Cassazione Penale, Sentenza n. 08152/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Bari che aveva respinto l'istanza di unificazione in fase di esecuzione sotto il vincolo della continuazione per reati indicati ex artt. 56, 628, 648 c.p., commessi nel periodo 2020-2022 e giudicati con tre sentenze distinte. La doglianza principale ha riguardato l'erronea valutazione degli elementi probatori e la carente motivazione del diniego, con riferimento agli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p., nonché la mancata considerazione, nel caso di soggetto minorenne, degli elementi ambientali e della contiguità temporale e tipologica dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato il Tribunale per i Minorenni di Bari per aver motivato il diniego prevalentemente sulla base della distanza temporale tra i fatti senza esaminare compiutamente altri elementi indicati dalla difesa (omogeneità tipologica, modalità esecutive similari, contiguità temporale intesa nel quadro della personalità e dell'ambiente del minore). La Corte ha richiamato l'art. 1, comma 1, d.P.R. 22/09/1988 n. 448 e la giurisprudenza sulla specificità del processo minorile, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per i Minorenni di Bari. Ha altresì disposto, se ricorrono le condizioni, l'annotazione ex art. 52, comma 1, del d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
Codice penale
art. 56, art. 628, art. 648, art. 81
Gli artt. indicati riguardano la definizione e la valutazione della continuazione e della partecipazione nei reati; la Corte ha richiamato tali disposizioni in relazione alla doglianza sulla configurabilità del vincolo della continuazione tra le condotte.
Codice di procedura penale
L'art. 671 c.p.p. disciplina l'incidente di esecuzione; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia compiutamente valutato gli elementi allegati a sostegno dell'incidente, rendendo la motivazione carente.
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (principi del processo minorile)
La norma impone l'adeguamento degli istituti processuali alla personalità e alle esigenze educative del minore; la Corte ha evidenziato che, nel caso di soggetto minorenne, vanno particolarmente valutati elementi quali l'ambiente, la condizionabilità e la contiguità temporale e tipologica dei reati ai fini della prova dell'unitarietà del disegno criminoso.
Decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
La Corte ha disposto che, se ricorrono le condizioni, vada annotata l'informazione prevista dalla norma in relazione alla tutela dei dati personali nel fascicolo.
Massime di principio
- In ipotesi di richiesta di unificazione in fase esecutiva per reati commessi da un minore, la mera distanza temporale tra i fatti non può essere valutata come elemento decisivo senza considerare anche tipologia dei reati, analogia delle modalità esecutive e fattori ambientali che possono indicare un progetto criminoso.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare puntualmente l'accoglimento o il rigetto dell'incidente di esecuzione (art. 671 c.p.p.); una motivazione che si limiti a richiamare un solo elemento sfavorevole è insufficiente e può essere annullata in sede di legittimità.
- Le regole del processo minorile (d.P.R. n. 448/1988) richiedono un'interpretazione delle prove e dei profili probatori adeguata all'età e alla personalità del minore, valorizzando l'incidenza dell'ambiente e della maturità sulla programmazione delle condotte.
- In presenza di reati omogenei, ravvicinati temporalmente e con modalità esecutive simili commessi da un minore, il giudice deve esaminare nel complesso tali elementi prima di escludere il vincolo della continuazione; la mancata valutazione globale può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
- Quando il provvedimento è annullato e si rinvia per nuovo giudizio, valutare altresì gli adempimenti relativi alla protezione dei dati personali (annotazione ex art. 52 d.lgs. 196/2003).
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