Cassazione Penale, Sentenza n. 22110/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso era diretto contro il rigetto, da parte del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, del ricorso avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancanza della documentazione prevista dall'art. 79 lett. c) del DPR 115/2002 (TUSG). Il ricorrente contestava che le autocertificazioni richieste fossero comunque contenute nel corpo dell'istanza e che l'esplicito richiamo all'art. 79 rendesse equipollente il contenuto dell'istanza alla dichiarazione sostitutiva prevista, non essendo richiesto dall'art. 79 richiamo alla specifica dicitura di cui all'art. 48 del DPR 445/2000
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna. La Corte ha affermato che l'istanza che richiama l'art. 79 TUSG può contenere al suo interno la dichiarazione sostitutiva prevista (non è necessario un atto formalmente separato), che il richiamo alla normativa sulle autocertificazioni comporta l'assunzione di responsabilità sanzionata dall'art. 95 TUSG e che non è rilevante l'assenza, nella dichiarazione, dell'espresso richiamo alle sanzioni previste dall'art. 48 del DPR 445/2000. Resta comunque fermo il potere del magistrato di richiedere, a pena di inammissibilità, documenti probatori o di inviare la dichiarazione alla Guardia di Finanza per accertamenti quando sussistano fondati motivi
Norme richiamate
DPR 115/2002 (TUSG), art. 79
"1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: (...) c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76"
La Corte interpreta il richiamo testuale all'art. 46 DPR 445/2000 come sufficiente perché la dichiarazione sostitutiva sia considerata "contenuta" nell'istanza; non è necessario un modulo separato purché l'istanza richiami l'art. 79 e contenga i dati richiesti (redditi, componenti nucleo familiare, ecc.), con conseguente assunzione di responsabilità sancita dal TUSG
DPR 115/2002 (TUSG), art. 96
Stabilisce il potere del magistrato di verificare l'ammissibilità e, se del caso, trasmettere la dichiarazione alla Guardia di Finanza per accertamenti; conferma che il magistrato può richiedere documenti a riscontro dei contenuti dell'istanza
DPR 115/2002 (TUSG), art. 76
Indica le modalità di determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; richiamato per la specificazione del calcolo del reddito nell'istanza
DPR 115/2002 (TUSG), art. 92
Rilevante per la determinazione della soglia di reddito e per l'indicazione dei componenti del nucleo familiare il cui reddito si somma per il calcolo
DPR 115/2002 (TUSG), art. 95
Prevede le sanzioni per le dichiarazioni mendaci rese ai sensi del TUSG; la Corte ha richiamato l'applicabilità delle responsabilità previste dal TUSG quando l'istanza richiama l'art. 79
DPR 28/12/2000 n. 445, art. 46 comma 1 lett. o)
Norma sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione; l'art. 79 TUSG rinvia espressamente a questa disposizione, per cui l'istanza che richiama art. 79 si considera resa ai sensi dell'art. 46
DPR 28/12/2000 n. 445, art. 48
Disciplina la dicitura sul rilascio di dichiarazioni mendaci nei moduli predisposti per la pubblica amministrazione; la Corte osserva che tale disposizione è propria dei moduli PA e non è richiamata da art. 79 TUSG, quindi la sua mancata menzione non invalida l'istanza
Codice di procedura penale, art. 611
Norma processuale richiamata in merito alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in Cassazione; presente nel fascicolo ma non decisiva sul merito della questione sostanziale
Massime di principio
- Se l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiama espressamente l'art. 79 TUSG e contiene le informazioni richieste (composizione del nucleo familiare, specificazione del reddito secondo art. 76, impegno a comunicare variazioni), tale dichiarazione può essere considerata equivalente alla dichiarazione sostitutiva prevista e non richiede necessariamente un atto formalmente separato
- L'assenza nella dichiarazione di una specifica dicitura prevista dall'art. 48 del DPR 445/2000 (richiamo alle sanzioni) non comporta di per sé l'inammissibilità dell'istanza quando l'atto richiama l'art. 79 TUSG, perché il TUSG stesso prevede responsabilità e sanzioni
- Il magistrato competente mantiene il potere di richiedere documenti integrativi a pena di inammissibilità o di inviare la dichiarazione alla Guardia di Finanza per verifiche quando vi siano fondati motivi (ad es. dichiarazione di reddito pari a zero)
- Per evitare contestazioni, è buona prassi indicare chiaramente nell'istanza: numero di procedimento, generalità e codici fiscali dei componenti del nucleo familiare, determinazione specifica del reddito secondo art. 76, sottoscrizione dell'interessato e impegno a comunicare variazioni
- Pur essendo possibile inserire la dichiarazione nel corpo dell'istanza, l'uso di un modulo separato o di una dichiarazione esplicita di autocertificazione può ridurre il rischio di contestazioni formali; tuttavia la mancanza del modulo non è automaticamente decisiva se il contenuto e il richiamo normativo sono presenti
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