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Sentenza

Sentenza n. 2254/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202401461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di rilascio del titolo edilizio in sanatoria relativo alla trasformazione di un manufatto agricolo in abitazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante contestava la sentenza del TAR che aveva ritenuto non provata la preesistenza del manufatto, prima del 1° settembre 1967 e comunque prima del 31 marzo 2003, necessaria ai fini della sanatoria. Con il primo motivo deduceva l'erronea valutazione della fotografia aerea del 1965 e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del fabbricato sin dagli anni Cinquanta. Con il secondo motivo denunciava violazione della disciplina sul condono edilizio e delle norme sul procedimento amministrativo e sull'onere della prova, nonché erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto provare rigorosamente la non preesistenza dell'opera. Con il terzo motivo lamentava l'omessa pronuncia del TAR e la violazione del giusto procedimento e del dovere di leale collaborazione, poiché le ragioni di inattendibilità della documentazione prodotta sarebbero state esplicitate soltanto dopo molti anni e non nel precedente parere tecnico. Con il quarto motivo riproponeva, ai sensi dell'art. 101 c.p.a., la censura relativa ai vincoli paesaggistici e storico-ambientali, sostenendo che si trattasse di vincoli sopravvenuti, inidonei a precludere la sanatoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, rilevando che la fotografia aerea del 1965 non consentiva di riconoscere il manufatto, mostrando soltanto una macchia non riconducibile ai contorni di una costruzione, e che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, isolatamente considerata, non era sufficiente a provare la preesistenza dell'edificio. A tali elementi il Comune aveva contrapposto dati oggettivi di segno contrario: l'assenza del fabbricato nella documentazione relativa al conferimento degli immobili del 1987, nel censimento comunale del patrimonio edilizio del 1997 e nel Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale predisposto nel 1999 e approvato nel 2003, la cui planimetria rappresentava l'area come libera e destinata a uliveto. Il Collegio ha ribadito che l'onere di provare l'ultimazione dell'opera entro una determinata data grava, in linea generale, sul privato interessato, il quale dispone degli elementi necessari; un temperamento è possibile soltanto quando il privato produca elementi altamente plausibili e il Comune fornisca elementi incerti, circostanze non ricorrenti nel caso concreto. È stata inoltre esclusa l'ammissione della prova testimoniale, in ragione degli elementi oggettivi contrari e del particolare rigore richiesto per la prova della data di realizzazione di opere edilizie prive di titolo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l'eventuale esame della censura non avrebbe potuto modificare l'esito, essendo infondati i motivi principali. Il quarto motivo, relativo ai vincoli, è stato assorbito per carenza di interesse, poiché il rigetto delle censure sulla mancata prova della preesistenza rendeva superfluo esaminare le ulteriori ragioni del diniego. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 4.000.

Norme richiamate

  • art. 32 l. n. 326/2003

    La sanatoria richiede la dimostrazione dei presupposti temporali e oggettivi previsti dalla disciplina del condono; nel caso concreto non è stata provata la preesistenza del manufatto entro il termine rilevante.

  • l.r. n. 53/2004

    La disciplina regionale del condono edilizio è stata applicata nel senso che la mancata prova della realizzazione dell'opera entro il termine previsto impedisce il rilascio del titolo in sanatoria.

  • art. 101 c.p.a.

    Consente la riproposizione in appello dei motivi di primo grado non esaminati; tuttavia, il motivo riproposto può essere assorbito quando il suo esame non sia più necessario per carenza di interesse.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la data di ultimazione dell'opera abusiva grava, in linea generale, sul privato che intende beneficiare della sanatoria o dimostrare la legittimità dell'intervento senza titolo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • L'onere di provare che un'opera edilizia abusiva sia stata ultimata entro una determinata data, ai fini della sua riconducibilità a una disciplina di sanatoria o alla realizzazione legittima senza titolo ratione temporis, grava in linea generale sul privato interessato, quale soggetto normalmente in grado di procurarsi la documentazione relativa all'epoca di costruzione.
  • La prova della preesistenza di un manufatto non può fondarsi, di regola, su una dichiarazione sostitutiva di atto notorio isolata quando essa non sia corroborata da ulteriori elementi oggettivi e concordanti; analogamente, una fotografia aerea è insufficiente se non consente di individuare con ragionevole certezza i contorni della costruzione.
  • Il rigore dell'onere probatorio può essere temperato secondo ragionevolezza soltanto quando il privato produca elementi dotati di elevata plausibilità circa la data di realizzazione e gli elementi contrari forniti dall'amministrazione risultino incerti; quando, invece, l'amministrazione disponga di documentazione oggettiva e convergente incompatibile con la preesistenza dell'opera, il diniego può fondarsi su tale quadro probatorio.
  • La prova testimoniale volta a dimostrare la data di realizzazione di un'opera edilizia priva di titolo non deve essere ammessa quando il quadro documentale oggettivo smentisca la prospettazione del privato, tenuto conto del particolare rigore richiesto in materia.
  • In appello, una censura relativa all'omessa pronuncia del giudice di primo grado è inammissibile per carenza di interesse quando, anche in caso di accoglimento, l'esito del giudizio resterebbe invariato per l'infondatezza degli altri motivi; nello stesso caso, il motivo riproposto ai sensi dell'art. 101 c.p.a. può essere assorbito.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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