Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07023/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza, nel caso concreto, dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 rispetto alle condotte contestate. La Corte di cassazione ha però rilevato che, in appello, il difensore aveva rinunciato ai motivi concernenti la responsabilità, limitando la devoluzione ai soli temi relativi al trattamento sanzionatorio; pertanto il vizio motivazionale oggi prospettato risultava precluso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse preclusa perché la difesa, nel giudizio di appello, aveva rinunciato ai motivi sulla responsabilità, restringendo il devoluto alle sole questioni di pena; di conseguenza, non poteva essere nuovamente dedotto in cassazione il difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica delle condotte. Per effetto dell'inammissibilità, ha inoltre applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Disposizione evocata dal ricorrente per sostenere la configurabilità dell'ipotesi lieve in relazione alle condotte contestate; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è preclusa dalla rinuncia ai motivi sulla responsabilità in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione di un vizio attinente alla responsabilità o alla qualificazione giuridica del fatto è preclusa quando, in appello, la difesa abbia espressamente rinunciato ai motivi relativi alla responsabilità, limitando l'impugnazione ai soli profili sanzionatori.
  • La rinuncia ai motivi di appello determina una delimitazione irreversibile del devoluto: ciò che è stato espunto dal thema decidendum non può essere reintrodotto con il ricorso per cassazione come censura di motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.