Sentenza n. 397/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - del Provvedimento finale di diniego Prot. n. 0139109/2023 del 5.10.2023 - Pratica 54/PRAT/2023 del Comune di Cesena con il quale non è stata accolta la richiesta di Permesso di costruire in sanatoria per la chiusura di terrazzi a vasca tramite realizzazione di abbaini su falda a nord di fabbricato sito in Cesena, Via Piave, 29, nonché della precedente Comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'Istanza di sanatoria P.G.N. 90125/2023 del 28.6.2023 - Pratica 54/PRAT/2023 del Comune di Cesena con la quale sono state comunicate le motivazioni ostative al rilascio del provvedimento di regolarizzazione delle opere suddette; - nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso con il Diniego di sanatoria impugnato, nonché per la declaratoria del diritto al mantenimento, conservazione o comunque alla regolarizzazione delle opere in contestazione di cui sopra, delle quali è stata illegittimamente negata la sanatoria; nonché per la condanna del Comune di Cesena, in persona del Sindaco pro tempore, o chi per esso, al risarcimento del danno ingiusto, nelle forme della reintegrazione in forma specifica o del ristoro economico, arrecato dagli atti impugnati e dall'eventuale demolizione e ripristino delle opere in contestazione, da liquidarsi anche in via equitativa od a seguito di Perizia da disporsi in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo alla chiusura di terrazzi a vasca mediante realizzazione di abbaini, nonché precedente comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale di sanatoria per opere realizzate su un fabbricato residenziale, consistenti nella chiusura di terrazzi a vasca mediante abbaini sulla falda nord. Hanno dedotto: violazione del giusto procedimento e del buon andamento, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il Comune avrebbe respinto l'istanza senza acquisire la documentazione ritenuta mancante; difetto di imparzialità, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per omesso presupposto e incompetenza, per avere il medesimo dirigente adottato sia il preavviso di diniego sia il provvedimento conclusivo; ulteriore difetto di istruttoria, violazione dell'imparzialità e sviamento per mancata valutazione di tutti gli elementi necessari; violazione dell'art. 36 del d.P.R. 380/2001, dell'art. 17 della l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004 e dell'art. 4.8.4 delle Norme del PUG, nonché erroneità dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, illogicità, manifesta ingiustizia e difetto di motivazione, sostenendo che la chiusura del terrazzo non avrebbe determinato un aumento dell'altezza del fronte perché nel calcolo avrebbe dovuto essere ricompreso un pergolato in legno già previsto dal progetto autorizzato. È stata inoltre proposta domanda di accertamento del diritto alla conservazione o regolarizzazione delle opere e domanda risarcitoria, anche in forma specifica.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha valorizzato il precedente giudicato formatosi sulla medesima situazione abusiva: il precedente diniego della sanzione sostitutiva e la conseguente ordinanza di demolizione erano già stati ritenuti legittimi dal TAR e dal Consiglio di Stato, che avevano qualificato l'intervento come nuova costruzione, comportante creazione di nuovo volume, realizzata senza titolo. Muovendo da tale qualificazione, il Collegio ha ritenuto corretto il diniego di sanatoria fondato sull'aumento dell'altezza del fronte in contrasto con l'art. 4.8.4 delle Norme del PUG. Il pergolato in legno non poteva essere computato nell'altezza del fabbricato, poiché era stato autorizzato privo di copertura e con funzione ornamentale e di ombreggiamento; ove coperto, avrebbe costituito un manufatto rilevante ai fini di superficie e volume. La chiusura del terrazzo aveva invece aggiunto volume e superficie, creando nuovi ambienti di servizio collegati al sottotetto e determinando l'aumento dell'altezza complessiva del fabbricato. Sono stati respinti anche i motivi procedimentali: una volta accertati il tipo di abuso e il contrasto oggettivo con il PUG, l'attività comunale era vincolata e non risultavano necessarie ulteriori integrazioni documentali; non sono stati ravvisati difetto di istruttoria o di motivazione. È stata respinta la censura relativa all'incompetenza e alla parzialità del dirigente, non essendo previsto un generale divieto per il medesimo dirigente di adottare il preavviso e il provvedimento finale, né essendo stata dimostrata una diversa disciplina applicabile. La domanda risarcitoria è stata respinta anche perché formulata in modo generico. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La norma è stata invocata dai ricorrenti in relazione alla sanatoria edilizia, ma il ricorso è stato respinto sulla base dell'accertato contrasto delle opere con la disciplina urbanistica vigente.
art. 17 l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004
Costituisce la base normativa regionale della richiesta di permesso di costruire in sanatoria; il diniego è stato ritenuto legittimo perché le opere non rispettavano la disciplina del PUG.
art. 15 l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004
Richiamato per la precedente richiesta di sanzione sostitutiva alla demolizione, già respinta e oggetto di un precedente giudizio.
art. 13 l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004
Richiamato nella precedente sentenza del Consiglio di Stato quale disposizione applicabile alla nuova costruzione realizzata senza titolo edilizio.
art. 4.8.4 delle Norme del PUG 2021 Piano Intercomunale Cesena-Montiano
La disposizione è stata applicata per ritenere illegittimo l'aumento dell'altezza del fronte del fabbricato determinato dalla chiusura del terrazzo.
Massime di principio
- Ai fini della sanatoria edilizia, la conformità dell'intervento deve essere verificata anche con riferimento all'altezza del fronte del fabbricato prevista dalla disciplina urbanistica vigente; la creazione di nuovi volumi e superfici mediante chiusura di un terrazzo può determinare un aumento dell'altezza rilevante ai fini del diniego.
- Un pergolato autorizzato privo di copertura e destinato a funzione ornamentale o di ombreggiamento non può essere computato nell'altezza, nella superficie o nel volume del fabbricato; la sua chiusura superiore può trasformarlo in un manufatto edilizio rilevante ai fini urbanistici.
- Quando l'amministrazione accerta in modo oggettivo che le opere non sono conformi alla disciplina urbanistica applicabile, il procedimento di sanatoria ha esito vincolato e non sussiste un obbligo di acquisire integrazioni documentali irrilevanti rispetto alla causa ostativa determinante.
- Non sussiste un generale divieto per il medesimo dirigente di adottare sia la comunicazione dei motivi ostativi sia il provvedimento conclusivo, in assenza di una specifica disposizione che imponga l'astensione o attribuisca i due atti a organi diversi.
- La domanda risarcitoria proposta nel giudizio amministrativo deve allegare in modo specifico il danno, il nesso causale e gli altri presupposti della responsabilità della pubblica amministrazione; una domanda formulata in termini generici non può essere accolta.
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