttura unitaria: non è possibile scomporla idealmente in segmenti anteriori e posteriori alla carcerazione per rendere "successiva" la detenzione senza titolo rispetto al reato permanente.
- Se la permanenza del reato si protrae oltre il periodo di detenzione, quella detenzione non può essere computata in fungibilità con il reato permanente.
- Il sindacato della Corte di legittimità non si sostituisce al giudice del merito: non sono ammesse, in cassazione, mere riconsiderazioni o rivalutazioni degli elementi di fatto e delle valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito.
- Quando si valuta la possibilità di riassegnare periodi di carcerazione tra titoli diversi in un cumulo, occorre verificare se tali periodi non siano già stati imputati ad altri titoli (periodi già attribuiti non possono essere riassegnati senza motivazione sostanziale).
- In sede esecutiva, le questioni di applicazione di norme come l'art. 657 c.p.p. richiedono un'analisi attenta della natura del reato (istantanea vs permanente) e della cronologia degli eventi e delle esecuzioni: la mera affermazione di una "continuità" nella partecipazione non sostituisce la prova che il periodo di detenzione sia realmente successivo alla commissione del reato per il quale si pretende la detrazione.
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