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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47891/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Istanza di revisione ex art. 630 cod. proc. pen. avverso la condanna per il reato di calunnia (fatto del 2 aprile 2015, vittima Spanò Paolo). Il ricorrente ha allegato una perizia tecnica redatta dal rag. Antonio Rina e due documenti INPS acquisiti successivamente alla sentenza definitiva (ottobre 2022), sostenendo che tali elementi sono prove nuove che dimostrano la sua buona fede e possono confutare il dolo richiesto per la calunnia, mostrando che all'epoca la documentazione in suo possesso indicava la mancata copertura contributiva per un periodo del 2013.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza della Corte di Appello di Potenza che aveva dichiarato l'inammissibilità della revisione e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Potenza per un nuovo esame. La Cassazione ha rilevato che la motivazione della corte territoriale era apodittica e non esplicitava il confronto necessario tra le nuove prove e il compendio probatorio già valutato; ha quindi imposto che venga svolta una verifica adeguata circa la natura di "prova nuova" e la loro idoneità a scardinare il giudicato.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen. (comma 1)

    La revisione è ammessa ove emergano nuove prove che, da sole o con quelle già valutate, dimostrino che il condannato deve essere prosciolto; il requisito della novità è condizione di ammissibilità e richiede un vaglio preliminare del giudice.

  • art. 634 cod. proc. pen. (comma 2)

    Richiamato nel ricorso; riguarda profili procedurali della revisione e limiti alla domanda, quale norma richiamata per l'ammissibilità dell'istanza.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'effetto della revisione (proscioglimento se provato che il condannato deve essere prosciolto); richiama il livello di accertamento necessario perché la nuova prova produca tale effetto.

  • artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

    La nuova prova deve essere tale da dimostrare, se accertata, che il condannato deve essere prosciolto ai sensi di queste previsioni (criteri di decisività e di insufficienza della prova).

  • art. 637 cod. proc. pen. (comma 3)

    Impedisce il proscioglimento basato unicamente su una diversa valutazione delle prove già assunte nel precedente giudizio; sottolinea la necessità che le nuove prove siano effettivamente sopravvenute o scoperte.

  • Sez. U, Sentenza n. 624 del 26/09/2001

    Giurisprudenza richiamata per affermare che ai fini della revisione sono "prove nuove" anche quelle non acquisite o non valutate nel giudizio precedente, purché non dichiarate inammissibili o superflue.

  • Sez. 5, Sentenza n. 24070 del 27/04/2016

    Evidenza che una perizia di carattere meramente esplorativo può non essere sufficiente a giustificare l'ammissibilità della revisione se non dimostra in termini di ragionevole sicurezza l'inefficacia del compendio probatorio originario.

Massime di principio

  • Per essere ammissibile, una richiesta di revisione deve fondarsi su elementi realmente "nuovi": sopravvenuti, scoperti dopo la sentenza o non acquisiti/non valutati nel giudizio precedente.
  • Il giudice investito della domanda di revisione deve effettuare un vaglio preliminare comparativo tra il materiale probatorio originario e le nuove prove, motivando chiaramente le ragioni della ammissibilità o inammissibilità.
  • Le nuove prove devono essere idonee, in termini di ragionevole sicurezza, a scardinare il compendio probatorio che ha portato alla condanna; non basta una diversa valutazione soggettiva degli elementi già esaminati.
  • Perizie 'esplorative' o documenti che non dimostrino concretamente l'errore del precedente giudizio possono risultare insufficienti per ottenere l'ammissione della revisione.
  • La mancata acquisizione o valutazione di documenti nel precedente giudizio non esclude automaticamente l'ammissibilità della revisione; tuttavia il richiedente deve dimostrare la rilevanza e la novità effettiva degli elementi prodotti.

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