Sentenza n. 1765/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento della Polizia di Stato di -OMISSIS- notificato in data 19.12.2024 con il quale è stato revocato il visto all’ingresso nel territorio italiano rilasciato al ricorrente dall'Ambasciata italiana de Il Cairo in data 09.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, adottato alla frontiera in ragione di una segnalazione SIS ai fini del rifiuto di ingresso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato dallo Sportello Unico per l’immigrazione e un visto d’ingresso rilasciato dal Consolato italiano al Cairo. All’ingresso in Italia gli è stato notificato un provvedimento di revoca del visto, fondato sulla presenza di una segnalazione SIS per l’inammissibilità nello spazio Schengen. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell’art. 34, paragrafi 2 e 4, del Regolamento CE n. 810/2009, dell’art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998, dell’art. 6-bis d.P.R. 394/1999 e degli artt. 3 e seguenti l. 241/1990, nonché il difetto di motivazione. In particolare, ha contestato l’incompetenza del Vice Sovrintendente che aveva sottoscritto il provvedimento, sostenendo che l’atto avrebbe dovuto essere adottato dal Capo Area o dal primo dirigente del posto di polizia di frontiera e che non risultava indicata alcuna delega. Ha inoltre sostenuto che il visto e il nulla osta fossero validi, che la documentazione lavorativa fosse stata esibita alla frontiera e che la mera indicazione della segnalazione SIS, non allegata al provvedimento, non fosse sufficiente a motivare la revoca.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della revoca del visto. Quanto alla competenza, ha ritenuto che il Regolamento (UE) 2016/399 attribuisca alla “guardia di frontiera” il compito di eseguire i controlli e adottare i provvedimenti relativi al respingimento alla frontiera. Il Sovrintendente della Polizia di Stato operante presso il valico aeroportuale rientra in tale nozione, poiché le sue attribuzioni comprendono qualifiche di agente di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria, mansioni esecutive anche qualificate e la collaborazione con i superiori gerarchici; non occorreva pertanto che il provvedimento fosse sottoscritto dal dirigente né che fosse indicata una specifica delega. Quanto alla motivazione, il giudice ha ritenuto sufficiente l’utilizzo del modulo uniforme previsto dal Codice dei visti, nel quale erano state barrate le ragioni ostative e indicata la presenza della segnalazione SIS. Il modulo di respingimento notificato al ricorrente specificava inoltre che la segnalazione derivava da un’espulsione prefettizia adottata per irregolarità sul territorio nazionale e confermata dal Giudice di pace. Il successivo conseguimento del nulla osta e del visto non era idoneo a superare l’ostacolo sopravvenuto, poiché l’espulsione e la segnalazione SIS erano intervenute dopo il nulla osta e prima del rilascio del visto. Il deposito in giudizio della segnalazione ha ulteriormente confermato che la decisione di rifiuto dell’ingresso dipendeva dall’aggiramento delle leggi dell’Unione o nazionali nell’ingresso o permanenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre IVA e accessori.
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2016/399, Allegato V
L’esecuzione delle verifiche e l’adozione dei relativi provvedimenti è di competenza della “guardia di frontiera”.
La guardia di frontiera, individuata nel pubblico ufficiale assegnato a un valico o nelle sue immediate vicinanze e incaricato dei controlli di frontiera, è competente a compilare il modello uniforme di respingimento e ad adottare il relativo provvedimento.
Regolamento (UE) 2016/399, art. 2, punto 14
Per “guardia di frontiera” si intende “il pubblico ufficiale assegnato, conformemente alla legislazione nazionale, ad un valico di frontiera oppure lungo la frontiera o nelle immediate vicinanze di quest’ultima, che assolve, in conformità del presente regolamento e della legislazione nazionale, compiti di controllo di frontiera”.
La nozione funzionale di guardia di frontiera comprende il personale di polizia assegnato al valico e incaricato dei controlli, indipendentemente dalla qualifica dirigenziale.
art. 24-ter d.P.R. 335/1982
Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; svolgono mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, e possono collaborare con i superiori gerarchici.
Le attribuzioni del ruolo dei sovrintendenti non precludono lo svolgimento dei compiti di polizia di frontiera, compresa la compilazione del modello uniforme di respingimento.
art. 32, comma 2, Regolamento CE n. 810/2009
La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all’Allegato VI.
La motivazione della revoca o del rifiuto del visto può essere validamente espressa mediante il modulo uniforme, anche attraverso l’indicazione della specifica causa ostativa tramite caselle prestampate.
art. 34, paragrafi 2 e 4, Regolamento CE n. 810/2009
Norma invocata dal ricorrente, ma non specificamente interpretata nella motivazione della sentenza.
art. 24, paragrafo 2, lett. c), Regolamento (UE) 2018/1861
Aggiramento delle leggi dell’Unione o nazionali nell’ingresso o permanenza.
La segnalazione SIS per il rifiuto dell’ingresso può fondarsi sull’irregolarità nell’ingresso o nella permanenza sul territorio nazionale.
art. 25 Regolamento (UE) 2018/1861
Richiamato nella segnalazione SIS quale base normativa della segnalazione di inammissibilità nell’area Schengen.
art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/1998
L’espulsione prefettizia adottata per irregolarità dello straniero sul territorio nazionale costituisce, nel caso esaminato, il presupposto della segnalazione SIS ostativa al reingresso.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione è risultata sufficiente poiché il modulo uniforme e le indicazioni contenute nel provvedimento consentivano di individuare in modo non equivoco la ragione ostativa all’ingresso.
art. 24-bis d.P.R. 335/1982
Norma invocata dal ricorrente in relazione ai poteri del personale di polizia, ma ritenuta non ostativa alla competenza del sovrintendente alla frontiera.
art. 25 d.P.R. 335/1982
Norma invocata dal ricorrente per sostenere che la sostituzione dei superiori gerarchici spettasse soltanto agli ispettori; il rilievo è stato ritenuto infondato alla luce della competenza propria della guardia di frontiera prevista dal diritto dell’Unione.
Massime di principio
- Nelle procedure di controllo alla frontiera, la competenza ad adottare il provvedimento uniforme di respingimento spetta alla “guardia di frontiera” secondo la nozione funzionale prevista dal Codice frontiere Schengen; tale competenza può essere esercitata dal personale di polizia assegnato al valico, anche se appartenente al ruolo dei sovrintendenti e non titolare di qualifica dirigenziale.
- La validità di un nulla osta al lavoro o di un visto precedentemente rilasciato non impedisce il rifiuto dell’ingresso quando, successivamente al nulla osta e prima dell’ingresso, intervengano un provvedimento di espulsione e una segnalazione SIS ostativa al reingresso.
- La motivazione del rifiuto o della revoca del visto può essere validamente resa mediante il modulo uniforme previsto dal Codice dei visti, anche tramite caselle prestampate, purché l’indicazione consenta di individuare in modo chiaro e non equivoco la specifica ragione ostativa.
- La mancata allegazione della segnalazione SIS al provvedimento non determina di per sé l’illegittimità dell’atto quando il modulo notificato indica la segnalazione e ne espone gli elementi essenziali, consentendo al destinatario di conoscere la ragione del rifiuto; la documentazione amministrativa può inoltre essere acquisita nel giudizio per verificarne il contenuto.
- Un’espulsione prefettizia per irregolarità dello straniero, confermata dal giudice competente, può costituire il presupposto di una segnalazione SIS ai fini del rifiuto dell’ingresso e impedire il successivo accesso al territorio italiano, nonostante il previo rilascio del nulla osta al lavoro.
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