Cassazione Civile, Ordinanza n. 19911/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo e della cartella di pagamento da parte di un contribuente, che contestava la regolarità della notificazione dell'atto impositivo/esattoriale. In appello la commissione regionale aveva ritenuto provata dall'ufficio la notifica della cartella, effettuata a mezzo posta presso l'indirizzo di residenza del destinatario e consegnata a un familiare convivente, con conseguente operatività della presunzione di conoscenza e con onere del contribuente di dimostrare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere cognizione dell'atto. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con un solo motivo, violazione e falsa applicazione di varie disposizioni in materia di notificazione delle cartelle e degli atti tributari, sostenendo: 1) che la notifica non poteva ritenersi perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. sulla base della raccomandata informativa consegnata alla cognata; 2) che la cartella non era realmente pervenuta all'indirizzo del destinatario, poiché l'attestazione del messo notificatore mostrerebbe che la notifica era stata eseguita in un civico diverso da quello di residenza del contribuente; 3) che la sentenza impugnata avrebbe così travisato la documentazione in atti. La Corte rilevava inoltre che la questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo era coperta da giudicato interno, non essendo stata devoluta con ricorso incidentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente affermato, in fatto e in diritto, che la cartella era stata notificata a mezzo posta presso il luogo di residenza del contribuente, con applicazione della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e conseguente onere del destinatario di provare l'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. Ha anche osservato che il ricorrente aveva sovrapposto in modo inammissibile censure di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo, senza indicare specificamente un fatto storico decisivo e i requisiti richiesti per il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre, il dedotto travisamento probatorio non era adeguatamente veicolato. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambi i controricorrenti, oltre agli oneri di legge, e l'ulteriore importo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Per la notifica della cartella esattoriale è sufficiente la produzione dell'avviso di ricevimento a dimostrare il perfezionamento della notificazione e la relativa data; non occorre produrre anche la copia della cartella se questa è pervenuta all'indirizzo del destinatario.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata dal ricorrente quale parametro della disciplina delle notificazioni degli atti tributari.
art. 140 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la notifica non poteva considerarsi perfezionata nei termini prospettati; la Corte non accoglie la censura perché la sentenza di merito ha accertato una notifica a mezzo posta presso il domicilio/residenza del destinatario.
art. 156 c.p.c.
Norma invocata dal ricorrente nel quadro delle censure sulla nullità della notificazione.
art. 157 c.p.c.
Norma invocata dal ricorrente nel quadro delle censure sulla nullità della notificazione.
art. 160 c.p.c.
Norma invocata dal ricorrente nel quadro delle censure sulla nullità della notificazione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che, una volta provata la spedizione/consegna all'indirizzo, grava sul contribuente dimostrare l'impossibilità incolpevole di conoscere l'atto.
art. 2712 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma probatoria nel tentativo di contestare la documentazione prodotta.
art. 2729 c.c.
Norma richiamata dal ricorrente nel novero delle censure probatorie.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte afferma che non è consentita la mescolanza con la censura di cui al n. 5 per prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta la mera critica alle risultanze istruttorie.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione processuale e la sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come norma che impone l'onere di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti per il ricorso.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio, nei presupposti di legge, nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto.
art. 1335 c.c.
Una volta che la cartella sia pervenuta all'indirizzo del destinatario opera la presunzione di conoscenza, superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di notificazione della cartella esattoriale a mezzo posta, la prova del perfezionamento della notifica e della sua data può essere fornita mediante l'avviso di ricevimento; non è necessario produrre la copia integrale della cartella se l'atto risulta pervenuto all'indirizzo del destinatario.
- Quando la cartella sia consegnata all'indirizzo del contribuente, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; incombe quindi sul destinatario dimostrare, in modo specifico, di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile sovrapporre e mescolare doglianze di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. e doglianze di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione alla medesima questione, poiché ciò trasferirebbe indebitamente alla Corte il compito di selezionare e qualificare le censure.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato quanto a contenuto, fonte, rilevanza processuale e decisività; non è sufficiente contestare la valutazione di singoli elementi istruttori già considerati dal giudice di merito.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ricorrano i relativi presupposti, va fatto valere con gli strumenti impugnatori propri dell'errore di fatto, non mediante una generica critica alla motivazione di merito.
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