Cassazione Penale, Ordinanza n. 13999/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 54, 624 e 625 n. 2 c.p. e per il reato di cui all'art. 483 c.p. L'unico motivo deduceva l'illogicità della motivazione sulla sua identificazione, sostenendo in sostanza che i giudici di merito avessero errato nel ricostruire il dato probatorio relativo alla persona dell'autore dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse una mera doglianza di fatto, diretta a sollecitare una rivalutazione o una diversa lettura delle prove, attività non consentita nel giudizio di legittimità, e che non fossero stati dedotti specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
richiamato insieme agli artt. 624 e 625 c.p. quale base della condanna confermata; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della norma.
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto, richiamata quale reato contestato nel capo A, confermato in appello.
art. 625 n. 2 c.p.
aggravante del furto richiamata nel capo A; dal testo non emerge ulteriore specificazione.
art. 483 c.p.
norma incriminatrice del falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, contestata al capo B e confermata in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre, sotto la veste del vizio di motivazione, una mera rivalutazione del compendio probatorio o una richiesta di lettura alternativa delle risultanze di fatto.
- La censura sull'identificazione dell'imputato deve indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate nella decisione di merito; in difetto, il motivo si risolve in una critica di merito non scrutinabile in cassazione.
- Quando il ricorso è inammissibile perché fondato su doglianze di fatto estranee al perimetro del controllo di legittimità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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