Sentenza n. 8522/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare: - del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250030364, rilasciato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul in data 15 dicembre 2025 e notificato personalmente in data 23 dicembre 2025; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti, e per la condanna del Consolato Generale d’Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per consentire l'immatricolazione e la frequenza del corso di ingegneria informatica presso l'Università di Genova per l'anno accademico 2025-2026. Il diniego era fondato sulla ritenuta mancata dimostrazione della regolarità e attualità del percorso di studi, con particolare riferimento alla certificazione YKS, e sull'insufficienza dei mezzi economici per il soggiorno e il pagamento delle tasse universitarie. Il ricorso deduceva, con unico motivo, la violazione dell'art. 39 del d.lgs. 286/1998, dell'art. 44-bis del d.P.R. 394/1999 e dell'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 850/2011, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. La ricorrente sosteneva di avere prodotto la certificazione YKS aggiornata al giugno 2025 e la dichiarazione di valore rilasciata dallo stesso Consolato; quanto ai mezzi di sostentamento, evidenziava la disponibilità di euro 12.417 sul proprio conto corrente, importo superiore alla soglia prevista, nonché i redditi e i risparmi della madre garante, vedova, con redditi mensili superiori a euro 7.000. Il Ministero aveva eccepito anche la nullità della procura speciale per mancanza di apostille.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, rilevando che la procura era stata rilasciata con atto pubblico da un notaio in Turchia, previo accertamento dell'identità della sottoscrittrice, ed era debitamente apostillata ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Nel merito, ha accolto il ricorso per deficit istruttorio e correlato difetto di motivazione. Il Consolato non aveva adeguatamente considerato che la richiedente disponeva di somme superiori alla soglia economica prevista, limitandosi a valorizzare il versamento in contanti e in valuta estera senza ulteriori elementi idonei a escluderne l'attendibilità; non aveva inoltre valutato adeguatamente i documentati redditi della madre garante. Il giudice ha ritenuto irragionevole escludere la rilevanza delle disponibilità finanziarie soltanto perché provenienti da contanti in valuta estera, anche considerando le specifiche condizioni economiche del Paese d'origine. È stata altresì valorizzata la certificazione YKS aggiornata e la dichiarazione di valore rilasciata dal medesimo Consolato. Il diniego è stato quindi annullato e l'Amministrazione è stata ordinata a riesaminare l'istanza entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nel rispetto del vincolo conformativo e dei principi di buona fede e correttezza, così da consentire, in assenza di ulteriori ostacoli, l'immatricolazione nel più breve tempo possibile e comunque per l'anno accademico considerato. È stata invece respinta, allo stato, la domanda di condanna al rilascio del visto, poiché la necessità di riedizione del potere impediva al giudice di sostituirsi all'Amministrazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale parametro della disciplina applicabile al rilascio del visto per motivi di studio.
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
Indicato quale base normativa della richiesta di visto per motivi di studio.
art. 44-bis d.P.R. 394/1999
Richiamato quale disposizione attuativa rilevante per la disciplina del visto e dell'ingresso per studio.
art. 4, comma 2, decreto interministeriale n. 850/2011
Richiamato quale parametro per la valutazione dei requisiti del visto per studio.
punto 15 dell'Allegato A al decreto interministeriale n. 850/2011
Individuato come disciplina di dettaglio dei requisiti relativi al percorso di studi e ai mezzi di sostentamento.
Direttiva del Ministro dell'Interno 1 marzo 2000, Tabella A
Utilizzata quale parametro quantitativo per verificare l'adeguatezza dei mezzi economici necessari al soggiorno.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per ottenere la condanna dell'Amministrazione al rilascio del visto, domanda non accolta perché era necessario il riesercizio del potere.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Ha precluso, in presenza di un deficit istruttorio e della necessità di riedizione del potere, la condanna giudiziale all'adozione del provvedimento richiesto.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961
Ritenuta applicabile per attestare la validità internazionale dell'atto pubblico notarile contenente la procura speciale mediante apostille.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del visto per motivi di studio, l'Amministrazione deve valutare concretamente e complessivamente la documentazione relativa al percorso di studi e ai mezzi di sostentamento, senza omettere elementi probatori decisivi prodotti dall'interessato.
- La disponibilità di somme superiori alla soglia economica prevista dalla disciplina applicabile non può essere disconosciuta per il solo fatto che il relativo versamento sia stato effettuato in contanti o in valuta estera, in assenza di ulteriori elementi istruttori che ne dimostrino l'inaffidabilità o l'illecita provenienza.
- La valutazione della capacità economica del richiedente un visto per studio deve considerare anche la situazione reddituale e patrimoniale del familiare garante, quando tale garanzia sia stata documentata e risulti coerente con l'assenza di redditi autonomi del richiedente.
- La produzione di una certificazione di studi aggiornata e della dichiarazione di valore rilasciata dalla stessa autorità consolare impone una valutazione effettiva di tali documenti; la loro omessa o inadeguata considerazione determina deficit istruttorio e vizio motivazionale.
- Quando l'annullamento del diniego dipende da carenze istruttorie e valutative che richiedono il riesercizio del potere amministrativo, il giudice può imporre il riesame entro un termine e fissare il vincolo conformativo, ma non può ordinare direttamente il rilascio del visto in sostituzione dell'Amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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